Cassazione Penale, Sentenza n. 31123/2025 del 16/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 29/04/2025 del Tribunale di Brescia che aveva confermato il rigetto, da parte del G.i.p., della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente deduceva due motivi principali: (1) difetto di motivazione e mancata valutazione di "elementi di novità" ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.: la disponibilità dei genitori ad ospitarlo agli arresti domiciliari, l'esecuzione degli arresti in un'abitazione a Villamassargia (SU), distante dal locus commissi delicti (Brescia), e l'uso del braccialetto elettronico; dedotta la violazione dell'art. 275, comma 3 c.p.p. (la custodia cautelare carceraria sarebbe giustificabile solo se nessuna misura meno afflittiva fosse idonea); (2) violazione dei principi di attualità e concretezza (art. 274 comma 1 lett. c) c.p.p.) e rilevanza del decorso del tempo e della condotta non criminosa del ricorrente nei sei mesi successivi ai fatti, come indice di inesistenza del pericolo di recidiva.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha comunicato che, dal 25/06/2025, il ricorrente è stato effettivamente sottoposto agli arresti domiciliari a Villamassarda (SU) — esito corrispondente alla misura richiesta nell'originaria istanza. Perciò il motivo di impugnazione è divenuto privo di rilevanza, rendendo il ricorso inammissibile. La Corte ha inoltre disposto che, essendo sopraggiunta la mancanza di interesse dopo la proposizione del ricorso, non si procede alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali né all'irrogazione della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, richiamando la giurisprudenza (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale). La Corte non si è pronunciata nel merito sulle censure relative alla valutazione degli "elementi di novità" o sull'attualità del pericolo di recidiva, dato che la concessione della misura richiesta ha reso la decisione inutile.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Norma richiamata per il tipo di impugnazione (appello al Tribunale). Nel caso, l'appello ai sensi dell'art. 310 era l'atto precedente che il Tribunale aveva deciso; la Corte di cassazione ha trattato il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale, ma non ha esaminato il merito per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
"mancata individuazione [...] degli elementi di novità"
Richiamata dal ricorrente per censurare la motivazione dell'ordinanza impugnata (presunta omissione nella ricognizione di novità rilevanti ai fini della sostituzione della misura). La Corte non ha però esaminato il merito di tale censura perché il ricorso è divenuto inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Prevede che la custodia cautelare in carcere possa essere disposta solo quando le esigenze cautelari non possono essere soddisfatte da misure meno afflittive. Il ricorrente ne deduceva la violazione, ma la Corte non ha deciso sulla questione sostanziale essendo sopravvenuto l'oggetto della domanda (concessione degli arresti domiciliari).
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Stabilisce che la misura personale è ammissibile quando sussistono esigenze cautelari attuali e concrete (tra cui il pericolo di recidiva). Il ricorrente sosteneva che il decorso del tempo e la sua condotta escludessero l'attualità del pericolo; la Corte non ha però valutato nel merito questa censura per sopravvenuta carenza di interesse.
Sez. U, n. 20 del 09/10/1996 (Vitale)
Giurisprudenza richiamata dalla Corte per affermare il principio secondo cui, quando viene meno l'interesse alla decisione del ricorso sopraggiunto dopo la sua proposizione, la declaratoria di inammissibilità esclude la condanna alle spese e l'irrogazione di sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Se, dopo la proposizione di un ricorso per cassazione avverso il rigetto della richiesta di sostituzione di misura cautelare, il soggetto ottiene successivamente la misura meno afflittiva richiesta (es. arresti domiciliari), il ricorso diventa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La comunicazione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria che attesta l'esecuzione della misura richiesta può determinare la cessazione dell'interesse al ricorso e quindi la sua inammissibilità.
- Quando l'interesse viene meno dopo la proposizione del ricorso, la declaratoria di inammissibilità in genere esclude l'assoggettamento del ricorrente alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie (principio consolidato in giurisprudenza).
- Le doglianze sulla mancata considerazione di "elementi di novità" o sulla violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. devono essere tempestivamente dedotte e, se rilevanti, possono rendere necessario il riesame o l'istanza di sostituzione nei gradi di merito; tuttavia, se il risultato richiesto viene ottenuto prima della decisione in cassazione, il giudizio di legittimità può diventare privo di oggetto.
- Per ottenere la sostituzione della custodia cautelare in carcere con una misura meno afflittiva occorre dimostrare concretamente che le esigenze cautelari (es. pericolo di recidiva, di inquinamento probatorio, ecc.) possono essere soddisfatte con misure alternative (es. domiciliari + braccialetto elettronico); tali elementi devono emergere chiaramente e preferibilmente già nei gradi di merito.
- Il mero decorso del tempo e la condotta non criminosa del detenuto possono essere elementi significativi ai fini della valutazione dell'attualità e concretezza del pericolo di recidiva, ma è consigliabile documentarli e sollevarli tempestivamente (es. in richieste di riesame o in appello cautelare).
- La Corte di cassazione, in presenza di sopravvenuta mancanza di interesse, evita di pronunciarsi nel merito: chi impugna deve valutare l'opportunità di aggiornare la propria strategia processuale (richieste urgenti ai competenti uffici, documentazione al DAP, istanze di riesame) per non rendere vano l'impugnazione.
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