Cassazione Civile, Sentenza n. 13551/2021 del 18/05/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'INPS ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la decisione di primo grado secondo cui l'avv. Guendalina Romito non era tenuta all'iscrizione alla Gestione separata per i periodi in cui aveva prodotto redditi inferiori ai minimi previsti per l'obbligatorietà di iscrizione alla Cassa Nazionale Forense. L'Istituto censurava l'uso, da parte della Corte territoriale, del fatto che il reddito annuo fosse inferiore a € 5.000 come indizio decisivo di occasionalità, sostenendo che andassero invece considerate anche altre circostanze (in particolare l'accensione della partita IVA e il mancato inserimento del reddito da lavoro autonomo tra i redditi diversi), che proverebbero l'esercizio dell'attività in forma abituale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha confermato che l'iscrizione alla Gestione separata è obbligatoria per chi eserciti per professione abituale un'attività di lavoro autonomo iscritta ad albo o elenco, mentre l'eventuale svolgimento occasionale rileva solo se il reddito annuo supera la soglia di € 5.000. La Corte ha ribadito che l'abitualità è un accertamento di fatto da compiersi con uso delle normali presunzioni (iscrizione all'albo, partita IVA, dichiarazioni fiscali, organizzazione materiale), ma che tali presunzioni non sono legali e assolute. Nel caso concreto la Corte territoriale ha legittimamente ritenuto che il reddito inferiore a € 5.000 costituisse un indizio rilevante di occasionalità; l'INPS non ha dimostrato né indicato nel processo quale prova, in quale grado e con quale contenuto avesse documentato elementi contrari (partita IVA o diversa dichiarazione fiscale), rendendo la censura inammissibile. L'INPS è stata condannata alle spese processuali.
Norme richiamate
Legge n. 335/1995, art. 2, comma 26
"soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi..."
L'iscrizione alla Gestione separata è obbligatoria per chi esercita professionalmente (anche non esclusivamente) un'attività autonoma soggetta ad albo; la verifica dell'abitualità è fattuale.
Decreto-legge n. 269/2003 (conv. con L. n. 326/2003), art. 44, comma 2
"soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale [...] solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000"
La soglia di € 5.000 è il presupposto perché anche un'attività occasionale determini l'obbligo di iscrizione; sotto tale soglia l'elemento reddituale può costituire indizio di occasionalità.
Decreto-legge n. 98/2011 (conv. con L. n. 111/2011), art. 18, comma 12
Disposizione richiamata come interpretazione autentica della portata dell'art. 2, comma 26 della L. 335/1995; conferma che l'obbligo riguarda attività esercitate con carattere di abitualità.
Decreto Legislativo n. 276/2003, art. 61, comma 3
"sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali"
La norma opera discipline di favore nel settore dei rapporti di lavoro ma non determina una presunzione iuris et de iure che l'attività professionale debba sempre considerarsi abituale ai fini previdenziali.
Decreto Legislativo n. 276/2003, art. 69-bis, comma 3
"prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale"
Esclude, ai fini della presunzione di continuità fiscale, alcune attività professionali; ma anche questa esclusione non vale a creare una presunzione assoluta di abitualità ai fini dell'iscrizione alla Gestione separata.
Massime di principio
- L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dipende dall'abitualità dell'attività professionale, non automaticamente dall'esistenza di partita IVA o iscrizione all'albo.
- La soglia di € 5.000 annui costituisce il criterio che rende rilevante anche l'attività occasionale ai fini dell'iscrizione: un reddito inferiore può essere un indizio di occasionalità.
- Gli elementi come partita IVA, dichiarazioni fiscali o iscrizione all'albo sono presunzioni utili per accertare l'abitualità, ma non sono prove con valore assoluto; l'accertamento resta di merito.
- Spetta all'INPS fornire e specificare le prove dell'abitualità contestata: senza chiara indicazione e discussione processuale tali censure possono essere dichiarate inammissibili.
- L'accertamento dell'abitualità deve tener conto della scelta ex ante del professionista e dell'organizzazione della sua attività, non essere ricostruito solo ex post in base all'ammontare del reddito prodotto.
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