Sentenza del 04/09/2019 n. 2428 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO - Impugnazione simultanea - Ammontare - Criteri
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la determinazione dell'ammontare del contributo unificato tributario (C.U.T.) previsto dall'articolo 14, comma 3-bis, del D.P.R. 115/2002 quando il contribuente impugna, con un unico ricorso, più atti impositivi. Il problema consiste nello stabilire se il contributo debba essere calcolato considerando complessivamente il valore della controversia oppure separatamente per ciascun atto impugnato.
La decisione
È stato affermato che il termine "lite" impone di determinare il contributo unificato in relazione all'ammontare del tributo richiesto con ciascun singolo atto impositivo. Anche se le impugnazioni sono contenute nello stesso ricorso e trattate nel medesimo processo, esse mantengono natura autonoma: il processo contiene tante domande e tante cause quanti sono gli atti impugnati. Di conseguenza, il C.U.T. deve essere calcolato separatamente per ciascuna domanda riferita a ciascun avviso impugnato.
Norme richiamate
Articolo 14, comma 3-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il termine "lite" è utilizzato per individuare il parametro di calcolo del contributo unificato tributario.
In caso di impugnazione simultanea di più atti impositivi, la norma va interpretata nel senso che ogni atto dà luogo a una distinta lite, domanda e causa, anche se le impugnazioni sono riunite o proposte con un unico ricorso.
Massime di principio
- La presentazione di un unico ricorso contro più atti impositivi non trasforma le diverse controversie in un'unica lite ai fini del contributo unificato.
- Il contributo unificato deve essere calcolato separatamente per ciascun atto impugnato, considerando il tributo richiesto in ciascun atto.
- La riunione processuale o la trattazione congiunta incidono sull'organizzazione del processo, ma non eliminano l'autonomia delle singole domande.
- Prima di determinare il C.U.T., occorre identificare il valore della pretesa tributaria riferibile a ogni singolo atto e applicare il relativo scaglione separatamente.
- L'impugnazione cumulativa può semplificare la gestione processuale, ma non comporta necessariamente un risparmio sul contributo unificato.
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