Regolamento (UE) 2026/871
Regolamento delegato (UE) 2026/871 della Commissione, del 21 aprile 2026, che integra il regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano gli elementi dei prodotti di rating ESG che devono essere comunicati al pubblico e agli utenti di rating ESG, agli elementi valutati e agli emittenti di elementi valutati
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2024/3005 specificando, a livello di singolo prodotto, quali elementi informativi debbano essere resi pubblici dai fornitori di rating ESG e quali ulteriori informazioni vadano comunicate agli utenti, agli elementi valutati e ai relativi emittenti. Le norme riguardano in particolare metodologie, modelli, ipotesi, basi di classificazione, limiti delle fonti dati, struttura organizzativa, conflitti di interesse e criteri di determinazione delle commissioni. Il testo stabilisce anche l’ordine di presentazione delle informazioni e rinvia l’applicazione al 2 luglio 2026.
Norme tecniche di regolamentazione che precisano quali informazioni sui prodotti di rating ESG, sulle metodologie, sui limiti dei dati e sull’organizzazione devono essere comunicate al pubblico e agli altri soggetti interessati ai sensi del regolamento (UE) 2024/3005.
Ambito di applicazione
Si applica ai fornitori di rating ambientali, sociali e di governance (ESG) soggetti al regolamento (UE) 2024/3005, con riguardo a ciascun prodotto di rating ESG offerto. Impone obblighi di informativa verso il pubblico, gli utenti di rating ESG, gli elementi valutati e gli emittenti di elementi valutati, riguardanti contenuti da pubblicare sul sito web e l’ordine di presentazione delle informazioni. Si applica a decorrere dal 2 luglio 2026, in coerenza con l’applicazione dell’allegato III del regolamento base; è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rilevante anche ai fini del SEE.
Norme tecniche di trasparenza per i rating ESG
Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2024/3005 precisando, per ciascun prodotto di rating ESG, il contenuto minimo delle informazioni da rendere pubbliche e di quelle da comunicare agli utenti, agli elementi valutati e agli emittenti. La finalità dichiarata nei considerando è aumentare trasparenza, comparabilità, due diligence e comprensione delle caratteristiche dei diversi prodotti di rating ESG.
Ambito e finalità della disciplina
La disciplina si rivolge ai fornitori di rating ESG che operano nel perimetro del regolamento (UE) 2024/3005 e riguarda la disclosure associata a ciascun prodotto di rating offerto. Le informative richieste sono complementari a quelle già previste dal regolamento base e sono state riunite in un unico atto delegato in attuazione delle deleghe contenute nell’articolo 23, paragrafo 4, e nell’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/3005.
Informazioni sui prodotti di rating ESG
L’articolo 3 impone una comunicazione più dettagliata, a livello di singolo prodotto, sulle caratteristiche sostanziali del rating. In particolare, il fornitore deve indicare:
- se il prodotto valuta i rischi o gli impatti, con relativa descrizione;
- in che modo considera il principio di doppia materialità, quando pertinente;
- quali ulteriori aspetti di rilevanza vengono presi in considerazione;
- come sono definiti i fattori E, S e G e quali di essi sono aggregati;
- quali questioni specifiche sono ricomprese nel rating.
Sempre a livello di prodotto, se pertinente, devono essere rese note le informazioni sul rapporto con l’Accordo di Parigi e con altri accordi internazionali considerati, con indicazione degli elementi identificativi di base degli accordi e della loro rilevanza per il rating. Deve inoltre essere specificato se il rating valuta l’allineamento degli impegni agli obiettivi di tali accordi.
Metodologie, modelli e basi di classificazione
L’articolo 4 richiede una descrizione articolata delle metodologie utilizzate. Il fornitore deve pubblicare il titolo della metodologia, i tipi di elementi valutati cui essa si applica, l’orizzonte temporale di validità del rating, l’elenco e la panoramica dei modelli di supporto e delle principali ipotesi di rating, nonché le misure adottate per assicurare qualità e affidabilità dei dati.
Inoltre, deve essere descritto il sistema di classificazione delle categorie di rating, chiarendo:
- il significato di ciascuna categoria per valori assoluti e relativi;
- il criterio di lettura del sistema di classificazione;
- nel caso di valori relativi, il riferimento comparativo utilizzato, ad esempio settore, area geografica o gruppi di pari.
Devono essere comunicate anche la data dell’ultimo aggiornamento della metodologia e le modifiche rispetto alla versione precedente. Per la classificazione settoriale vanno indicati l’organismo emittente, il nome e la versione della classificazione e gli eventuali link ufficiali disponibili. Per le relazioni con gli elementi valutati o con gli emittenti, il fornitore deve descrivere il modo in cui tiene conto del contributo derivante da tali interazioni. Se del caso, occorre descrivere anche il processo di individuazione dei dati scientifici pertinenti.
Limiti informativi e qualità dei dati
L’articolo 5 richiede una disclosure delle principali limitazioni che possono incidere sull’attendibilità del rating. Devono essere esplicitati i problemi relativi a disponibilità e coerenza dei dati, completezza, tempestività e accuratezza delle informazioni, nonché l’uso di ipotesi, benchmark approssimati e stime. La norma mira a rendere trasparente il grado di incertezza insito nei modelli e nelle fonti impiegate.
Organizzazione, commissioni e conflitti di interesse
L’articolo 6 disciplina l’informativa sull’organizzazione del fornitore. Deve essere pubblicato un diagramma dei legami proprietari con l’eventuale impresa madre e le imprese figlie, evidenziando se qualcuno di questi soggetti svolga attività di rating o altri servizi di cui all’articolo 16 del regolamento (UE) 2024/3005.
