Sentenza del 15/07/2015 n. 3355 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IVA - Indebita detrazione IVA su operazioni fittizie - Onere della prova - A carico dell'Amministrazione finanziaria - Sussiste - Onere della prova contraria - A carico del contribuente - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'indebita detrazione dell'IVA e la deduzione dei costi relativi a fatture ritenute riferite a operazioni inesistenti o fittizie. L'Amministrazione finanziaria deve contestare in modo specifico la veridicità delle scritture contabili e delle fatture, anche mediante presunzioni semplici, indicando elementi obiettivi idonei a far emergere l'inattendibilità delle operazioni. Una volta assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare che il cedente o prestatore non era un soggetto meramente fittizio o interposto e che l'operazione economica si è realmente svolta.
La decisione
Il principio affermato è che l'onere della prova è inizialmente a carico dell'Amministrazione finanziaria, che deve fornire elementi specifici e obiettivi, anche presuntivi, sulla fittizietà delle operazioni. Se tale onere viene assolto, l'onere della prova contraria si trasferisce al contribuente, il quale deve dimostrare l'effettività delle operazioni e la reale partecipazione del cedente o prestatore. In mancanza di tale prova, la detrazione dell'IVA e la deduzione dei costi possono essere negate.
Norme richiamate
Norme in materia di detrazione IVA e operazioni inesistenti
La detrazione dell'IVA presuppone l'effettiva esistenza dell'operazione. In presenza di elementi specifici che mettano in dubbio la veridicità delle fatture, il contribuente deve fornire la prova dell'effettività dell'operazione.
Principio dell'onere della prova
L'Amministrazione finanziaria deve inizialmente dimostrare, anche tramite presunzioni semplici, l'inattendibilità delle fatture o delle scritture contabili. Una volta raggiunta tale soglia probatoria, il contribuente deve fornire la prova contraria.
Massime di principio
- La mera esistenza di una fattura contabilizzata non è sufficiente a giustificare la detrazione dell'IVA o la deduzione del costo quando l'Amministrazione evidenzia elementi concreti di fittizietà.
- L'Amministrazione finanziaria non deve necessariamente provare in modo diretto e assoluto l'inesistenza dell'operazione: sono sufficienti elementi obiettivi, specifici e concordanti, anche presuntivi.
- Dopo una contestazione adeguatamente motivata, il contribuente deve dimostrare non solo l'avvenuto pagamento, ma l'effettiva esecuzione della prestazione o cessione e la reale operatività del fornitore.
- In situazioni analoghe, è opportuno conservare contratti, ordini, documenti di trasporto, prove dei pagamenti, comunicazioni commerciali, documentazione tecnica e ogni elemento che dimostri la concreta esecuzione dell'operazione.
- Il principio si applica anche quando il fornitore è un soggetto formalmente esistente ma ritenuto un mero intermediario fittizio o una società cartiera.
Testo integrale
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