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Sentenza

Sentenza del 16/04/2018 n. 1684 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Imposta di registro - Atto cessione quote sociali - Disconoscimento scrittura - Validità probatoria dell'atto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il disconoscimento è stato ritenuto idoneo a privare la scrittura privata della sua efficacia probatoria automatica. È quindi spettato all’Agenzia delle Entrate dimostrare l’autenticità del documento mediante la produzione dell’originale o di una copia conforme e attraverso la richiesta di verificazione. In mancanza di tali adempimenti, l’atto non poteva essere validamente utilizzato contro il contribuente per fondare la pretesa tributaria.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la validità probatoria, ai fini dell’imposta di registro, di un contratto di cessione di quote sociali registrato telematicamente e prodotto dall’Ufficio. Il contribuente ne aveva disconosciuto la sottoscrizione o comunque l’autenticità. Il disconoscimento è stato considerato efficace anche in assenza della proposizione di un autonomo giudizio di falso ai sensi dell’art. 221 c.p.c. Di conseguenza, l’Agenzia non poteva utilizzare automaticamente il documento disconosciuto, ma doveva produrne l’originale o una copia conforme all’originale e chiedere la verificazione della scrittura.

Norme richiamate

  • Art. 221 del codice di procedura civile

    La mancata proposizione del giudizio di falso non impedisce al contribuente di disconoscere una scrittura privata. Il disconoscimento opera sul piano della prova documentale e impone alla parte che intende avvalersi del documento di chiederne la verificazione.

Massime di principio

  • Quando una parte disconosce tempestivamente una scrittura privata prodotta in giudizio, il documento non conserva automaticamente piena efficacia probatoria nei suoi confronti.
  • Il disconoscimento della scrittura privata non richiede necessariamente la proposizione di un autonomo giudizio di falso: quest’ultimo riguarda l’accertamento della falsità del documento, mentre la verificazione riguarda l’autenticità della sottoscrizione o della scrittura disconosciuta.
  • L’Amministrazione che intende fondare una pretesa tributaria su una scrittura disconosciuta deve produrre l’originale o una copia conforme all’originale e chiedere formalmente la verificazione.
  • Una mera copia o una riproduzione telematica del documento, se contestata dal contribuente, può non essere sufficiente a dimostrare l’esistenza e l’autenticità dell’atto.
  • Il disconoscimento deve essere specifico e riferito al documento o alla sottoscrizione contestata; contestazioni generiche potrebbero non essere idonee a privare l’atto della sua efficacia probatoria.

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