R.R. Lombardia 6/2021
'Modifiche al regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4 (Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici).(1) Disposizioni per l'attuazione delle modifiche alla l.r. 16/2016 di cui all'art. 14 della l.r. 7/2021 e all'art. 27 della l.r. 8/2021 e ulteriori disposizioni modificative e transitorie'
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il r.r. Lombardia 4/2017 sulla programmazione dell’offerta abitativa pubblica e sociale, la domanda, le graduatorie, l’assegnazione, la mobilità e le decadenze. Introduce regole transitorie per avvisi e graduatorie già pubblicati, efficaci comunque non oltre il 30 giugno 2022 per talune procedure, e aggiorna criteri, termini e poteri degli enti proprietari.
Modifiche alla disciplina lombarda dei servizi abitativi pubblici
Modifiche alla disciplina dei servizi abitativi pubblici in Lombardia
Il regolamento interviene sul r.r. Lombardia 4 agosto 2017, n. 4, aggiornando la disciplina della programmazione dell’offerta abitativa pubblica e sociale, dell’accesso, della permanenza, della mobilità e delle decadenze nei servizi abitativi pubblici. Le modifiche danno attuazione a interventi successivi sulla l.r. 16/2016 e introducono anche una disciplina transitoria per avvisi e graduatorie già in corso.
Ambito di applicazione e criteri generali
Vengono aggiornati alcuni criteri di accesso e di gestione delle domande e delle assegnazioni, con effetti limitati al territorio regionale lombardo. Tra gli interventi principali vi sono:
- estensione di specifiche regole anche a contratti già stipulati in passato;
- rimozione di alcuni requisiti temporali di residenza/lavoro;
- revisione delle modalità di pubblicazione degli avvisi pubblici;
- rafforzamento delle regole di gestione delle graduatorie e delle assegnazioni.
Avvisi pubblici e mancata emanazione da parte del comune capofila
La disciplina degli avvisi pubblici viene semplificata, eliminando alcune scansioni temporali rigide per la loro emanazione e pubblicazione. È inoltre introdotta una procedura specifica nel caso in cui il comune capofila non provveda a emanare gli avvisi nei sei mesi precedenti.
Se il comune capofila non pubblica gli avvisi dovuti:
- il comune dell’ambito sul cui territorio insistono unità abitative disponibili può chiedere la convocazione dell’Assemblea dei sindaci;
- l’Assemblea verifica la possibilità che il capofila pubblichi l’avviso entro 60 giorni;
- se non si raggiunge l’accordo, oppure se trascorrono 30 giorni senza convocazione dell’Assemblea, il comune interessato invita formalmente il capofila ad adempiere, assegnando 30 giorni;
- decorso inutilmente tale termine, il comune proponente pubblica un avviso per tutte le unità disponibili nel proprio territorio, proprie e di Aler, con durata di 30 giorni.
A questo avviso possono partecipare, in deroga alle regole ordinarie:
- solo i nuclei familiari che risiedano o lavorino nel comune interessato;
- i nuclei familiari indigenti, solo se residenti.
Domanda di assegnazione e scelta delle unità abitative
La domanda può indicare fino a due unità abitative, anche di enti proprietari diversi, purché adeguate alla composizione del nucleo familiare. Se esiste un alloggio adeguato e il richiedente non ne indica almeno uno, la domanda non è presentabile.
Le preferenze espresse non vincolano l’ente proprietario. In sede di assegnazione l’ente deve comunque, ove possibile, tenerne conto; se gli alloggi indicati non sono disponibili, l’assegnazione avviene:
- nella medesima zona o frazione;
- in una zona limitrofa;
- in mancanza, in qualunque unità disponibile.
L’assegnazione deve inoltre favorire l’integrazione sociale, cercando un equilibrio nei singoli stabili tra condizioni sociali, anagrafiche, reddituali e di nazionalità.
È anche previsto che, in assenza di unità abitativa adeguata, la domanda possa essere presentata nel comune di residenza, di lavoro o in un terzo comune dell’ambito; per i nuclei indigenti, invece, solo nel comune di residenza. L’assegnazione potrà intervenire se, dopo l’apertura dell’avviso e fino all’approvazione della graduatoria definitiva successiva, si rendano disponibili unità adeguate.
Graduatorie, verifiche e cancellazioni
L’ente proprietario deve registrare nella piattaforma informatica regionale l’avvenuta assegnazione, così da consentire la cancellazione della domanda eventualmente presente in altre graduatorie.
Se dalla verifica della domanda emerge la necessità di correggere il punteggio, l’ente attribuisce il nuovo punteggio e aggiorna la posizione in graduatoria, informando il richiedente. Se invece risultano mancanti o persi i requisiti di accesso, il nucleo viene cancellato dalla graduatoria.
In caso di mancata accettazione dell’unità abitativa assegnata, l’ente:
- comunica previamente all’interessato;
- cancella la domanda;
- procede allo scorrimento della graduatoria.
Per evitare fenomeni di abusivismo, se si rendono disponibili alloggi dopo la pubblicazione dell’avviso, l’ente può proporne l’assegnazione ai nuclei in ordine di graduatoria fino all’approvazione della graduatoria definitiva relativa all’avviso successivo.
Ripartizione delle unità e percentuali riservate
La quota del 20% di unità da destinare secondo la disciplina vigente viene precisata con arrotondamento all’unità superiore. Per le Aler, la percentuale si applica separatamente, in ciascun territorio comunale, alle unità che si rendono disponibili nell’anno solare.
