L.R. Lombardia 22/2021
Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)(1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica in modo organico il T.U. sanità lombardo, rafforzando programmazione, prevenzione, assistenza territoriale, telemedicina, reti di ricerca e ruolo di enti pubblici, privato accreditato, Terzo settore e volontariato. Molte disposizioni sono transitorie e legate al triennio 2022-2024, al PNRR e a termini specifici per distretti, COT, case/ospedali di comunità e nuovi organismi.
Riorganizzazione del sistema sanitario e sociosanitario lombardo
Riorganizzazione del servizio sanitario e sociosanitario lombardo
La legge regionale Lombardia n. 22 del 14 dicembre 2021 interviene in modo esteso sul Testo unico della sanità regionale, ridefinendo principi, programmazione, assetti organizzativi, cure primarie, prevenzione, ricerca e partecipazione degli attori del sistema. La disciplina è orientata soprattutto al rafforzamento della rete territoriale, con numerosi adempimenti e termini di attuazione concentrati tra il 2022 e il 2024.
Principi generali e obiettivi del sistema
La legge aggiorna i principi del servizio sanitario e sociosanitario lombardo introducendo l’approccio one health, la presa in carico globale della persona e l’attenzione alla sostenibilità ambientale anche negli acquisti e negli investimenti. Vengono valorizzati:
- la libera scelta consapevole dei cittadini tra strutture pubbliche e private;
- l’equivalenza e l’integrazione dell’offerta pubblica e privata accreditata;
- l’innovazione tecnologica e organizzativa;
- la trasparenza sulle performance degli erogatori;
- la valorizzazione del volontariato, degli enti del Terzo settore, delle associazioni dei pazienti e delle differenze di genere.
Tra gli obiettivi vengono ricompresi anche:
- il potenziamento dell’assistenza territoriale e della sanità digitale;
- la medicina preventiva;
- la multidisciplinarietà e l’interdisciplinarietà nei percorsi di cura;
- l’integrazione delle cure palliative;
- il diritto alla vita indipendente e all’inclusione delle persone con disabilità;
- la collaborazione con università, ordini professionali e sistema produttivo.
Programmazione regionale, PSSL e piano pandemico
Il Consiglio regionale approva il Piano sociosanitario integrato lombardo (PSSL) su proposta del Presidente della Giunta, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e sentite le associazioni delle autonomie locali. Il PSSL costituisce lo strumento unico e integrato di programmazione coordinata del SSL e si fonda su valutazione epidemiologica territoriale, dati informativi e rete dei servizi.
La programmazione regionale è rafforzata da:
- indirizzi annuali e, ove possibile, pluriennali;
- monitoraggio del sistema e dei costi;
- pubblicazione degli esiti sul sito regionale;
- linee guida specifiche in materia di prevenzione.
È inoltre introdotto il piano pandemico regionale, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, in coerenza con il piano nazionale. Ha durata quinquennale ed è aggiornato in funzione dei dati epidemiologici.
Prevenzione e sanità pubblica
La prevenzione diventa uno dei pilastri della riforma. La Regione favorisce network scientifici per orientare in tempo reale le politiche preventive sulla base di evidenze validate e definisce linee guida vincolanti per ATS e ASST.
Il piano regionale della prevenzione (PRP) viene approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, tenendo conto dei dati dell’Osservatorio, e individua ambiti di intervento prioritari. Le politiche di prevenzione devono essere accompagnate da comunicazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini, con il supporto di MMG, PLS, specialisti convenzionati e scuola.
Sul piano operativo le ATS e le ASST devono occuparsi, tra l’altro, di:
- sanità pubblica veterinaria;
- sicurezza alimentare;
- sanità animale e zoomonitoraggio;
- igiene degli ambienti di vita e di lavoro;
- salute e ambiente;
- controlli su acqua e alimenti;
- governo delle attività dei dipartimenti funzionali di prevenzione.
Rete territoriale, distretti, case di comunità e COT
La legge ridisegna la rete territoriale, facendo del territorio il primo livello di presa in carico. Le ASST si articolano in distretti che coincidono con uno o più ambiti sociali territoriali di riferimento per i piani di zona; nelle aree montane o a bassa densità il distretto può essere più piccolo, fino a circa 20.000 abitanti di norma.
I distretti:
- afferiscono direttamente al polo territoriale delle ASST;
- interagiscono con tutti gli erogatori del territorio;
- coinvolgono assemblee dei sindaci e rappresentanti delle comunità montane;
- sono diretti da un direttore di distretto con requisiti professionali specifici e formazione manageriale.
