Regolamento (UE) 2026/872
Regolamento delegato (UE) 2026/872 della Commissione, del 21 aprile 2026, che integra il regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano le misure e le garanzie che i fornitori di rating ESG devono attuare per separare le loro attività di rating ESG dalle loro altre attività
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2024/3005 definendo in dettaglio le misure e le garanzie che i fornitori di rating ESG devono adottare per evitare commistioni tra l’attività di rating e altre attività del gruppo o del soggetto. L’obiettivo è prevenire conflitti di interesse effettivi o potenziali, salvaguardando indipendenza, imparzialità e riservatezza. Le regole introducono obblighi di separazione organizzativa e fisica, controlli digitali e informativi, verifiche periodiche e specifiche cautele aggiuntive per i fornitori che operano anche come amministratori di indici di riferimento. L’applicazione è differita al 2 luglio 2026, in coerenza con la data di applicazione del regolamento base.
Norme tecniche che precisano le misure e le garanzie organizzative, informatiche e procedurali per separare le attività di rating ESG dalle altre attività dei fornitori di rating ESG.
Ambito di applicazione
Si applica ai fornitori di rating ambientali, sociali e di governance (ESG) che svolgono o intendono svolgere una o più attività tra quelle elencate all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/3005, nonché ai fornitori autorizzati dall’ESMA a fornire indici di riferimento ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, di tale regolamento. Riguarda l’organizzazione interna, la separazione funzionale e fisica del personale, i controlli sulle informazioni e sulle reti, le politiche interne, la formazione, gli obblighi contrattuali e il monitoraggio della conformità. È applicabile in tutti gli Stati membri e rileva dal 2 luglio 2026; il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Norme tecniche sulle misure di separazione per i fornitori di rating ESG
Il regolamento delegato (UE) 2026/872 integra il regolamento (UE) 2024/3005 in materia di trasparenza e integrità delle attività di rating ESG. La disciplina nasce dall’esigenza, richiamata nei considerando, di prevenire conflitti di interessi e flussi informativi impropri quando il fornitore di rating ESG svolge anche altre attività finanziarie o di mercato.
Finalità e contesto regolatorio
Il testo si fonda sull’articolo 16, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (UE) 2024/3005 e sulle proposte tecniche elaborate da ESMA. I considerando precisano che, per tutelare indipendenza e imparzialità del processo di valutazione, i soggetti interessati devono adottare presidi organizzativi, fisici e informatici più stringenti quando il personale coinvolto nel rating potrebbe incrociarsi con attività ulteriori del medesimo fornitore.
Ambito soggettivo e oggettivo
Le disposizioni si applicano ai fornitori di rating ESG che svolgono o intendono svolgere una qualsiasi delle attività indicate all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/3005. Una disciplina specifica riguarda i soggetti autorizzati dall’ESMA a fornire anche indici di riferimento ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del medesimo regolamento. L’oggetto della regolazione è la separazione tra l’attività di rating e le altre attività, nonché la prevenzione dei conflitti di interesse e la protezione delle informazioni riservate.
Separazione organizzativa e fisica del personale
L’articolo 1 richiede che il fornitore si doti di procedure decisionali e strutture organizzative con linee gerarchiche dedicate e attribuzione specifica di funzioni e responsabilità. I dipendenti direttamente coinvolti nel processo di valutazione di un elemento valutato non devono essere coinvolti nelle attività richiamate dall’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento base.
Il regolamento impone inoltre misure di separazione fisica tra:
- i dipendenti e le altre persone direttamente coinvolti nel processo di valutazione;
- il personale che svolge le attività incompatibili di cui all’articolo 16, paragrafo 1.
La finalità è salvaguardare l’indipendenza e l’imparzialità del rating, limitando il rischio di contaminazione informativa interna.
Autodichiarazione annuale del personale
Sempre ai sensi dell’articolo 1, i dipendenti e le altre persone direttamente coinvolti nel processo di valutazione devono presentare una volta ogni 12 mesi un’autodichiarazione attestante che non sono coinvolti nella fornitura delle attività di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/3005. Si tratta di un presidio documentale aggiuntivo per rafforzare la tracciabilità delle incompatibilità e la responsabilizzazione del personale.
Presidi informatici, informativi e di conformità
L’articolo 2 disciplina le misure da adottare quando il fornitore è coinvolto nelle attività di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettere d) o f), del regolamento base. In tale ipotesi devono essere previsti:
- controlli digitali con accesso basato sul ruolo;
- controlli delle informazioni, inclusi metodi di filigrana e classificazione dei dati;
- politiche e procedure per la gestione delle informazioni riservate;
- formazione regolare dei dipendenti sull’importanza degli ostacoli all’informazione;
- obblighi contrattuali di rispetto delle politiche interne per tutta la durata del rapporto di lavoro;
- attività di monitoraggio della conformità per individuare eventuali conflitti di interessi.
