Cassazione Civile, Sentenza n. 32995/2025 del 17/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Controversia relativa alla risoluzione di un contratto preliminare di compravendita di un appartamento in Roma (preliminare del 20-3-2003). Questioni principali: qualificazione dei pagamenti periodici (se canoni di locazione spettanti al promissario acquirente o rate di mutuo/anticipi sul prezzo), rimborso di oneri condominiali e spese legali pari a Euro 37.000,00 e richiesta di esecuzione in forma specifica o, successivamente, risoluzione del preliminare. I ricorrenti contestavano la decisione di merito che aveva ritenuto dovuti i rimborsi e la legittimazione passiva di Antonio Diana; sostenevano inoltre che alcune domande fossero nuove in appello e quindi inammissibili.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto dai Diana. Ha confermato i principi applicati dalla Corte d'appello che aveva dichiarato la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento dei promittenti venditori (Umberto, Veronica e Antonio Diana) e aveva condannato i medesimi al pagamento, in favore di Eugenio Catarci, di complessivi Euro 212.228,00 (comprendenti rimborsi per rate di mutuo e oneri condominiali e spese legali), con interessi e rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi. La Cassazione ha ritenuto ammissibili e fondate le ragioni che qualificavano i versamenti come prestazioni eseguite in attuazione del preliminare e quindi soggette a restituzione ex art. 1458 c.c.; ha inoltre dichiarato inammissibili o infondati i motivi dei ricorrenti che chiedevano diversa ricostruzione dei fatti o nuove domande non proposte. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e delle somme accessorie indicate, nonché, se dovuto, al versamento aggiuntivo del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 DPR 115/2002.
Norme richiamate
art. 2932 cod. civ.
Norma richiamata in relazione alla domanda originaria di esecuzione in forma specifica proposta dall'attore in primo grado; la Corte ha considerato poi venuto meno l'interesse alla prestazione e si è proceduto sulla base delle altre domande.
art. 978 e segg. cod. civ.
Richiamati dai ricorrenti in relazione alla statuizione sui rimborsi; la Corte non ha accolto la censura volta a qualificare diversamente la natura dei versamenti, ritenendo che la somma contestata fosse stata versata in adempimento delle obbligazioni previste dal preliminare.
art. 1458 cod. civ.
La Corte ha applicato il principio secondo cui la dichiarazione di risoluzione comporta l'effetto retroattivo e l'obbligo di restituzione delle prestazioni ricevute, con esclusione solo delle pretese non richieste dalle parti.
art. 1453, co. 2, cod. civ.
Richiamata per legittimare la mutatio libelli: l'appellante ha potuto trasformare la domanda di adempimento in domanda di risoluzione, nella misura in cui resta nell'ambito dei fatti dedotti in primo grado.
art. 821 cod. civ.
Citat o dai ricorrenti (frutti e spese): la Corte ha escluso che la consegna anticipata e il godimento dei frutti costituissero un diritto reale (usufrutto), ritenendo sussistere mera detenzione qualificata e rigettando la tesi che le spese condominiali dovessero rimanere a carico del promissario acquirente senza prova.
art. 360 cod. proc. civ.
Richiamato per valutare i motivi di cassazione (vizi di motivazione, violazione di legge, nullità parziale); la Corte ha dichiarato inammissibili o infondati diversi motivi per difetto di censura corretta o per vizio di merito non sindacabile in cassazione.
art. 2697 cod. civ.
Richiamato in riferimento all'onere della prova: la Corte ha rilevato che i ricorrenti non hanno indicato elementi probatori decisivi che dimostrassero le loro affermazioni sul mancato pagamento delle spese condominiali.
art. 112 cod. proc. civ.
La Corte ha ricordato che il giudice non può pronunciare restituzioni non domandate dalle parti; i promittenti venditori non avevano chiesto la condanna al pagamento dei canoni e quindi non potevano essere condannati d'ufficio a tale titolo.
art. 378 cod. proc. civ.
Richiamato per la regolarità della trattazione in pubblica udienza e dei termini di deposito delle memorie, come risultante nel procedimento.
art. 373 cod. proc. civ.
Richiamato in relazione alla liquidazione delle spese della fase di cognizione avanti la Corte d'appello.
art. 13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115
Applicato per disporre, in caso di soccombenza, l'eventuale versamento supplementare del contributo unificato da parte dei ricorrenti.
Massime di principio
- Se, in un preliminare di vendita, versamenti sono effettuati in adempimento di obbligazioni previste dal preliminare (es. pagamento delle rate di mutuo o somme indicate come anticipi sul prezzo), tali somme rilevano come prestazioni soggette a restituzione in caso di risoluzione del contratto ex art. 1458 c.c.
- La mera consegna anticipata e il godimento dei frutti civili (canoni di locazione) non costituiscono di per sé un diritto reale (usufrutto); possono invece configurare detenzione qualificata: la qualificazione giuridica concreta dipende dagli accordi e dalla destinazione effettiva dei pagamenti.
- La parte può trasformare la domanda di adempimento in domanda di risoluzione (mutatio libelli) anche in appello ai sensi dell'art. 1453 co.2 c.c., purché la nuova domanda rimanga entro i fatti già dedotti e non introduca un nuovo tema di indagine.
- Il giudice non può concedere provvedimenti restitutori non espressamente chiesti dalle parti; le conseguenze della risoluzione (restitutio in integrum) operano solo su domanda della parte interessata.
- L'onere della prova spetta a chi afferma fatti che incidono sulla determinazione delle prestazioni dovute (es. il promittente che sostiene che le spese condominiali gravino sul detentore deve fornire prove in proposito); in cassazione non è consentito riformulare la valutazione dei fatti di merito senza specifici presupposti di legge.
- La legittimazione passiva e le questioni di rappresentanza devono essere dedotte nel corso dei gradi di merito; la mancata tempestiva deduzione può comportare formazione del giudicato implicito su tali aspetti.
- In caso di contestazione sulla natura dei pagamenti, elementi oggettivi come l'intestazione dei bonifici (versamenti su conto del mutuo vs conto del locatore) e la documentazione contrattuale sono decisivi per la qualificazione giuridica delle somme.
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