Sono disciplinate le case di comunità, che devono essere distribuite secondo le linee nazionali e la programmazione regionale. Possono essere gestite, sul piano dei professionisti sanitari, dai MMG o PLS associati o in cooperativa, in collaborazione con le farmacie convenzionate. Ogni casa di comunità deve garantire:
- punto unico di accesso, accoglienza, informazione e orientamento;
- collegamento con la COT distrettuale;
- integrazione con i servizi sociali;
- presenza del servizio sociale professionale, dello psicologo e del consultorio.
Le COT sono istituite in ogni distretto e sono punti di accesso territoriali, fisici e digitali che coordinano i servizi domiciliari con quelli sanitari e socioassistenziali.
Ospedali di comunità, ambulatori territoriali e programmi PNRR
Il polo territoriale delle ASST comprende anche:
- ospedali di comunità;
- case di comunità;
- centrali operative territoriali.
La legge prevede inoltre ambulatori sociosanitari territoriali, sviluppati attraverso programmi di investimento gestiti dalle ATS e tramite valorizzazione del patrimonio pubblico degli enti locali. Tali ambulatori devono essere coordinati con le case di comunità.
Per i presidi PNRR, il 40% di ospedali di comunità e case di comunità deve essere realizzato entro il 2022, il 30% entro il 2023 e il restante 30% entro il 2024, secondo criteri regionali. Il rispetto della tempistica è qualificato come obiettivo prioritario del SSL.
Cure primarie, farmacia dei servizi e telemedicina
La Regione rafforza il sistema delle cure primarie attraverso ASST territorialmente competenti e introduce/rafforza:
- infermiere di famiglia e comunità;
- ostetrica di famiglia e comunità;
- farmacie dei servizi;
- telemedicina, teleconsulto, telemonitoraggio e teleriabilitazione.
Le farmacie contribuiscono alla presa in carico dei cronici e all’aderenza terapeutica. Viene istituito un comitato di indirizzo cure primarie, con funzioni di proposta di linee guida annuali per la presa in carico dei cronici e per la formazione dei MMG e degli infermieri di famiglia e comunità.
È inoltre istituito un fondo regionale per la telemedicina, destinato a specifici progetti per sviluppare tecnologie di supporto al rapporto tra professionisti e assistiti e al monitoraggio domiciliare dei pazienti.
Governance aziendale, POAS e organizzazione delle ASST
Le ASST adottano un’organizzazione interna sottoposta ad approvazione della Giunta regionale e articolata in due settori:
- polo ospedaliero;
- polo territoriale.
Il direttore generale garantisce il coordinamento di entrambi i settori, attribuendo al direttore sanitario la direzione del polo ospedaliero e al direttore sociosanitario quella del polo territoriale. I settori hanno autonomia economico-finanziaria e gestionale entro il bilancio aziendale.
Il POAS e il piano triennale dei fabbisogni sono approvati ogni tre anni dalla Giunta, con possibile aggiornamento annuale. Le linee guida regionali per la redazione dei POAS devono esplicitare le articolazioni delle funzioni territoriali.
Per i dirigenti apicali la legge modifica requisiti, rosa regionale e trattamento economico, prevedendo anche la cessazione automatica dell’incarico al collocamento a riposo. Sono previsti meccanismi di sostituzione in caso di vacanza, assenza o impedimento del direttore generale.
ATS, coordinamento territoriale e rapporti con i Comuni
Le ATS conservano un ruolo di coordinamento, programmazione e controllo, in particolare per:
- raccolta dei fabbisogni di servizi logistici, informatici e beni/servizi sanitari;
- analisi della domanda di salute territoriale;
- garanzia e verifica dei LEA;
- raccordo con ARIA per gli approvvigionamenti;
- integrazione con la rete sociale e con i piani di zona.
Sono previste nuove forme di consultazione e governance territoriale:
- conferenza permanente per la programmazione sanitaria e sociosanitaria con funzione consultiva;
- tavolo regionale con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- forum del Terzo settore;
- osservatorio regionale con rappresentanze dei comuni, enti gestori e sindacati;
- tavolo permanente con i gestori pubblici e privati dei servizi sanitari e sociosanitari.
Viene riformata anche la conferenza dei sindaci, che formula proposte per la rete territoriale, partecipa alla definizione dei piani sociosanitari territoriali, esprime pareri sulle risorse e si avvale del consiglio di rappresentanza dei sindaci. L’assemblea dei sindaci del distretto assume le funzioni del comitato dei sindaci del distretto.
