Sentenza del 20/02/2017 n. 261 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Avviso di accertamento - Art. 12 l. 212/2000 - Garanzia estesa nei confronti del terzo - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che le garanzie procedimentali previste dall'art. 12 della legge n. 212/2000 dovessero applicarsi anche a lui, pur non essendo il soggetto presso cui erano stati eseguiti l'accesso, l'ispezione o la verifica. In particolare, contestava l'utilizzabilità degli elementi acquisiti nell'attività fiscale svolta presso i locali di un altro soggetto e utilizzati per fondare il proprio avviso di accertamento.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La sentenza ha chiarito che le garanzie dell'art. 12 dello Statuto dei diritti del contribuente sono riferite espressamente agli accessi, alle ispezioni e alle verifiche eseguiti nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali. Tali garanzie spettano quindi al soggetto direttamente sottoposto all'attività ispettiva e non si estendono automaticamente al terzo nei cui confronti siano successivamente utilizzati i dati o gli elementi raccolti. L'avviso di accertamento nei confronti del terzo può pertanto fondarsi su tali elementi, purché siano rispettate le altre garanzie e regole applicabili.
Norme richiamate
Art. 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Le garanzie si riferiscono agli accessi, ispezioni e verifiche fiscali eseguiti "nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali".
La norma tutela il soggetto presso il quale viene concretamente svolta l'attività di accesso, ispezione o verifica. La tutela non è estesa al terzo nei cui confronti emergano, in via indiretta, dati, informazioni o elementi utili per un accertamento.
Massime di principio
- Le garanzie procedimentali collegate a un accesso o a una verifica fiscale spettano, di regola, al soggetto e ai locali direttamente interessati dall'attività ispettiva.
- Il terzo destinatario di un successivo avviso di accertamento non può contestare automaticamente l'utilizzabilità degli elementi solo perché sono stati acquisiti durante una verifica eseguita presso un altro soggetto.
- La mancata partecipazione del terzo all'accesso o alla verifica non rende di per sé inutilizzabili nei suoi confronti i dati raccolti, ferma restando la necessità che l'accertamento sia adeguatamente motivato e fondato su elementi legittimamente acquisiti.
- Per valutare casi analoghi occorre distinguere tra violazioni delle garanzie riconosciute al soggetto ispezionato e vizi autonomi dell'accertamento rivolto al terzo, come l'illegittima acquisizione della prova, l'assenza di motivazione o la violazione del contraddittorio quando specificamente previsto.
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