Sentenza del 17/09/2019 n. 23068 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Liguria relativa a un avviso di accertamento ICI 2008. Ha contestato: il rifiuto della CTR di disapplicare incidentalmente la delibera comunale che applicava l'aliquota ICI maggiorata del 9 per mille agli immobili non locati; l'omessa sospensione del processo in attesa della definizione del giudizio sulle rendite catastali; l'omessa pronuncia sulla richiesta di esclusione delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza normativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha precisato che il giudice tributario può disapplicare incidentalmente atti amministrativi illegittimi, inclusa una delibera tariffaria, ma ha ritenuto legittima, nel caso concreto, l'applicazione dell'aliquota del 9 per mille agli appartamenti non locati, anche se di proprietà di una società immobiliare. Ha inoltre ritenuto insussistenti i presupposti per la sospensione, poiché sulla rendita catastale A2 si era formato un giudicato esterno. Infine, ha escluso l'omessa pronuncia sulle sanzioni, rilevando che la CTR aveva valutato sia la loro applicabilità sia la relativa misura. La società è stata condannata al pagamento di 2.900 euro di spese, oltre accessori e rimborso forfettario, nonché dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 2 e comma 5
"Il potere del giudice tributario di disapplicare tutti gli atti amministrativi illegittimi costituenti presupposto per l'imposizione"
Il giudice tributario può disapplicare incidentalmente l'atto amministrativo presupposto ritenuto illegittimo, purché la questione sia collegata ai motivi di impugnazione dell'atto tributario e alla domanda del contribuente. Nel caso concreto, la Corte ha riconosciuto tale potere, ma ha ritenuto legittima la delibera comunale.
Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, art. 5
La disposizione è richiamata quale fondamento generale del potere del giudice di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi, anche prima della disciplina espressa prevista dal processo tributario.
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, comma 2
Ha introdotto il riconoscimento espresso del potere del giudice tributario di decidere incidentalmente questioni attribuite alla competenza di altre giurisdizioni.
Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2
Consente, nei comuni ad alta tensione abitativa, l'applicazione dell'aliquota ICI massima agli appartamenti non locati secondo i presupposti previsti dalla normativa.
Regolamento comunale ICI di Genova, art. 14
Prevedeva l'applicazione dell'aliquota maggiorata alle unità immobiliari non utilizzate, senza escludere gli immobili appartenenti a società immobiliari.
Codice di procedura civile, art. 112
Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni ritualmente proposte. La Corte ha escluso la violazione perché, quanto alle sanzioni, la CTR aveva comunque svolto una valutazione sostanziale.
Codice di procedura civile, art. 295
Disciplina la sospensione necessaria del processo quando la decisione dipende dalla soluzione di una controversia pregiudiziale. La Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, la sospensione non fosse necessaria per l'esistenza di un giudicato esterno sulla rendita catastale.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, impone il versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato già dovuto.
Massime di principio
- Il giudice tributario può valutare incidentalmente la legittimità di una delibera comunale o di altro atto amministrativo presupposto dell'imposizione, ma la disapplicazione deve essere collegata ai motivi di ricorso e non opera automaticamente.
- Una maggiore aliquota ICI prevista per immobili non locati può essere legittima anche quando gli immobili appartengono a una società, se la legge e il regolamento applicabili non prevedono un'esenzione o un'esclusione per i soggetti societari.
- La sospensione per pregiudizialità non è necessaria quando la questione pregiudicante, come la rendita catastale, è già stata definitivamente decisa con efficacia di giudicato tra le stesse parti.
- L'omessa pronuncia non sussiste se il giudice, pur senza rispondere con una formula autonoma a ogni argomento, ha esaminato sostanzialmente la questione e adottato una decisione compatibile con essa.
- La richiesta di esclusione delle sanzioni per incertezza normativa deve essere valutata in concreto; la mera complessità della materia non comporta automaticamente l'assenza di sanzioni.
- Nel giudizio di cassazione, anche quando viene riconosciuto un errore motivazionale o processuale del giudice di merito, il ricorso può essere rigettato se la decisione finale risulta comunque conforme al diritto e non occorre una diversa valutazione dei fatti.
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