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Circolare

Circolare numero 30 del 22-11-1999 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l’inquadramento assicurativo e contributivo dei massaggiatori e degli allenatori di 3ª categoria che operano alle dipendenze di società professionistiche di calcio. I massaggiatori, non essendo espressamente ricompresi tra gli sportivi professionisti della L. 91/1981, vanno collocati tra gli addetti agli impianti sportivi; resta comunque fermo l’obbligo contributivo Enpals anche in caso di rapporto autonomo. Gli allenatori di 3ª categoria, invece, sono assimilati agli allenatori professionisti e devono essere iscritti all’Enpals con il codice previsto per gli sportivi professionisti. Vengono inoltre indicati i codici da utilizzare nella modulistica e richiesto agli uffici periferici di sensibilizzare la vigilanza e controllare le posizioni contributive interessate.

Obbligo assicurativo Enpals per massaggiatori e allenatori di 3ª categoria nelle società calcistiche professionistiche

Obbligo assicurativo Enpals per massaggiatori e allenatori di 3ª categoria nel calcio professionistico

La circolare interviene per chiarire il corretto inquadramento assicurativo e contributivo di due figure operanti nell’ambito delle società professionistiche di calcio: i massaggiatori e gli allenatori di 3ª categoria. Il documento richiama il quadro normativo di riferimento in materia di iscrizione all’assicurazione obbligatoria gestita dall’Enpals e fornisce indicazioni operative per gli uffici periferici e per la vigilanza ispettiva.

Quadro normativo di riferimento

La circolare premette che risultano iscritti all’assicurazione obbligatoria Enpals:

  • le categorie dei lavoratori dello spettacolo previste dal D.L.C.P.S. 708/1947 e successive integrazioni, da ultimo il D.Lgs. 182/1997;
  • gli sportivi professionisti previsti dalla L. 91/1981 e successive integrazioni, da ultimo il D.Lgs. 166/1997.

Su tale base vengono affrontate le criticità interpretative relative a massaggiatori e allenatori di 3ª categoria che operano alle dipendenze di società professionistiche di calcio.

Massaggiatori: inquadramento come addetti agli impianti sportivi

Per i massaggiatori, la circolare osserva che la qualifica non è espressamente compresa tra quelle indicate dalla L. 91/1981. Tale legge, infatti, elenca in modo tassativo altre figure, quali:

  • atleti;
  • allenatori;
  • direttore tecnico sportivo;
  • preparatori atletici.

Di conseguenza, i massaggiatori vengono ricondotti alla categoria degli addetti agli impianti sportivi, identificata con il codice categoria 216. La circolare richiama la nozione elaborata in giurisprudenza e dalla prassi ministeriale, secondo cui rientrano in tale categoria i lavoratori per i quali esiste un collegamento diretto tra la prestazione lavorativa e l’impianto sportivo, ovvero la cui attività verrebbe meno se l’impianto non esistesse.

Rilevanza del rapporto autonomo per i massaggiatori

Un ulteriore chiarimento riguarda la natura del rapporto di lavoro. La circolare precisa che, in base al D.M. 10 novembre 1997, attuativo dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 182, la contribuzione dovuta per i lavoratori dello spettacolo va versata all’Enpals indipendentemente dal fatto che il rapporto sia autonomo o subordinato. Pertanto, anche l’eventuale rapporto di lavoro autonomo tra società calcistica e massaggiatore non esclude l’insorgenza dell’obbligo contributivo.

Allenatori di 3ª categoria: assimilazione agli sportivi professionisti

Per gli allenatori di 3ª categoria la circolare giunge a conclusione diversa. Essi sono considerati sportivi professionisti, al pari degli allenatori di 1ª e 2ª categoria, e quindi soggetti all’iscrizione Enpals con codice 221.

Il ragionamento seguito è il seguente:

  • la L. 91/1981 si riferisce alla categoria degli allenatori in termini generali, senza distinguere tra 1ª, 2ª e 3ª categoria;
  • i regolamenti interni FIGC, LNP e AIAC, nonché gli accordi e i contratti tipo di ingaggio previsti per gli allenatori di 3ª categoria, li collocano sullo stesso piano degli allenatori di 1ª e 2ª categoria;
  • per tale ragione, la circolare ritiene che debbano essere trattati come sportivi professionisti e iscritti obbligatoriamente all’Enpals.

Indicazioni operative e controlli ispettivi

La circolare invita i dirigenti degli uffici periferici dell’Ente e i capi circolo ispettivi a sensibilizzare gli ispettori di vigilanza affinché, nelle situazioni ancora pendenti e nelle future visite ispettive, le due figure siano correttamente collocate secondo le indicazioni fornite. Viene inoltre richiesto di controllare la posizione dei massaggiatori presso le imprese che ne utilizzano la prestazione.

Codici da utilizzare nella modulistica

La circolare conclude ribadendo i codici da impiegare nella denuncia e nel versamento contributivo:

  • massaggiatori: codice imprese 611, codice lavoratori 216;
  • allenatori di 3ª categoria: codice imprese 612, codice lavoratori 221.

Tali indicazioni assumono rilievo operativo per la corretta gestione degli adempimenti Enpals e per l’allineamento delle posizioni contributive alla qualificazione giuridica delle figure interessate.

Punti principali

Inquadramento generale dell'obbligo assicurativo

La circolare richiama che sono iscritti all’assicurazione obbligatoria Enpals i lavoratori dello spettacolo previsti dal D.L.C.P.S. 708/1947 e successive integrazioni, nonché gli sportivi professionisti di cui alla L. 91/1981 e successive integrazioni. L’attenzione è concentrata sulle figure dei massaggiatori e degli allenatori di 3ª categoria operanti presso società professionistiche di calcio.

Posizione dei massaggiatori

Per i massaggiatori si precisa che la qualifica non è elencata dalla L. 91/1981, che individua in modo tassativo altre categorie di sportivi professionisti. Essi vengono quindi ricondotti agli addetti agli impianti sportivi, codice categoria 216, cioè a quei lavoratori la cui prestazione è direttamente collegata agli impianti sportivi. La circolare evidenzia inoltre che, in base al D.M. 10 novembre 1997 attuativo del D.Lgs. 182/1997, l’eventuale rapporto di lavoro autonomo non esclude l’obbligo contributivo, poiché la contribuzione Enpals è dovuta indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto.

Posizione degli allenatori di 3ª categoria

Diversamente dai massaggiatori, gli allenatori di 3ª categoria sono ritenuti assimilabili agli sportivi professionisti, al pari degli allenatori di 1ª e 2ª categoria. La L. 91/1981, infatti, si riferisce genericamente agli allenatori senza distinguere tra le diverse categorie; inoltre regolamenti, accordi e contratti tipo della FIGC, della LNP e dell’AIAC li collocano sullo stesso piano degli altri allenatori professionisti. Per tale ragione devono essere iscritti all’Enpals con codice 221.

Indicazioni operative per gli uffici periferici

Gli uffici periferici e i capi circolo ispettivi sono invitati a sensibilizzare gli ispettori di vigilanza affinché, nelle posizioni ancora da definire e nelle future visite ispettive, massaggiatori e allenatori di 3ª categoria siano inquadrati secondo le indicazioni fornite. È inoltre richiesto di controllare la posizione dei massaggiatori presso le imprese che ne usufruiscono l’opera.

Codici da utilizzare nella modulistica

La circolare ribadisce i codici da utilizzare per denunce e versamenti contributivi: per i massaggiatori, imprese codice 611 e lavoratori codice 216; per gli allenatori di 3ª categoria, imprese codice 612 e lavoratori codice 221.

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