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Sentenza

Sentenza del 20/02/2017 n. 261 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Avviso di accertamento - Art. 12 l. 212/2000 - Garanzia estesa nei confronti del terzo - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che le garanzie procedimentali previste dall'art. 12 della legge n. 212/2000 dovessero applicarsi anche a lui, pur non essendo il soggetto presso cui erano stati eseguiti l'accesso, l'ispezione o la verifica. In particolare, contestava l'utilizzabilità degli elementi acquisiti nell'attività fiscale svolta presso i locali di un altro soggetto e utilizzati per fondare il proprio avviso di accertamento.

La decisione

La contestazione è stata respinta. La sentenza ha chiarito che le garanzie dell'art. 12 dello Statuto dei diritti del contribuente sono riferite espressamente agli accessi, alle ispezioni e alle verifiche eseguiti nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali. Tali garanzie spettano quindi al soggetto direttamente sottoposto all'attività ispettiva e non si estendono automaticamente al terzo nei cui confronti siano successivamente utilizzati i dati o gli elementi raccolti. L'avviso di accertamento nei confronti del terzo può pertanto fondarsi su tali elementi, purché siano rispettate le altre garanzie e regole applicabili.

Norme richiamate

  • Art. 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Le garanzie si riferiscono agli accessi, ispezioni e verifiche fiscali eseguiti "nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali".

    La norma tutela il soggetto presso il quale viene concretamente svolta l'attività di accesso, ispezione o verifica. La tutela non è estesa al terzo nei cui confronti emergano, in via indiretta, dati, informazioni o elementi utili per un accertamento.

Massime di principio

  • Le garanzie procedimentali collegate a un accesso o a una verifica fiscale spettano, di regola, al soggetto e ai locali direttamente interessati dall'attività ispettiva.
  • Il terzo destinatario di un successivo avviso di accertamento non può contestare automaticamente l'utilizzabilità degli elementi solo perché sono stati acquisiti durante una verifica eseguita presso un altro soggetto.
  • La mancata partecipazione del terzo all'accesso o alla verifica non rende di per sé inutilizzabili nei suoi confronti i dati raccolti, ferma restando la necessità che l'accertamento sia adeguatamente motivato e fondato su elementi legittimamente acquisiti.
  • Per valutare casi analoghi occorre distinguere tra violazioni delle garanzie riconosciute al soggetto ispezionato e vizi autonomi dell'accertamento rivolto al terzo, come l'illegittima acquisizione della prova, l'assenza di motivazione o la violazione del contraddittorio quando specificamente previsto.

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