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Legge

L.R. Lombardia 21/2021

Agricoltura urbana, periurbana e metropolitana

Normativa regionaleL.R. Lombardia 21/2021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge lombarda disciplina e sostiene agricoltura urbana, periurbana e metropolitana, fattorie verticali, tetti verdi, infrastrutture verdi e orti urbani. Prevede definizioni, regole edilizie e urbanistiche, possibili contributi e agevolazioni da parte della Giunta, coordinamento con i Comuni e una copertura finanziaria limitata al biennio 2022-2023 per alcune misure.

Agricoltura urbana, periurbana e metropolitana: sostegni, definizioni e regole urbanistiche

Agricoltura urbana, periurbana e metropolitana

La legge della Regione Lombardia promuove produzioni agricole in ambito urbano, periurbano e metropolitano, insieme a orti urbani, coperture verdi e infrastrutture verdi multifunzionali. L’intervento è orientato alla sostenibilità, alla rigenerazione urbana, al risparmio energetico, alla resilienza climatica e alla valorizzazione delle aree agricole di prossimità.

Finalità e ambito di intervento

La Regione sostiene, negli insediamenti urbani, nell’area metropolitana e nelle aree periurbane:

  • produzioni agricole con tecniche convenzionali o innovative;
  • orti urbani attrezzati, pubblici o asserviti;
  • coperture verdi degli edifici;
  • infrastrutture verdi multifunzionali.

La disciplina riconosce inoltre il ruolo economico, sociale, ambientale e culturale delle aree agricole periurbane, anche attraverso il rafforzamento dell’agricoltura di prossimità e delle filiere corte, la tutela del paesaggio e della biodiversità, nonché attività formative, didattiche e ricreative.

Definizioni rilevanti

La legge definisce in modo puntuale alcuni istituti chiave. In particolare:

  • vertical farming / agricoltura verticale: coltivazione in camere chiuse a controllo ambientale totale, fuori suolo o anche senza luce naturale, sviluppata su moduli verticali sovrapposti con tecniche come acquaponica, idroponica o aeroponica;
  • vertical farm / fattoria verticale: la struttura in cui tali sistemi sono realizzati;
  • coperture o tetti verdi: coperture vegetali su tetti o pareti, con finalità alimentari o ornamentali e di miglioramento dell’isolamento termico, risparmio energetico e sostenibilità ambientale;
  • infrastrutture verdi multifunzionali: interventi di forestazione urbana o sistemi verdi misti finalizzati a un ecosistema urbano sostenibile e al potenziamento delle connessioni ecologiche locali;
  • orti urbani attrezzati pubblici o asserviti: aree verdi in tessuto urbano o periferico, su aree pubbliche o nella disponibilità dei comuni tramite convenzione, dotate di impianto di irrigazione, ricovero attrezzi ed eventuali recinzioni;
  • aree agricole periurbane: aree prossime al tessuto urbano consolidato, destinate all’attività agricola e funzione di filtro ecologico tra città e campagna.

Per l’imprenditore che esercita attività di agricoltura verticale si applicano le disposizioni dei decreti legislativi n. 228/2001 e n. 99/2004.

Regole urbanistiche ed edilizie per le fattorie verticali

Le fattorie verticali possono essere realizzate, nel rispetto della normativa ambientale, dei beni culturali e paesaggistici, della salute pubblica e della disciplina urbanistica prevista dal PGT, anche mediante ristrutturazione edilizia, ma solo:

  • in edifici esistenti legittimamente assentiti o sanati;
  • se compatibili con tutte le destinazioni d’uso urbanistiche previste.

La realizzazione non è ammessa:

  • negli edifici classificati beni storico-artistico-monumentali tutelati dal Codice dei beni culturali;
  • nei Nuclei di antica formazione individuati dal Piano delle regole;
  • negli edifici a destinazione residenziale.

È invece ammessa la nuova costruzione di fattorie verticali nelle aree destinate all’agricoltura secondo la disciplina urbanistica regionale.

I comuni, con deliberazione consiliare, possono individuare ambiti territoriali esclusi dall’applicazione della regola sulla ristrutturazione.

Tetti verdi, infrastrutture verdi e orti urbani come attrezzature di interesse generale

Le coperture o tetti verdi, le infrastrutture verdi multifunzionali e gli orti urbani attrezzati pubblici o asserviti sono qualificati come attrezzature di interesse generale. La loro realizzazione può concorrere al fabbisogno delle dotazioni per servizi fino a un massimo del 10 per cento.

Per i tetti verdi su edifici privati, l’accesso alle agevolazioni richiede che il richiedente garantisca la manutenzione mediante apposita convenzione con il comune.

I comuni possono inoltre adeguare il piano dei servizi introducendo tali fattispecie e determinando le relative percentuali.

Misure di sostegno, contributi e incentivi

Per perseguire le finalità della legge e compensare le condizioni di svantaggio dell’agricoltura urbana, periurbana e metropolitana, la Giunta regionale può prevedere:

  • agevolazioni specifiche;
  • misure di sostegno finanziario;
  • priorità di finanziamento nei bandi regionali.

Con provvedimento della Giunta sono poi stabiliti criteri, modalità e termini per la concessione di contributi, agevolazioni, misure incentivanti o sgravi fiscali, nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato.

Agli interventi di recupero degli edifici esistenti per insediare fattorie verticali e alla realizzazione di coperture e tetti verdi si applicano inoltre gli incentivi previsti dalla normativa regionale sulla rigenerazione urbana.

Governance, reti e politiche alimentari urbane

La Regione promuove e coordina con le città capoluogo progetti di rete e iniziative di urban food policy. L’obiettivo è sostenere iniziative coerenti con la legge e favorire:

  • lo sviluppo e il consolidamento dei distretti del cibo;
  • i mercati contadini;
  • le filiere corte di rifornimento alimentare dei centri urbani;
  • sistemi alimentari territoriali più sostenibili.

Copertura finanziaria

La norma finanziaria prevede, per le spese in conto capitale derivanti dall’articolo sulle agevolazioni, uno stanziamento di euro 100.000 annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante incremento delle risorse della missione agricoltura e corrispondente riduzione del fondo accantonamenti.

Per gli esercizi successivi al 2023 la copertura è demandata alla legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi.

Decorrenza e attualità della disciplina

La legge disciplina un settore tuttora applicabile sul piano regolatorio e urbanistico in Lombardia, ma la specifica copertura finanziaria iniziale è limitata al biennio 2022-2023. Le misure di sostegno restano quindi subordinate agli eventuali atti attuativi della Giunta e alle successive leggi di bilancio.

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