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Sentenza

Sentenza del 15/07/2015 n. 3355 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IVA - Indebita detrazione IVA su operazioni fittizie - Onere della prova - A carico dell'Amministrazione finanziaria - Sussiste - Onere della prova contraria - A carico del contribuente - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'indebita detrazione dell'IVA e la deduzione dei costi relativi a fatture ritenute riferite a operazioni inesistenti o fittizie. L'Amministrazione finanziaria deve contestare in modo specifico la veridicità delle scritture contabili e delle fatture, anche mediante presunzioni semplici, indicando elementi obiettivi idonei a far emergere l'inattendibilità delle operazioni. Una volta assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare che il cedente o prestatore non era un soggetto meramente fittizio o interposto e che l'operazione economica si è realmente svolta.

La decisione

Il principio affermato è che l'onere della prova è inizialmente a carico dell'Amministrazione finanziaria, che deve fornire elementi specifici e obiettivi, anche presuntivi, sulla fittizietà delle operazioni. Se tale onere viene assolto, l'onere della prova contraria si trasferisce al contribuente, il quale deve dimostrare l'effettività delle operazioni e la reale partecipazione del cedente o prestatore. In mancanza di tale prova, la detrazione dell'IVA e la deduzione dei costi possono essere negate.

Norme richiamate

  • Norme in materia di detrazione IVA e operazioni inesistenti

    La detrazione dell'IVA presuppone l'effettiva esistenza dell'operazione. In presenza di elementi specifici che mettano in dubbio la veridicità delle fatture, il contribuente deve fornire la prova dell'effettività dell'operazione.

  • Principio dell'onere della prova

    L'Amministrazione finanziaria deve inizialmente dimostrare, anche tramite presunzioni semplici, l'inattendibilità delle fatture o delle scritture contabili. Una volta raggiunta tale soglia probatoria, il contribuente deve fornire la prova contraria.

Massime di principio

  • La mera esistenza di una fattura contabilizzata non è sufficiente a giustificare la detrazione dell'IVA o la deduzione del costo quando l'Amministrazione evidenzia elementi concreti di fittizietà.
  • L'Amministrazione finanziaria non deve necessariamente provare in modo diretto e assoluto l'inesistenza dell'operazione: sono sufficienti elementi obiettivi, specifici e concordanti, anche presuntivi.
  • Dopo una contestazione adeguatamente motivata, il contribuente deve dimostrare non solo l'avvenuto pagamento, ma l'effettiva esecuzione della prestazione o cessione e la reale operatività del fornitore.
  • In situazioni analoghe, è opportuno conservare contratti, ordini, documenti di trasporto, prove dei pagamenti, comunicazioni commerciali, documentazione tecnica e ogni elemento che dimostri la concreta esecuzione dell'operazione.
  • Il principio si applica anche quando il fornitore è un soggetto formalmente esistente ma ritenuto un mero intermediario fittizio o una società cartiera.

Testo integrale

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