Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 202 del 24-11-1999

Trasmissione del Decreto ministeriale che ha determinato per l’anno 1999 il reddito convenzionale da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti dai mezzadri e coloni reinseriti nell’A.G.O., nonché del prontuario che riporta sia le nuove misure dei redditi da considerare nelle singole province per l’anno 1999, sia gli importi dei contributi base e integrativi da versarsi, per tale anno, dalla suddetta categoria di lavoratori, ai sensi dell’art.4 del D.P.R. n.1434/28.12.1970.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, per il 1999, il reddito convenzionale da assumere per il calcolo dei contributi dovuti dai mezzadri e coloni reinseriti nell’assicurazione generale obbligatoria coincide con il salario medio provinciale dei salariati fissi comuni fissato con decreto dell’11 giugno 1999. Nelle province prive di una retribuzione per i salariati fissi comuni, si applica la retribuzione media meno elevata. Viene inoltre richiamata la necessità per le sedi di assicurare il rilascio delle certificazioni individuali utili all’accreditamento dei contributi e si trasmettono un decreto ministeriale e un prontuario operativo con i valori provinciali e i contributi base e integrativi per l’anno 1999.

Determinazione del reddito convenzionale 1999 per mezzadri e coloni reinseriti nell’AGO

Determinazione del reddito convenzionale 1999 per mezzadri e coloni reinseriti nell’AGO

La circolare illustra la determinazione, per l’anno 1999, del reddito convenzionale da assumere a base del calcolo dei contributi dovuti dai mezzadri e coloni reinseriti nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. Vengono richiamati il decreto direttoriale del 28 giugno 1999, pubblicato in G.U. n. 173 del 26 luglio 1999, e il relativo prontuario operativo per le sedi.

Quadro normativo di riferimento

La determinazione è adottata ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1434, come modificato dall’art. 14 del D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375. Il decreto si coordina con il decreto direttoriale dell’11 giugno 1999, emanato ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, che fissa per il 1999 i salari medi provinciali dei salariati fissi, utilizzati come parametro di riferimento anche per la categoria dei mezzadri e coloni reinseriti.

Criterio di determinazione del reddito per il 1999

Il reddito medio dei mezzadri e coloni per l’anno 1999 è parificato al salario relativo al 1999 determinato, per la categoria dei salariati fissi, per ciascuna provincia, dal decreto direttoriale dell’11 giugno 1999. Qualora nel decreto risultino retribuzioni medie differenziate per varie categorie di salariati fissi, il reddito da considerare ai fini del presente provvedimento è quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata.

Casi di assenza della retribuzione per i salariati fissi comuni

La circolare precisa che, nelle province in cui non siano state fissate retribuzioni per i salariati fissi comuni, il reddito convenzionale deve essere equiparato, in conformità all’art. 3 del D.P.R. n. 1434/1970, alla retribuzione media meno elevata, generalmente coincidente con quella dei salariati fissi qualificati.

Adempimenti delle sedi e certificazioni individuali

Tra le funzioni dello SCAU trasferite all’Istituto è compreso, ai sensi dell’art. 6, terzo comma, del D.P.R. n. 1434/1970, il rilascio agli interessati delle certificazioni individuali necessarie per l’accreditamento dei contributi, anche prima della disponibilità delle certificazioni collettive, quando ciò sia indispensabile per l’accertamento del diritto alle prestazioni. Le sedi devono quindi assicurare la continuità degli adempimenti, con particolare attenzione al rilascio delle certificazioni individuali.

Prontuario per l’accreditamento dei contributi

Per agevolare le operazioni di accreditamento sulla base delle certificazioni individuali, viene trasmesso un prontuario che riporta, alla colonna 2, i redditi da considerare nelle singole province per il 1999 e, nelle altre colonne, gli importi dei contributi base e integrativi dovuti per lo stesso anno dai mezzadri e coloni reinseriti nell’A.G.O., ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 1434/1970.

Contributo integrativo mensile e chiarimento sull’aliquota

La circolare fornisce un chiarimento tecnico sulla colonna 5 del prontuario, relativa al contributo integrativo mensile a carico del colono mezzadro reinserito nell’A.G.O. L’aliquota di finanziamento del Fondo Pensioni dei lavoratori dipendenti è indicata con un incremento di 0,50 punti percentuali rispetto al 7,04% previsto per gli operai agricoli dipendenti da aziende agricole normali e non di tipo industriale per il 1999. Ciò avviene perché, nel caso dei coloni mezzadri reinseriti, il contributo aggiuntivo dello 0,50% previsto dall’art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, deve essere anticipato direttamente dagli interessati, non essendo presente un datore di lavoro che possa poi rivalersi sul trattamento di quiescenza.

Allegati trasmessi

Sono trasmessi due allegati: il decreto del 28 giugno 1999 contenente la determinazione del reddito medio dei mezzadri e coloni per l’anno 1999 ai fini del reinserimento a domanda nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, e il prontuario per le operazioni di accreditamento dei contributi in favore dei mezzadri e coloni reinseriti nell’A.G.O. dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 1999.

Punti principali

Determinazione del reddito convenzionale per il 1999

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con decreto del 28 giugno 1999, ha determinato il reddito convenzionale da porre a base del calcolo dei contributi dovuti dai mezzadri e coloni reinseriti nell’AGO per l’anno 1999. Il reddito è stato parificato al salario medio provinciale dei salariati fissi comuni stabilito per il medesimo anno dal decreto direttoriale dell’11 giugno 1999, adottato ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488.

Criterio sostitutivo per le province senza salario medio dei salariati fissi comuni

Per le province in cui non siano state fissate retribuzioni per i salariati fissi comuni, il reddito convenzionale deve intendersi equiparato, in base all’art. 3 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1434, alla retribuzione media meno elevata, normalmente quella dei salariati fissi qualificati.

Certificazioni individuali e accreditamento dei contributi

Tra le funzioni trasferite dallo SCAU all’Istituto rientra il rilascio delle certificazioni individuali necessarie per consentire, anche prima della disponibilità delle certificazioni collettive, l’accreditamento dei contributi quando ciò sia utile per l’accertamento del diritto alle prestazioni. Le sedi sono quindi chiamate a garantire continuità negli adempimenti, con particolare riferimento al rilascio di tali certificazioni.

Prontuario operativo per le sedi

Per agevolare le operazioni di accreditamento sulla base delle certificazioni individuali è stato predisposto un prontuario che riporta, per ciascuna provincia, i redditi da considerare per il 1999 e, nelle altre colonne, gli importi dei contributi base e integrativi dovuti dai mezzadri e coloni reinseriti nell’AGO ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 1434/1970.

Chiarimento sul contributo integrativo mensile

Nella colonna relativa al contributo integrativo mensile a carico del colono mezzadro reinserito nell’AGO, l’aliquota di finanziamento del Fondo Pensioni dei lavoratori dipendenti è indicata in misura più elevata di 0,50 punti percentuali rispetto al 7,04% previsto per gli operai agricoli dipendenti da aziende agricole normali e non di tipo industriale. La differenza deriva dal fatto che, per i CM reinseriti nell’AGO, il contributo aggiuntivo dello 0,50% previsto dall’art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, deve essere anticipato dagli stessi interessati, non essendovi un datore di lavoro che possa rivalersi sul trattamento di quiescenza.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.