Requisiti soggettivi, subentro e composizione del nucleo
Vengono ritoccate alcune regole relative ai requisiti e al subentro nell’assegnazione. In particolare:
- viene esteso il richiamo ad alcuni soggetti già presenti nella disciplina dei contratti;
- viene limitata la rilevanza di specifiche fattispecie di subentro ai componenti del nucleo familiare ascendente o discendente di primo grado, purché l’ampliamento del nucleo sia stato autorizzato da almeno dodici mesi prima del decesso dell’assegnatario;
- viene fatta salva una disciplina speciale collegata all’art. 28, comma 5 bis.
Mobilità degli assegnatari
La mobilità degli assegnatari viene regolata in modo più ampio. Gli enti proprietari o gestori procedono alla mobilità, previa individuazione di criteri, condizioni e modalità, favorendo:
- i nuclei familiari in sovraffollamento per accrescimento naturale;
- i nuclei familiari in condizioni di sottoutilizzo dell’alloggio.
Tra i casi in cui la mobilità può operare rientrano anche i cambi consensuali tra inquilini. La disciplina viene inoltre estesa, per quanto riguarda alcuni spostamenti, anche al territorio regionale.
Decadenza dall’assegnazione: nuove ipotesi e gestione della situazione economica
La disciplina delle decadenze viene ampliata e dettagliata. Tra le nuove o modificate fattispecie si segnalano:
- comportamenti reiterati e gravi lesivi del clima di convivenza civile;
- mancata richiesta, pur avendone i requisiti, di contributi regionali per la locazione sociale, se l’assegnatario è stato adeguatamente informato;
- precisazioni sulle ipotesi di superamento delle soglie economiche e patrimoniali.
Per alcuni casi di superamento delle soglie, se i valori non superano il doppio dell’ISEE o della soglia patrimoniale prevista per la permanenza, l’ente invia entro 30 giorni un preavviso di decadenza e comunica un nuovo canone, determinato sulla base della situazione economica attuale. L’assegnatario ha 30 giorni per accettare il nuovo canone. Se accetta, il procedimento si chiude con conferma dell’assegnazione; se rifiuta o tace, scatta la decadenza e viene fissato il termine per il rilascio.
Se l’assegnatario accetta il nuovo canone, l’ente effettua un nuovo accertamento dopo un anno:
- se permane il superamento delle soglie, adotta la decadenza;
- se rientra nei limiti, ridetermina il canone;
- se non rientra nei limiti di permanenza ma non supera il doppio delle soglie, si applica nuovamente la procedura ordinaria con preavviso e nuovo canone.
La medesima disciplina si applica anche al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente di fatto o al componente disabile o con patologie croniche e gravemente invalidanti che subentri in caso di decesso dell’assegnatario in deroga ai requisiti economici.
È inoltre previsto che, nei casi di superamento delle soglie, l’ente possa ricorrere, se ne ricorrono i presupposti, alle modalità di valorizzazione previste dall’art. 31 della l.r. 16/2016.
Canone di locazione, sospensione della decadenza e piani di rientro
La disciplina prevede che, in alcune ipotesi, il superamento delle soglie non comporti immediatamente il rilascio dell’alloggio ma solo l’adeguamento del canone, secondo l’area di appartenenza prevista dalla l.r. 27/2009. Viene altresì stabilito che:
- la decadenza può essere sospesa se l’assegnatario sottoscrive un piano di rientro del debito;
- il mancato pagamento anche di una sola mensilità, dopo assegnazione di un termine ulteriore, comporta la perdita del beneficio della sospensione;
- il provvedimento di decadenza è revocato dopo il pagamento dell’ultima rata.
Decadenza per morosità e altre precisazioni
Per alcune ipotesi di morosità o di situazione economica rilevante, viene chiarito che la fattispecie non determina l’obbligo immediato di rilascio e che il canone va parametrato alla situazione economica attuale dell’assegnatario.
Viene anche corretto il richiamo ad alcune ipotesi sanzionatorie, limitando l’applicazione di un inciso ai soli punti 3) e 4) della disposizione interessata.
Regime transitorio per provvedimenti di decadenza sospesi e avvisi già pubblicati
È introdotta una disciplina transitoria molto rilevante per i provvedimenti di decadenza adottati in vigenza della previgente disciplina e i cui effetti erano stati sospesi. Entro il 31 dicembre 2021 l’ente proprietario deve aggiornare l’anagrafe dell’utenza; all’esito:
- se il canone resta invariato o diminuisce, la decadenza è revocata;
- se il canone aumenta, l’assegnatario deve accettare o rifiutare il nuovo canone entro 30 giorni; in caso di accettazione la decadenza è revocata, in caso di rifiuto o silenzio cessa la sospensione e si avvia la procedura di rilascio.
Sono inoltre fatti salvi gli atti e le attività conseguenti agli avvisi pubblici già emanati prima della pubblicazione del regolamento, comprese le graduatorie provvisorie e definitive e le relative procedure di assegnazione. Tali avvisi e graduatorie cessano comunque di avere efficacia con la pubblicazione delle graduatorie definitive derivanti dagli avvisi successivi e, in ogni caso, il 30 giugno 2022.
Decorrenza pratica e utilità attuale
Il regolamento ha una forte componente di coordinamento con fasi amministrative e transitorie legate agli anni 2021-2022. Per la presenza di termini già scaduti per gran parte delle disposizioni transitorie, l’atto conserva oggi utilità soprattutto come testo consolidato della disciplina vigente del r.r. 4/2017, ma le norme transitorie qui introdotte risultano in larga parte esaurite.
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