Sul piano economico, devono essere illustrati i criteri di determinazione delle commissioni, in modo da dimostrare che siano eque, ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie ai sensi dell’articolo 27 del regolamento base. Va indicato se il modello di business è basato su abbonamenti, sul pagamento da parte degli emittenti, su un sistema misto o su un diverso schema commerciale; inoltre, occorre descrivere il modello di business pertinente e la quota di ricavi annui generata da ciascun modello.
Se rilevante, deve essere spiegato anche l’impatto delle commissioni relative a servizi diversi dal rating ESG sulla determinazione delle commissioni per i rating ESG. Infine, il fornitore deve indicare i settori di attività, i servizi o gli assetti organizzativi da cui possono derivare i principali rischi di conflitto di interessi.
Dati non pubblici, modelli algoritmici e revisione delle metodologie
L’articolo 7 impone di specificare i metodi utilizzati per raccogliere eventuali dati non pubblici e di descrivere le carenze potenziali derivanti dall’uso di sistemi o modelli statistici o algoritmici prestabiliti nelle misure ESG.
L’articolo 8 disciplina la revisione delle metodologie e dei dati. Il fornitore deve illustrare il processo e la frequenza di revisione, le condizioni che impongono una revisione, l’eventuale consultazione dei portatori di interessi, il processo di valutazione dell’impatto delle revisioni sui rating prodotti, i criteri per identificare una modifica sostanziale della metodologia, il numero di versione della metodologia e le misure adottate per garantire accuratezza e coerenza nel processo di revisione dei dati.
Decorrenza e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 2 luglio 2026. Il considerando finale chiarisce che il rinvio è necessario perché il regolamento precisa elementi dell’allegato III del regolamento (UE) 2024/3005, il quale si applica dalla stessa data. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e ha rilevanza per il SEE.
Disposizioni principali
Precisazione degli elementi informativi da comunicare
L’articolo 1 stabilisce che i fornitori di rating ESG devono includere, tra le informazioni previste dall’allegato III, punti 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/3005, gli elementi ulteriormente specificati dal regolamento delegato.
Ordine di presentazione e riferimenti incrociati
L’articolo 2 impone che le informazioni di cui all’allegato III, punto 1, siano presentate nell’ordine indicato nell’allegato del regolamento delegato. È consentito utilizzare riferimenti incrociati, inclusi collegamenti ipertestuali o altri mezzi tecnologici adeguati, verso informazioni già disponibili sul sito web del fornitore.
Informative sui prodotti di rating ESG
L’articolo 3 richiede, per ciascun prodotto di rating ESG, la descrizione dei rischi o degli impatti valutati, l’eventuale considerazione della doppia materialità, gli ulteriori aspetti di rilevanza presi in conto, la delimitazione dei fattori E, S e G e delle questioni specifiche contemplate. Se pertinenti, devono essere indicate anche le connessioni con l’Accordo di Parigi e con altri accordi internazionali, nonché se il rating valuta l’allineamento degli impegni agli obiettivi di tali accordi.
Informativa generale sulle metodologie
L’articolo 4 elenca le informazioni da pubblicare sulle metodologie di rating: titolo della metodologia, tipologia di elementi valutati, orizzonte temporale di validità, modelli di supporto e ipotesi principali, misure per la qualità e l’affidabilità dei dati, sistema di classificazione delle categorie di rating e data dell’ultimo aggiornamento con indicazione delle modifiche introdotte. Sono inoltre richiesti dati sulla classificazione settoriale usata, sulle relazioni con gli elementi valutati o gli emittenti e, se del caso, sul processo di individuazione dei dati scientifici pertinenti.
Limiti delle fonti dati, delle metodologie e delle informazioni
L’articolo 5 impone di spiegare le limitazioni che incidono sulla disponibilità o coerenza dei dati, sulla completezza, tempestività e accuratezza delle informazioni e sull’uso di ipotesi, benchmark approssimati e stime.
Informativa sull’organizzazione, sulle commissioni e sui conflitti di interesse
L’articolo 6 richiede un diagramma dei legami proprietari con eventuale impresa madre e imprese figlie, indicando se tali soggetti svolgono attività di rating o altri servizi di cui all’articolo 16 del regolamento (UE) 2024/3005. Devono essere inoltre illustrati i criteri di determinazione delle commissioni in conformità all’articolo 27 del regolamento base, il modello di business adottato e la quota di ricavi derivante da ciascun modello, nonché l’incidenza dei servizi diversi dal rating ESG sulle commissioni. Va infine indicato da quali settori di attività, servizi o assetti organizzativi possano derivare i principali rischi di conflitto di interessi.
Informazioni specifiche sulle metodologie e sui dati
L’articolo 7 specifica che devono essere comunicati i metodi utilizzati per raccogliere eventuali dati non pubblici e le carenze potenziali connesse all’uso di sistemi o modelli statistici o algoritmici prestabiliti nelle misure ESG.
Revisione di dati e metodologie
L’articolo 8 disciplina le informazioni da fornire sul processo di revisione delle metodologie e dei dati: frequenza e condizioni della revisione, eventuale consultazione dei portatori di interessi, valutazione dell’impatto delle revisioni sui rating prodotti, criteri per qualificare una modifica come sostanziale, numero di versione della metodologia e misure per assicurare accuratezza e coerenza del processo di revisione dei dati.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 9 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione a decorrere dal 2 luglio 2026. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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