Sentenza del 23/11/2016 n. 23835 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che aveva annullato l'accertamento relativo al maggior reddito IRPEF attribuito alla socia per il 2004, richiamando la decisione favorevole resa nel giudizio riguardante la società. L'Agenzia contestava, tra l'altro, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, l'omessa sospensione del giudizio in attesa della definizione della controversia societaria, l'utilizzo di una decisione non ancora passata in giudicato, la violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 e l'insufficiente motivazione sulla congruità dei prezzi di vendita degli immobili.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio che il giudizio era stato celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari. L'accertamento del maggior reddito della società di persone e la conseguente imputazione pro quota ai soci costituiscono infatti un rapporto unitario e inscindibile. Dovevano quindi partecipare al medesimo processo la società e tutti i soci interessati, compreso il socio accomandante rimasto estraneo. La Corte ha dichiarato nullo l'intero processo per violazione del contraddittorio, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, che dovrà integrare il contraddittorio ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 546 del 1992. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 (TUIR)
La norma prevede l'imputazione ai soci dei redditi delle società di persone secondo la rispettiva quota di partecipazione agli utili.
Il reddito della società di persone viene imputato automaticamente ai soci, proporzionalmente alla quota di partecipazione, indipendentemente dall'effettiva percezione degli utili.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40
La rettifica del reddito della società di persone si riflette sulla determinazione del reddito imponibile dei soci.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14
Il processo deve svolgersi nei confronti di tutti i soggetti che sono titolari di una posizione inscindibilmente collegata.
Nei contenziosi relativi all'accertamento unitario di una società di persone e dei suoi soci sussiste litisconsorzio necessario originario. Il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci e della società.
Art. 101 c.p.c. e art. 111, comma 2, Costituzione
La mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari viola il principio del contraddittorio e determina la nullità assoluta del processo.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29
La riunione di ricorsi separati può evitare la duplicazione dei giudizi, ma non sana la carenza originaria del contraddittorio quando uno dei litisconsorti necessari sia rimasto completamente estraneo ai processi.
Legge n. 212 del 2000, art. 12, comma 7
L'avviso di accertamento non può essere emanato prima del decorso di sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni.
La questione era stata dedotta dall'Agenzia, ma la Corte non l'ha esaminata nel merito perché ha definito il giudizio rilevando preliminarmente la nullità dell'intero processo per difetto di litisconsorzio necessario.
Art. 2909 c.c.
L'efficacia del giudicato riguarda l'accertamento contenuto in una sentenza divenuta definitiva. Anche questa questione non è stata esaminata, essendo stata assorbita dalla rilevata nullità processuale.
Massime di principio
- Quando l'accertamento fiscale riguarda una società di persone e il maggior reddito viene imputato automaticamente ai soci, la controversia è normalmente unitaria e inscindibile: devono partecipare allo stesso giudizio la società e tutti i soci interessati.
- Se manca anche uno solo dei litisconsorti necessari, il processo è nullo per violazione del contraddittorio. La nullità è assoluta, può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado e comporta normalmente la cassazione della decisione e la rinnovazione del giudizio di primo grado.
- La riunione di giudizi separati non è sufficiente quando uno dei soggetti necessari non ha mai partecipato al processo; in tal caso il contraddittorio deve essere integrato formalmente.
- In presenza di un accertamento societario con effetti automatici sui soci, le questioni comuni relative alla formazione del reddito devono essere decise in un unico procedimento, salvo le questioni strettamente personali del singolo socio.
- Quando il giudizio viene definito per una nullità processuale preliminare, la Corte può non esaminare le contestazioni sostanziali e le ulteriori questioni interpretative sull'accertamento.
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