Direttiva 2008/5
Direttiva 2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008 , relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva codifica e sostituisce la previgente direttiva 94/54/CE, imponendo per alcuni prodotti alimentari ulteriori diciture obbligatorie in etichetta rispetto a quelle già previste dalla direttiva 2000/13/CE. Le indicazioni riguardano soprattutto prodotti confezionati in atmosfera protettiva, prodotti con edulcoranti, aspartame, polioli e prodotti contenenti liquirizia/acido glicirrizico. La finalità è assicurare un’informazione chiara e adeguata al consumatore, con particolare attenzione a rischio di consumo eccessivo, effetti lassativi e ipertensione. La direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è rivolta agli Stati membri per la trasposizione nel diritto nazionale.
Specificazione, per taluni prodotti alimentari, di indicazioni obbligatorie supplementari in etichetta oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE.
Ambito di applicazione
Si applica all’etichettatura di determinati prodotti alimentari elencati nell’allegato I della direttiva, con riferimento ai prodotti commercializzati nell’Unione europea. Riguarda gli operatori del settore alimentare che immettono tali prodotti sul mercato e gli Stati membri chiamati ad assicurare la corretta trasposizione e applicazione delle prescrizioni. Restano fermi i profili già disciplinati dalla direttiva 2000/13/CE, in particolare l’articolo 3 sulle indicazioni obbligatorie generali.
Etichettatura di alcuni prodotti alimentari con indicazioni obbligatorie supplementari
La direttiva 2008/5/CE, versione codificata della previgente direttiva 94/54/CE, integra il quadro dell’etichettatura alimentare fissato dalla direttiva 2000/13/CE. Essa persegue l’obiettivo di assicurare un’informazione adeguata e immediata al consumatore in relazione a specifiche caratteristiche del prodotto che incidono sulla sua comprensione, sull’uso corretto e, in alcuni casi, sulla tutela della salute.
Finalità e razionale della disciplina
Dai considerando emerge che la codificazione risponde a esigenze di razionalità e chiarezza, dato il precedente testo modificato più volte. La disciplina mira a rendere visibili in etichetta elementi che il consumatore deve conoscere per comprendere, ad esempio, la maggiore durata di conservazione dovuta ai gas di confezionamento, la presenza di edulcoranti o l’eventuale rischio connesso a particolari sostanze come aspartame, polioli e liquirizia/acido glicirrizico.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica ai prodotti alimentari rientranti nelle categorie elencate nell’allegato I. Le prescrizioni si innestano sulle indicazioni obbligatorie già previste dall’articolo 3 della direttiva 2000/13/CE, senza sostituirle. Il legislatore europeo lascia agli Stati membri la scelta delle forme e dei mezzi di recepimento, ma impone un risultato: garantire che le etichette dei prodotti interessati contengano le diciture supplementari previste.
Indicazioni obbligatorie per categoria di prodotto
Per i prodotti la cui durata è stata prolungata tramite gas d’imballaggio autorizzati ai sensi della direttiva 89/107/CEE, l’etichetta deve recare la dicitura «confezionato in atmosfera protettiva». La misura consente al consumatore di comprendere la ragione di una conservazione più lunga rispetto a prodotti analoghi confezionati diversamente.
Per i prodotti contenenti edulcoranti autorizzati dalla direttiva 94/35/CE, è obbligatoria la dicitura «con edulcorante/i»; se sono presenti sia zuccheri aggiunti sia edulcoranti, la formula diventa «con zucchero/i e edulcorante/i». In entrambi i casi la dicitura deve seguire la denominazione di vendita di cui all’articolo 5 della direttiva 2000/13/CE.
Per i prodotti contenenti aspartame, l’etichetta deve indicare «contengono una fonte di fenilalanina». Per i prodotti nei quali sono stati incorporati polioli in misura superiore al 10 %, l’avvertenza obbligatoria è «un consumo eccessivo può provocare effetti lassativi».
Prescrizioni specifiche per liquirizia e acido glicirrizico
La direttiva introduce indicazioni specifiche per dolciumi e bevande contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio, derivanti dall’aggiunta di tali sostanze o di liquirizia (Glycyrrhiza glabra). Per i dolciumi e le bevande a determinate concentrazioni, deve essere aggiunta la dicitura «contiene liquirizia» oppure, nei casi più sensibili, «contiene liquirizia — evitare il consumo eccessivo in caso di ipertensione».
