Circolare numero 203 del 25-11-1999
La decorrenza degli oneri accessori da liquidare in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale va fatta risalire al 121° giorno dalla data di presentazione delle domande relative alle prestazioni sulle quali operano le suddette sentenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna le precedenti istruzioni della n. 96/1998 in materia di oneri accessori, alla luce di nuovi orientamenti giurisprudenziali. Viene stabilito che, per le prestazioni temporanee e per le ricostituzioni pensionistiche disposte in applicazione di sentenze della Corte Costituzionale, la decorrenza degli interessi legali e della rivalutazione monetaria va di regola ancorata alla presentazione della domanda o, nei casi previsti, al perfezionamento del diritto. Sono richiamate le regole operative per i casi di liquidazione entro 120 giorni, per le ricostituzioni dalla decorrenza originaria o da data successiva, nonché l’eccezione per gli arretrati di pensione maturati fino al 31 dicembre 1995 soggetti a disciplina speciale.
Modifica dei criteri per interessi legali e rivalutazione monetaria su prestazioni pensionistiche e temporanee liquidate in ritardo
Modifica dei criteri sugli oneri accessori per prestazioni pensionistiche e temporanee
La circolare interviene a modificare le istruzioni già fornite con la n. 96 del 6 maggio 1998 in materia di interessi legali e rivalutazione monetaria dovuti sulle prestazioni previdenziali liquidate in ritardo. Il riesame deriva dall’orientamento consolidato della giurisprudenza, che ha imposto un diverso criterio di decorrenza degli oneri accessori rispetto a quello in precedenza adottato dall’Istituto.
Prestazioni temporanee e sentenze della Corte Costituzionale n. 497/1988 e n. 288/1994
Per le prestazioni temporanee liquidate in applicazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 497/1988 e n. 288/1994, la precedente impostazione faceva decorrere gli interessi e la rivalutazione dal 121° giorno successivo alla pubblicazione delle sentenze. La circolare recepisce invece l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui la decorrenza va individuata nel 121° giorno successivo alla presentazione della domanda relativa alla prestazione riconosciuta.
Il richiamo operativo all’articolo 7 della legge n. 533/1973 viene quindi ricalibrato sulla data della domanda amministrativa. Di conseguenza:
- le liquidazioni ancora in corso devono essere effettuate secondo il nuovo criterio;
- le pratiche già definite devono essere riesaminate d’ufficio;
- con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni tecniche per l’utilizzo della procedura esistente secondo i nuovi criteri.
Ricostituzioni pensionistiche in applicazione di sentenze costituzionali
La circolare estende la revisione anche agli oneri accessori connessi alla ricostituzione delle pensioni disposta in applicazione di sentenze della Corte Costituzionale, per uniformare il comportamento amministrativo e tenere conto dei principi ribaditi dalla Corte di Cassazione in materia di arretrati di pensione.
Ricostituzione dalla decorrenza originaria
Quando la pensione deve essere riliquidata fin dalla decorrenza originaria, gli interessi e la rivalutazione decorrono dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda di pensione sulla quale si opera la ricostituzione, ma solo se il diritto era già perfezionato a quella data.
Se, invece, i requisiti per il diritto a pensione si perfezionano dopo la domanda, la decorrenza degli oneri accessori va spostata al 121° giorno successivo al perfezionamento dei requisiti. Inoltre, se la pensione viene materialmente liquidata prima della scadenza dei 120 giorni, gli oneri decorrono dalla data di liquidazione.
Ricostituzione da data successiva alla decorrenza originaria
Nei casi in cui la ricostituzione debba avvenire da una data successiva alla decorrenza originaria, come nell’esempio richiamato delle pensioni di anzianità ricostituite al compimento dell’età pensionabile in applicazione della sentenza n. 428/1992, la decorrenza degli oneri accessori è fissata al 121° giorno successivo al perfezionamento del diritto alla ricostituzione.
Prescrizione e disciplina speciale per alcuni arretrati
La circolare ricorda che il pagamento degli arretrati di pensione costituisce atto interruttivo della prescrizione del diritto agli oneri accessori, richiamando la precedente circolare n. 101 del 30 aprile 1997.
Viene inoltre precisato che i nuovi criteri non si applicano agli arretrati di pensione maturati fino al 31 dicembre 1995 in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 495/1993 e n. 240/1994. Per tali somme continua a valere la disciplina speciale prevista dall’articolo 1, comma 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall’articolo 36, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Conseguenze operative
Il documento ha quindi una finalità prevalentemente applicativa: uniformare il calcolo degli oneri accessori, ridurre il contenzioso e consentire la riliquidazione delle posizioni ancora pendenti o già definite secondo i nuovi criteri. Le istruzioni tecniche di procedura vengono rinviate a un successivo messaggio amministrativo.
Punti principali
Rettifica della circolare n. 96/1998
A seguito di un contenzioso giudiziario numeroso e di nuovi criteri giurisprudenziali, l’Istituto modifica le precedenti direttive sugli interessi legali e sulla rivalutazione monetaria dovuti su prestazioni pensionistiche e prestazioni temporanee liquidate in ritardo.
Prestazioni temporanee e sentenze n. 497/1988 e n. 288/1994
Per gli oneri accessori dovuti in applicazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 497/1988 e n. 288/1994, la decorrenza dei 120 giorni di cui all’articolo 7 della legge n. 533/1973 viene fissata alla data di presentazione della domanda, e non più al 121° giorno successivo alla pubblicazione delle sentenze. Devono essere adeguate sia le liquidazioni ancora in corso sia, d’ufficio, quelle già definite.
Ricostituzioni pensionistiche con decorrenza originaria
Quando, in applicazione di sentenze della Corte Costituzionale, la pensione va riliquidata dalla decorrenza originaria, gli oneri accessori decorrono dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda di pensione, purché il diritto fosse già perfezionato a tale data. Se il diritto si perfeziona dopo la domanda, la decorrenza slitta al 121° giorno successivo al perfezionamento dei requisiti. Se la pensione viene liquidata prima della scadenza dei 120 giorni, gli oneri decorrono dalla data di liquidazione.
Ricostituzioni da data successiva alla decorrenza originaria
Nei casi in cui la pensione debba essere ricostituita da una data successiva alla decorrenza originaria, gli oneri accessori decorrono dal 121° giorno successivo al perfezionamento del diritto alla ricostituzione. È richiamato che il pagamento degli arretrati di pensione interrompe la prescrizione del diritto agli oneri accessori.
Esclusione per arretrati fino al 31 dicembre 1995
I nuovi criteri non si applicano agli arretrati di pensione maturati fino al 31 dicembre 1995 in esecuzione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 495/1993 e n. 240/1994. Per tali arretrati continua a valere la disciplina speciale prevista dall’articolo 1, comma 182, della legge n. 662/1996, come modificato dall’articolo 36, comma 1, della legge n. 448/1998.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 25 nov 1999Circolare numero 204 del 25-11-1999
- Circolare · 24 nov 1999Circolare numero 202 del 24-11-1999
- Circolare · 22 nov 1999Circolare numero 30 del 22-11-1999 enpals
- Circolare · 19 nov 1999Circolare numero 201 del 19-11-1999
- Circolare · 1 dic 1999Circolare numero 208 del 1-12-1999
- Circolare · 18 nov 1999Circolare numero 200 del 18-11-1999
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →