Cassazione Civile, Sentenza n. 33055/2025 del 18/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente chiedeva la liquidazione del compenso spettantele quale difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato per l'attività svolta nell'udienza predibattimentale (cd. udienza filtro). Il Tribunale di Catanzaro aveva dichiarato il non luogo a provvedere e, in opposizione, aveva ritenuto che l'udienza predibattimentale non costituisse una fase processuale autonoma ai fini della liquidazione del compenso, escludendo quindi la possibilità di liquidazione separata per tale udienza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura sulla violazione e falsa applicazione delle norme richiamate. La Corte ha affermato che l'udienza predibattimentale introdotta dal D.Lgs. n.150/2022 va considerata, alla stregua dell'udienza preliminare disciplinata dagli artt. 416 e ss. c.p.p., come una fase autonoma del processo ai fini della liquidazione del compenso. Di conseguenza il difensore dell'imputato e il difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato hanno diritto di presentare, all'esito di quella udienza, istanza di liquidazione del compenso per quella fase. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata al Tribunale di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 83, comma 3-bis, D.P.R. n. 115/2002
Norma richiamata in relazione alle modalità di liquidazione del compenso per i difensori a carico dello Stato; la Corte ha ritenuto che vada applicata anche all'udienza predibattimentale considerata come fase autonoma.
art. 554-ter c.p.p.
Dispositivo che disciplina l'udienza predibattimentale (udienza filtro) introdotta dal D.Lgs. n.150/2022; la Corte ne riconosce la funzione e la natura analoga all'udienza preliminare.
D.Lgs. n. 150/2022 (Riforma Cartabia)
Ha introdotto l'udienza predibattimentale per i reati a citazione diretta; la Corte ne valorizza la relazione illustrativa e la considerazione normativa per ritenere l'analogia con l'udienza preliminare.
artt. 416 e ss. c.p.p.
Norme sull'udienza preliminare ante-riforma; utilizzate come parametro di analogia per qualificare l'udienza predibattimentale come fase autonoma del processo.
art. 553 c.p.p.
Richiamato per evidenziare che anche nell'udienza filtro il giudice prende conoscenza del fascicolo del Pubblico Ministero, elemento che conferma la funzione selettiva della fase.
art. 425, comma 3, c.p.p.
Citato come parametro selettivo (ragionevole previsione di condanna) per la devoluzione al giudice del dibattimento, analogamente applicabile all'udienza filtro.
art. 429 c.p.p.
Richiamato nella motivazione comparativa sul provvedimento terminale dell'udienza preliminare (decreto che dispone il giudizio) per sottolineare l'analogia con il provvedimento dell'udienza predibattimentale.
art. 586 c.p.p.
Menzi onato nella discussione sull'impugnabilità delle ordinanze; la Corte ha evidenziato ragioni per qualificare il provvedimento conclusivo dell'udienza predibattimentale come decreto, evitando problemi di impugnabilità.
Massime di principio
- L'udienza predibattimentale (udienza filtro) introdotta dal D.Lgs. n.150/2022 va considerata come una fase autonoma del processo ai fini della liquidazione del compenso spettante ai difensori a carico dello Stato.
- Il difensore dell'imputato e il difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato possono presentare, all'esito dell'udienza predibattimentale, istanza di liquidazione del compenso per l'attività svolta in quella specifica fase.
- Il riconoscimento della natura autonoma della fase non comporta automaticamente duplicazione del compenso: se il processo prosegue, il compenso per la fase successiva (dibattimento) è liquidato separatamente e solo per l'attività svolta in quella fase.
- La funzione e la disciplina dell'udienza predibattimentale sono sostanzialmente analoghe a quelle dell'udienza preliminare previgente, e le relative norme e principi interpretativi possono essere utilizzati come parametri di riferimento.
- Per la strategia difensiva e contabile è opportuno che l'avvocato documenti distintamente l'attività svolta nell'udienza predibattimentale e presenti tempestivamente l'istanza di liquidazione al termine di tale udienza.
- Quando si impugna un diniego di liquidazione relativo all'udienza predibattimentale, è utile richiamare la giurisprudenza recente che qualifica la fase come autonoma (es. Cass. sent. n. 23639/2024) e la relazione illustrativa del D.Lgs. n.150/2022.
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