Le soglie indicate nell’allegato I sono le seguenti:
- dolciumi o bevande: concentrazione pari o superiore a 100 mg/kg o 10 mg/l, con l’avvertenza «contiene liquirizia»;
- dolciumi: concentrazione pari o superiore a 4 g/kg, con la formula «contiene liquirizia — evitare il consumo eccessivo in caso di ipertensione»;
- bevande: concentrazione pari o superiore a 50 mg/l, ovvero 300 mg/l nel caso di bevande con più di 1,2 % vol. di alcol, con la medesima formula di avvertenza.
In linea generale, la dicitura va inserita subito dopo l’elenco degli ingredienti; se l’elenco non è presente, segue la denominazione di vendita del prodotto. La direttiva precisa inoltre che, per facilitare la comprensione da parte dei consumatori, è preferibile usare il termine «liquirizia».
Abrogazione della direttiva 94/54/CE e continuità applicativa
L’articolo 2 abroga la direttiva 94/54/CE, come modificata dalle direttive elencate nell’allegato II, parte A. Tuttavia, la nuova direttiva preserva gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione della normativa previgente, indicati nell’allegato II, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata devono intendersi come riferimenti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato III.
Entrata in vigore e trasposizione
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non è indicato nel testo fornito un nuovo termine generale di recepimento, perché la direttiva è codificata e sostituisce la disciplina precedente, facendo salvi i termini di attuazione già previsti per gli atti abrogati e le loro modifiche. Gli Stati membri restano i destinatari dell’atto e devono assicurare, nel proprio ordinamento, l’applicazione delle indicazioni obbligatorie supplementari previste.
Disposizioni principali
Obbligo di indicazioni supplementari in etichetta
L’articolo 1 dispone che, salvo quanto previsto dall’articolo 3 della direttiva 2000/13/CE, l’etichettatura dei prodotti alimentari elencati nell’allegato I debba contenere le indicazioni obbligatorie supplementari ivi indicate.
Codificazione e abrogazione della direttiva 94/54/CE
L’articolo 2 abroga la direttiva 94/54/CE, come modificata, facendo salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell’allegato II, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato III.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.
Prodotti confezionati in atmosfera protettiva
Per i prodotti alimentari la cui durata è stata prolungata grazie a gas d’imballaggio autorizzati ai sensi della direttiva 89/107/CEE, l’etichetta deve recare la dicitura «confezionato in atmosfera protettiva».
Prodotti con edulcoranti o con zuccheri ed edulcoranti
I prodotti che contengono edulcoranti autorizzati ai sensi della direttiva 94/35/CE devono riportare la dicitura «con edulcorante/i», posta dopo la denominazione di vendita ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2000/13/CE. Se contengono sia zuccheri aggiunti sia uno o più edulcoranti, la dicitura è «con zucchero/i e edulcorante/i».
Aspartame e polioli
I prodotti contenenti aspartame devono recare la dicitura «contengono una fonte di fenilalanina». I prodotti nei quali sono stati incorporati polioli per un tenore superiore al 10 % devono riportare l’avvertenza «un consumo eccessivo può provocare effetti lassativi».
Liquerizia, acido glicirrizico e avvertenze per dolciumi e bevande
Per i dolciumi e le bevande contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio, derivanti dall’aggiunta di tali sostanze o di liquirizia (Glycyrrhiza glabra), sono previste soglie e diciture specifiche. A seconda del tipo di prodotto e della concentrazione, l’etichetta deve riportare «contiene liquirizia» oppure «contiene liquirizia — evitare il consumo eccessivo in caso di ipertensione», con collocazione dopo l’elenco degli ingredienti o, se manca l’elenco, dopo la denominazione di vendita.
Termini di attuazione della normativa previgente
L’allegato II, parte B, riporta i termini di attuazione storici della direttiva 94/54/CE e delle successive modifiche: 30 giugno 1995 per la direttiva 94/54/CE, 30 giugno 1996 per la direttiva 96/21/CE e 20 maggio 2005 per la direttiva 2004/77/CE, con le relative disposizioni transitorie sul commercio dei prodotti conformi o non conformi.
Come è indicizzato
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