Il regolamento richiede quindi un approccio integrato tra sicurezza informatica, governance documentale e controlli di compliance.
Verifica periodica delle misure adottate
L’articolo 2, paragrafo 2, prevede una valutazione almeno ogni 24 mesi sull’adeguatezza delle misure e garanzie adottate ai fini dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2024/3005. Qualora la verifica abbia esito negativo, l’organo di gestione deve vigilare sull’adozione di misure correttive. Ne deriva un obbligo di revisione periodica non meramente formale, ma orientato alla rimodulazione concreta dei presidi interni.
Garanzie aggiuntive per i fornitori che operano anche come amministratori di indici di riferimento
L’articolo 3 introduce requisiti ulteriori per i fornitori di rating ESG autorizzati dall’ESMA a fornire indici di riferimento ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/3005. Tali soggetti devono applicare, oltre alle misure dell’articolo 2, anche presidi specifici in tre ambiti.
In primo luogo, devono garantire che le politiche di remunerazione e valutazione delle prestazioni dei dipendenti e delle altre persone direttamente coinvolti nel processo di valutazione non siano influenzate da conflitti di interesse derivanti dall’attività di benchmark.
In secondo luogo, devono predisporre modalità atte a impedire che la produzione e l’offerta di rating ESG si basino in modo meccanicistico sugli elementi costituenti o sui risultati di un indice di riferimento di cui il fornitore sia amministratore.
In terzo luogo, devono svolgere una valutazione documentata di eventuali conflitti di interesse effettivi o potenziali prima di concludere un contratto per la prestazione di servizi a favore di:
- un elemento valutato;
- un emittente di un elemento valutato;
- un investitore che abbia un rapporto di clientela consolidato con il fornitore di rating ESG o, se del caso, con un membro del suo gruppo.
Decorrenza, entrata in vigore e portata applicativa
L’articolo 4 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione è differita al 2 luglio 2026, in coerenza con la data di applicazione del regolamento (UE) 2024/3005 richiamato come base giuridica. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in ogni sua parte.
Disposizioni principali
Separazione organizzativa e fisica delle attività
L’articolo 1 impone ai fornitori di rating ESG che svolgono o intendono svolgere attività di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/3005 di adottare procedure decisionali e strutture organizzative con linee gerarchiche e responsabilità chiaramente definite, tali da garantire che i dipendenti direttamente coinvolti nel processo di valutazione non partecipino alle altre attività vietate o incompatibili. È inoltre richiesta una separazione fisica del personale coinvolto nel rating rispetto a chi svolge le altre attività, per tutelare indipendenza e imparzialità.
Autodichiarazione annuale del personale coinvolto nel rating
L’articolo 1, lettera c), richiede che i dipendenti e le altre persone direttamente coinvolti nel processo di valutazione presentino ogni 12 mesi un’autodichiarazione attestante che non sono coinvolti nella fornitura delle attività di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/3005.
Misure informatiche, informative e di compliance
L’articolo 2 prevede, per i fornitori coinvolti nelle attività di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettere d) o f), controlli digitali con accesso basato sul ruolo, controlli delle informazioni con filigrana e classificazione dei dati, politiche e procedure per la gestione delle informazioni riservate, formazione regolare sugli ostacoli all’informazione, obblighi contrattuali di rispetto delle policy interne per tutta la durata del rapporto di lavoro e attività di monitoraggio della conformità per individuare conflitti di interessi.
Verifica periodica dell’adeguatezza delle misure
L’articolo 2, paragrafo 2, impone ai fornitori interessati di valutare almeno ogni 24 mesi l’adeguatezza delle misure e garanzie adottate ai fini dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2024/3005. In caso di esito negativo, l’organo di gestione deve vigilare sull’attuazione di misure correttive.
Garanzie supplementari per chi fornisce anche indici di riferimento
L’articolo 3 si applica ai fornitori di rating ESG autorizzati dall’ESMA a fornire indici di riferimento ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/3005. Essi devono, oltre alle misure dell’articolo 2, assicurare che remunerazione e valutazione delle prestazioni del personale coinvolto nel rating non siano influenzate da conflitti di interesse derivanti dall’attività di benchmark, evitare che la produzione e l’offerta di rating si basino meccanicisticamente sugli elementi o risultati dell’indice amministrato, e svolgere una valutazione documentata dei conflitti di interesse prima di concludere contratti con l’elemento valutato, l’emittente o un investitore con rapporto di clientela consolidato con il fornitore o con un membro del gruppo.
Entrata in vigore e applicazione differita
L’articolo 4 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo a decorrere dal 2 luglio 2026. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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