Sentenza del 07/02/2019 n. 3621 - Corte di Cassazione
TRIBUTI - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - RINVIO ALLE NORME DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE Certificazione del passaggio in giudicato della sentenza tributaria - Mancata previsione - Art. 124 disp. att. c.p.c. - Applicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il rimborso dell'IRAP versata dal contribuente dal 2001 al 2004, richiesto in ragione dell'assenza di un'autonoma organizzazione. L'Agenzia delle Entrate sosteneva che la domanda fosse preclusa da un precedente giudicato sfavorevole al contribuente, costituito da una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna. Contestava inoltre che la Commissione Tributaria Regionale avesse omesso di pronunciarsi sull'eccezione di giudicato. La Corte ha ritenuto che la decisione nel merito della CTR implicasse un rigetto dell'eccezione e ha esaminato la validità della prova del passaggio in giudicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che, nel processo tributario, il passaggio in giudicato deve essere certificato secondo l'art. 124 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, applicabile per analogia ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992. Non è sufficiente l'attestazione della Commissione Tributaria Provinciale secondo cui, dopo la scadenza del termine per l'appello, la Commissione Tributaria Regionale non aveva richiesto la trasmissione del fascicolo di primo grado. Poiché tale certificazione non era stata prodotta, il precedente provvedimento non poteva essere validamente opposto come giudicato. È rimasto quindi fermo il riconoscimento del rimborso IRAP in favore del contribuente. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il resistente non si è costituito.
Norme richiamate
Art. 124 disp. att. c.p.c.
Il segretario deve certificare, in calce alla copia della sentenza contenente la relazione della notificazione alla controparte o alla copia della sentenza non notificata, che nei termini di legge non è stata proposta impugnazione.
La norma individua la forma necessaria per attestare il passaggio in giudicato di una sentenza. Nel processo tributario la certificazione deve essere apposta dal segretario della Commissione Tributaria competente.
Art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Per quanto non disposto dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile.
In assenza di una disciplina tributaria specifica sulla certificazione del giudicato, consente l'applicazione analogica dell'art. 124 disp. att. c.p.c.
Art. 53, commi 2 e 3, d.lgs. n. 546 del 1992
Disciplina la trasmissione del fascicolo di primo grado alla Commissione Tributaria Regionale in caso di appello. La mancata richiesta o trasmissione del fascicolo non prova, da sola, che la sentenza sia passata in giudicato.
Art. 2909 c.c.
L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti.
Il giudicato può precludere una nuova decisione sulla medesima questione, ma deve essere dimostrato mediante idonea documentazione, inclusa la certificazione del passaggio in giudicato.
Art. 324 c.p.c.
Si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione.
Definisce il momento in cui una sentenza diventa formalmente irrevocabile. Nel caso esaminato, tale momento doveva risultare da una specifica certificazione.
Art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
Riguarda i limiti delle nuove eccezioni nel giudizio di appello tributario ed è stato richiamato dall'Agenzia delle Entrate in relazione all'eccezione di giudicato.
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.
La mancata pronuncia espressa su un'eccezione non determina necessariamente omessa pronuncia quando la decisione sul merito comporti un rigetto implicito dell'eccezione stessa.
Massime di principio
- Nel processo tributario, chi invoca un precedente giudicato deve fornire una prova formale e completa del suo passaggio in giudicato.
- L'attestazione che non sia stato richiesto o trasmesso il fascicolo di primo grado non equivale alla certificazione di mancata proposizione dell'impugnazione.
- La certificazione deve essere rilasciata dal segretario della Commissione Tributaria e deve risultare sulla copia della sentenza notificata, con relativa relata, oppure sulla copia della sentenza non notificata.
- La decisione del giudice di merito sulla questione principale può implicare il rigetto dell'eccezione preliminare, anche senza una pronuncia espressa, se il contenuto della decisione è incompatibile con l'accoglimento dell'eccezione.
- In assenza di una disciplina tributaria specifica, le norme del codice di procedura civile possono essere applicate per analogia quando risultino compatibili con il processo tributario.
- Per opporre validamente un giudicato in una controversia fiscale è opportuno depositare la sentenza integrale, la prova della notificazione se esistente e la certificazione ufficiale del passaggio in giudicato.
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