Sentenza del 08/05/2019 n. 12124 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società contestava il diniego di rimborso di Euro 18.208,31, relativo al credito maturato nel 2009 per addizionale provinciale sui consumi di energia elettrica. Sosteneva che non fosse intervenuta la decadenza biennale prevista dall'art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1995, poiché il credito era stato riportato e utilizzato in compensazione nei successivi periodi d'imposta, fino alla soppressione dell'addizionale dal 1° gennaio 2012. Secondo la società, il termine per chiedere il rimborso doveva decorrere dall'ultimo periodo in cui il credito era stato riportato e non era stato possibile compensarlo integralmente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della società, ritenendo tempestiva l'istanza di rimborso presentata il 13 marzo 2012 e protocollata il 6 aprile 2012. Ha stabilito che, nel particolare sistema basato su acconti, conguagli e compensazioni successive, il credito residuo si rinnova e si determina nuovamente alla chiusura di ciascun periodo annuale. Pertanto, il termine biennale per il rimborso decorre dall'ultimo periodo di imposta in cui il credito è stato riportato, nel caso concreto il 2011, e non dalla dichiarazione relativa al 2009. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata con rinvio alla medesima Commissione, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504/1995, art. 14, comma 2, Testo unico delle accise
L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata (...). Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento.
Il termine biennale non decorre necessariamente dalla dichiarazione originaria da cui emerge il credito, ma, quando il credito è soggetto a un meccanismo di riporti e compensazioni annuali, decorre dall'ultimo periodo in cui il credito viene rideterminato o riportato.
D.Lgs. n. 504/1995, art. 56
Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dai successivi versamenti di acconto.
La norma configura un sistema di gestione del credito mediante compensazione con i versamenti successivi. Se il credito non viene integralmente utilizzato, esso può essere riportato nei periodi successivi e rinnovarsi con la formazione del nuovo saldo annuale.
D.Lgs. n. 504/1995, art. 55, comma 1
L'accertamento e la liquidazione dell'accisa sono effettuati dal competente ufficio dell'Agenzia delle Dogane sulla base della dichiarazione di consumo annuale di cui all'art. 53, comma 8.
La dichiarazione annuale costituisce il momento di accertamento e liquidazione del saldo, dal quale emerge il nuovo credito o debito relativo al periodo considerato.
D.Lgs. n. 68/2011, art. 18
Soppressione dell'addizionale provinciale a decorrere dal 1° gennaio 2012.
La soppressione dell'addizionale ha reso non più possibile utilizzare integralmente il credito mediante compensazione, giustificando la richiesta di rimborso del residuo.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 21, comma 2
Richiamato dalla società nel motivo di ricorso, ma non oggetto di una specifica statuizione autonoma, essendo stato assorbito dall'accoglimento della censura relativa al termine di decadenza.
Codice civile, artt. 2946, 2033 e 2041
Richiamati dalla società in via subordinata o concorrente per sostenere l'applicazione dei termini ordinari e dei principi in materia di ripetizione dell'indebito e arricchimento senza causa; le relative questioni sono rimaste assorbite.
Cassazione civile, sentenze n. 9283/2013 e n. 3051/2019
La giurisprudenza afferma che, nei sistemi di accise fondati su acconti calcolati sui consumi precedenti e su conguagli annuali, ogni chiusura annuale determina un nuovo saldo creditorio o debitorio. Il credito residuo può quindi essere riportato e il termine per il rimborso decorre dall'ultimo saldo utile.
Massime di principio
- Quando un credito tributario deriva da un sistema di acconti, conguagli e compensazioni nei periodi successivi, non è automatico che il termine di decadenza decorra dalla prima dichiarazione in cui il credito è emerso.
- Se il credito viene regolarmente riportato nelle dichiarazioni successive e si rinnova attraverso la determinazione dei saldi annuali, il termine per chiederne il rimborso può decorrere dall'ultimo periodo in cui il credito è stato contabilizzato o utilizzato in compensazione.
- La soppressione del tributo o dell'addizionale può rendere necessario il rimborso del credito residuo non più compensabile; in tale situazione occorre individuare l'ultimo periodo utile di riporto per calcolare la decadenza.
- Per evitare contestazioni, il contribuente deve documentare la continuità del riporto del credito nelle dichiarazioni annuali e dimostrare che esso non è stato integralmente compensato.
- La regola non si applica indistintamente a ogni credito fiscale: occorre verificare lo specifico meccanismo previsto dalla normativa, distinguendo tra crediti soggetti a compensazione progressiva e crediti per i quali il termine decorre dal pagamento originario.
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