Cassazione Civile, Ordinanza n. 18218/2026 del 05/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria recuperava IVA nei confronti di una società, ritenendo inesistente, in senso soggettivo, l’operazione di acquisto di un’autovettura da un’impresa individuale qualificata come mera "cartiera". La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente ritenendo provata la sua buona fede; la Commissione tributaria regionale, invece, aveva accolto l’appello dell’Ufficio valorizzando plurimi indizi della fittizietà del cedente e ritenendo non dimostrata la buona fede della cessionaria. In cassazione la società deduceva: 1) error in procedendo per avere il giudice d’appello trattato la vicenda come operazione oggettivamente inesistente, mentre la contestazione era di inesistenza soggettiva; 2) violazione dell’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che gli indizi valorizzati fossero inidonei a provare la fittizietà dell’operazione e che vi fossero, al contrario, elementi idonei a far ritenere operativa la fornitrice e la buona fede dell’acquirente.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo e dichiarato inammissibile il secondo. Ha rilevato che, sebbene vi fosse un’imprecisione della sentenza d’appello sulla natura dell’inesistenza (oggettiva invece che soggettiva), i giudici di merito avevano comunque esaminato e respinto la tesi della buona fede della contribuente con motivazione congrua e completa. Quanto al secondo motivo, la censura è stata ritenuta inammissibile perché, sotto la veste formale di violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. Non essendosi costituita l’Agenzia, non sono state regolate le spese. È stato inoltre dato atto dell’obbligo dei ricorrenti di versare l’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Può essere invocato per dedurre un error in procedendo; nel caso concreto non ha condotto a cassazione perché, nonostante l’imprecisione sulla qualificazione dell’operazione, la decisione di merito aveva comunque affrontato il tema decisivo della buona fede.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La dedotta violazione di legge non può essere usata per sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove, riservata al giudice di merito.
art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dalla ricorrente come norma sulla detraibilità IVA; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché la censura è stata ritenuta inammissibile sotto il profilo probatorio.
art. 2697 c.c.
Evocato per il riparto dell’onere della prova; la Corte ribadisce che la doglianza, in realtà, mirava a contestare l’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
art. 2727 c.c.
Richiamato in tema di presunzioni semplici; la Corte conferma che la valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi spetta al giudice di merito.
art. 2729 c.c.
Utilizzato per contestare l’idoneità degli indizi; la Corte afferma che la scelta e la valutazione del materiale presuntivo non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione congrua.
art. 116 c.p.c.
"la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito"
Il giudice di legittimità non può sostituire il proprio convincimento a quello del giudice di merito sulla valutazione delle prove.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell’inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione contesta una operazione come soggettivamente inesistente, il giudice deve verificare se gli indizi addotti dall’Ufficio siano idonei a dimostrare la fittizietà del cedente e se il cessionario abbia fornito elementi seri per provare la propria buona fede.
- Un errore del giudice di merito sulla qualificazione dell’operazione come oggettivamente anziché soggettivamente inesistente non determina, di per sé, la cassazione della sentenza se la decisione ha comunque affrontato il tema decisivo e ha reso una motivazione congrua sul punto controverso.
- In cassazione non è consentito mascherare una richiesta di nuova valutazione delle prove sotto la veste della violazione di legge: l’apprezzamento del materiale istruttorio, comprese le presunzioni, appartiene al giudice di merito ed è insindacabile se logicamente e congruamente motivato.
- La contestazione della sufficienza o attendibilità degli indizi e la contrapposizione di una diversa lettura dei fatti non integrano, di regola, un vizio di legittimità, ma un tentativo di revisione del merito.
- La prova della buona fede del cessionario, in presenza di indici di operazione soggettivamente inesistente, richiede elementi specifici e convincenti; il mero richiamo a dati economici o a un esito penale non basta se il giudice di merito li reputa non decisivi.
Come è indicizzato
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