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Sentenza

Sentenza n. 4637/2026 - Milano, Sezione 1

per l’ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza n. 381/2025 pubblicata il 09/10/2025 del Tribunale ordinario di Lodi, r.g. n. 618/2025.

Giustizia amministrativa202602446

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all'obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale ordinario di Lodi, Sezione Lavoro, n. 381/2025, che aveva riconosciuto € 2.432,86 per ferie non godute, oltre accessori, e liquidato le spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 381/2025 del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, pubblicata il 9 ottobre 2025 e passata in giudicato per mancata impugnazione. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute e condannato il Ministero al pagamento di € 2.432,86, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria alle condizioni indicate in sentenza e spese di lite. Il titolo era stato notificato al Ministero il 15 ottobre 2025, ma non era stato eseguito; era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il ricorrente ha chiesto la condanna dell'Amministrazione all'esecuzione integrale del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la rifusione delle spese del giudizio.

La decisione

Il TAR accoglie il ricorso: accerta che la sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato, che è stata notificata al Ministero il 15 ottobre 2025 e che il ricorso per ottemperanza, notificato il 2 luglio 2026, è stato proposto dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ordina al Ministero di dare completa esecuzione al titolo entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore. Per l'eventualità di persistente inadempimento, nomina commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con termine di 60 giorni dalla richiesta della parte; il commissario potrà utilizzare, ricorrendone i presupposti, il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, del d.l. n. 669/1996. Non è liquidato compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nell'Amministrazione. Il Ministero è condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione ai difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Ritenuto che la domanda di ottemperanza va accolta, e il Ministero dell’Istruzione e del merito va conseguentemente condannato – sempre che nelle more non abbia ancora ottemperato alla sentenza – a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia in epigrafe nel termine di novanta (90) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza stessa – o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore;

    Il giudizio di ottemperanza consente al giudice amministrativo di imporre all'Amministrazione l'esecuzione completa del giudicato, fissando un termine e predisponendo, in caso di ulteriore inadempimento, l'intervento sostitutivo.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    il ricorso è stato ritualmente notificato il 2 luglio 2026, essendo decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, come convertito;

    L'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione è ritualmente esperibile dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    che il commissario ad acta eseguirà le sentenze in epigrafe anche ricorrendo, in caso di incapienza di fondi dell’Amministrazione soccombente, ai capitoli di bilancio destinati in maniera specifica ai pagamenti in questione, all’istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, come convertito, e relativi decreti attuativi;

    In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione debitrice, l'esecuzione commissariale può avvalersi dei capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e dell'istituto del pagamento in conto sospeso.

Massime di principio

  • L'ottemperanza a un giudicato di condanna al pagamento può essere accolta quando il titolo sia passato in giudicato, l'Amministrazione non vi abbia dato esecuzione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare all'Amministrazione un termine per l'esecuzione e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di provvedere in via sostitutiva su richiesta della parte in caso di persistente inadempimento.
  • Quando i fondi dell'Amministrazione debitrice siano incapienti, il commissario ad acta può ricorrere, per dare esecuzione alla condanna pecuniaria, ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, del d.l. n. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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