Ricerca, innovazione, IRCCS e centro per le malattie infettive
La Regione promuove una rete regionale della ricerca, della ricerca biomedica e dell’innovazione nelle scienze della vita, coordinata dagli IRCCS pubblici e coinvolgendo IRCCS privati, enti di ricerca, università, pazienti e imprese.
Le fondazioni IRCCS di diritto pubblico sono riconosciute come soggetti con autonomia piena e finalità di ricerca prevalentemente clinica e traslazionale, oltre che di alta specialità. Sono inoltre introdotti:
- una disciplina per gli ospedali classificati;
- il riconoscimento del ruolo degli stabilimenti termali nel percorso di cura e riabilitazione.
È istituito il Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie infettive, ente pubblico con autonomia amministrativa, organizzativa, finanziaria e contabile, con funzioni di supporto tecnico-scientifico su emergenze epidemiche e pandemiche, gestione dati epidemiologici, approccio one health, ricerca, prevenzione dell’antibiotico-resistenza, vaccini e trasferimento tecnologico.
Personale, professioni sanitarie e formazione
La Regione considera il personale del SSL una risorsa strategica e promuove l’integrazione delle competenze mediche, sanitarie, sociosanitarie e tecnico-amministrative. È istituito un comitato di rappresentanza delle professioni sanitarie con parere obbligatorio sulla proposta di PSSL e sugli indirizzi programmatici regionali di interesse.
La formazione delle risorse umane del SSL è programmata su base triennale con aggiornamento annuale. La disciplina valorizza anche:
- arti ausiliarie come ottico e optometrista;
- professioni del settore farmaceutico, incluse farmacia ospedaliera e territoriale;
- formazione manageriale dei direttori di struttura.
Sono previsti contratti regionali di formazione specialistica aggiuntivi, in raccordo con le università lombarde e con le associazioni di studenti e medici in formazione.
Controlli, dati, bilanci e programmazione economica
Il sistema informativo sanitario e sociosanitario è aggiornato nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. La Regione promuove il fascicolo sanitario elettronico, l’interoperabilità dei sistemi, l’integrazione con CUP pubblici e privati e la diffusione di logiche di programmazione annuale.
Sul piano economico e dei controlli:
- la Giunta approva gli indirizzi di programmazione e i contratti con gli erogatori;
- le ATS possono rimodulare in corso d’anno le economie contrattuali entro certi limiti;
- sono previsti sistemi tariffari e meccanismi premianti/penalizzanti legati a qualità, appropriatezza, tempi di attesa ed esiti;
- i bilanci d’esercizio sono approvati entro termini specifici;
- è richiesto un rendiconto sulle azioni relative alla sostenibilità ambientale e agli investimenti.
In caso di dissesto di un ente, è prevista la decadenza del direttore generale e la nomina di un nuovo direttore o di un commissario straordinario con piano di rientro.
Disciplina transitoria e termini di attuazione
Numerose disposizioni hanno termini stringenti di attuazione. In sintesi:
- il potenziamento della rete territoriale deve completarsi entro tre anni dall’entrata in vigore;
- distretti e direttori di distretto devono essere istituiti entro 90 giorni;
- le COT entro sei mesi dall’istituzione dei distretti;
- i dipartimenti di cure primarie e di prevenzione entro 90 giorni e a regime entro i successivi 18 mesi;
- le ATS presentano entro 180 giorni il programma complessivo di potenziamento territoriale;
- il centro malattie infettive deve essere costituito entro 180 giorni e diventare pienamente operativo entro tre anni;
- gli organi consultivi previsti dalla legge devono essere costituiti entro 120 giorni;
- i nuovi POAS devono essere trasmessi entro 120 giorni;
- la disciplina sui dirigenti delle strutture sanitarie pubbliche si applica dalla prima nomina successiva all’entrata in vigore.
La legge salva gli effetti degli atti già adottati sulla base delle disposizioni abrogate e sostituisce nella legge regionale i riferimenti a POT e PreSST con ospedali di comunità e case di comunità, nonché PSL con PSSL.
Copertura finanziaria
La legge quantifica gli oneri collegati al potenziamento della rete territoriale e al centro per le malattie infettive, prevedendo copertura tramite fondo sanitario regionale, risorse PNRR e ulteriori fondi UE, statali e di altri soggetti pubblici e privati. La copertura riguarda soprattutto gli esercizi 2022-2024 e gli investimenti strutturali e tecnologici del SSL.
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