Cassazione Civile, Sentenza n. 32844/2022 del 08/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 10020139003439510 (importo €3.541,22 oltre interessi) per nullità/irritualità della notificazione della cartella di pagamento presupposta: il ricorrente sosteneva di aver appreso della pretesa solo con l'intimazione, contestava la consegna a persona convivente che si era qualificata come familiare senza l'invio della raccomandata informativa, la mancata allegazione della cartella prodromica all'intimazione, l'assenza dell'indicazione del responsabile del procedimento, la violazione del diritto di difesa per mancato contraddittorio endoprocedimentale e la illegittimità della produzione in appello di documenti riferiti alla notifica
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto regolare la notifica della cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata dal concessionario (Equitalia), confermando che tale modalità si perfeziona con la ricezione risultante dall'avviso di ricevimento e non richiede una relata aggiuntiva. Ha escluso l'obbligo di allegare integralmente la cartella all'intimazione quando l'avviso di pagamento rinvia espressamente alla cartella regolarmente notificata, e ha precisato che i vizi della cartella non tempestivamente opposti sono preclusi. Ha inoltre affermato la legittimità della produzione documentale in appello ai sensi dell'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992. Per questi motivi sono stati respinti tutti i motivi dedotti dal ricorrente. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio (compensi €1.700,00, esborsi €200,00, oltre oneri di legge).
Norme richiamate
art. 26, d.P.R. n. 602/1973
La notifica della cartella può essere effettuata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento; la notificazione si perfeziona con la ricezione risultante dall'avviso di ricevimento senza necessità di relata aggiuntiva; l'avviso di ricevimento è atto pubblico con efficacia probatoria e la conservazione della matrice o copia spetta al concessionario
art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Consente la produzione in appello di prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di primo grado e anche se la parte era rimasta contumace in primo grado; tale facoltà giustifica l'ammissione di documentazione prodotta dall'agente della riscossione in appello
art. 19, d.lgs. n. 546/1992
Elenca gli atti impugnabili (tra cui ruolo e cartella di pagamento); la cartella e il ruolo sono atti impugnabili e rilevanti per i termini processuali
art. 21, d.lgs. n. 546/1992
La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo; il termine per proporre impugnazione decorre dalla notificazione della cartella
art. 7, l. n. 212/2000 (statuto del contribuente)
Richiama i principi di trasparenza e diritto di difesa del contribuente, ma non comporta un obbligo generalizzato di endoprocedimentalità per tutti i tributi non espressamente previsti dalla legge
art. 6, comma 1, l. n. 212/2000
Obbligo dell'amministrazione di assicurare la conoscenza degli atti al contribuente; tuttavia, nel caso di notifiche regolari perfezionate, la conoscenza si presume salvo prova contraria dell'impossibilità senza colpa
art. 36, comma 4-ter, d.l. 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito)
Introduce l'obbligo di indicare il responsabile del procedimento per le cartelle di pagamento riferite a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008; la mancata indicazione ha efficacia sanzionatoria solo nei casi espressamente previsti
art. 1335 c.c.
Presunzione di conoscenza per l'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione; la presunzione può essere superata solo con prova dell'impossibilità di prendere cognizione senza colpa
artt. 32 e 39, d.m. 9 aprile 2001
Regole tecniche sul servizio postale per la consegna dei plichi raccomandati che disciplinano la procedura di consegna e l'efficacia probatoria dell'avviso di ricevimento
art. 7, comma 5, l. n. 890/1982
Norma citata in riferimento alla disciplina delle notificazioni amministrative e alle modalità di contestazione, considerata nel quadro giurisprudenziale ma interpretata alla luce della normativa specifica sulle cartelle e sul servizio postale
Massime di principio
- La notifica della cartella esattoriale inviata dal concessionario con raccomandata A/R si considera regolare se dall'avviso di ricevimento risulta la consegna: non è necessaria una relata aggiuntiva e l'avviso di ricevimento ha valore di atto pubblico probatorio
- Se la notifica della cartella si perfeziona regolarmente, il contribuente può contestare soltanto vizi propri dell'intimazione ricevuta; i vizi della cartella non tempestivamente opposti inibiscono la loro deduzione successiva
- L'agente della riscossione può introdurre in appello documentazione probatoria anche se non prodotta in primo grado; tale produzione è ammissibile ai sensi dell'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
- La mancata indicazione del responsabile del procedimento non comporta automaticamente la nullità dell'intimazione, salvo che non ricorrano i presupposti normativi specifici che prevedono tale sanzione
- La presunzione di conoscenza per l'arrivo della corrispondenza opera salvo prova che il destinatario si sia trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione: l'onere probatorio spetta al destinatario
- Per impugnare ruolo e cartella è fondamentale osservare i termini procedurali: la notificazione della cartella fa decorrere i termini per l'impugnazione anche del ruolo ad essa collegato
- Le doglianze generiche e non circostanziate sulla conformità tra originale e copia della documentazione prodotta sono inadeguate; il giudice può valutare la regolarità sulla base degli atti prodotti in appello
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