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direttiva

Direttiva 2008/2

Direttiva 2008/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008 , concernente il campo di visibilità e i tergicristalli dei trattori agricoli o forestali a ruote (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32008L0002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2008/2/CE è una versione codificata della direttiva 74/347/CEE e disciplina i requisiti tecnici relativi al campo di visibilità e ai tergicristalli dei trattori agricoli o forestali a ruote. Essa mira a garantire un livello uniforme di sicurezza e a facilitare l’omologazione CE, impedendo agli Stati membri di rifiutare omologazione, immatricolazione o commercializzazione dei trattori conformi alle prescrizioni dell’allegato I. La direttiva contiene definizioni tecniche, criteri di controllo del campo visivo, specifiche sui tergicristalli e una clausola di adattamento al progresso tecnico. È entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è applicabile dal 1º maggio 2008.

Campo di visibilità e tergicristalli dei trattori agricoli o forestali a ruote, ai fini dell’omologazione CE e nazionale.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica ai trattori agricoli o forestali definiti dall’articolo 1, paragrafo 1, ossia veicoli a motore a ruote o a cingoli, con almeno due assi, concepiti essenzialmente per la trazione e per tirare, spingere, portare o azionare attrezzature, macchine o rimorchi destinati all’uso agricolo o forestale. In concreto, la direttiva riguarda soltanto i trattori montati su pneumatici e con velocità massima di costruzione compresa tra 6 e 40 km/h. Si applica nel quadro del sistema di omologazione CE richiamato dalla direttiva 2003/37/CE e fa salvi i termini nazionali di recepimento e di applicazione delle direttive richiamate nell’allegato II, parte B.

Campo di visibilità e tergicristalli dei trattori agricoli o forestali a ruote

La direttiva 2008/2/CE è una codificazione della direttiva 74/347/CEE e si inserisce nel sistema di omologazione dei trattori agricoli o forestali previsto dalla direttiva 2003/37/CE. L’obiettivo è armonizzare le prescrizioni tecniche relative alla visibilità del conducente e ai tergicristalli, così da consentire il mutuo riconoscimento delle omologazioni e la libera circolazione dei trattori conformi nell’Unione.

Finalità e logica dell’armonizzazione

La disciplina mira a garantire che i trattori offrano al conducente un campo di visibilità sufficiente nelle normali condizioni di utilizzo agricolo o forestale e nella circolazione stradale. La direttiva è concepita come direttiva tecnica di armonizzazione: vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, ma lascia loro la scelta delle modalità di recepimento. In quanto atto di codificazione, essa sostituisce la direttiva 74/347/CEE e i suoi successivi interventi modificativi, senza alterarne la sostanza normativa.

Ambito di applicazione

L’articolo 1 delimita il perimetro soggettivo e oggettivo della direttiva ai trattori agricoli o forestali definiti come veicoli a motore, a ruote o a cingoli, con almeno due assi, concepiti essenzialmente per la trazione e per tirare, spingere, portare o azionare attrezzature, macchine o rimorchi destinati ad attività agricola o forestale. Tuttavia, la direttiva si applica solo ai trattori:

  • montati su pneumatici;
  • con velocità massima di costruzione compresa tra 6 e 40 km/h.

La disciplina opera nel contesto dell’omologazione CE dei veicoli agricoli, e i riferimenti alla direttiva abrogata devono leggersi secondo la tavola di concordanza dell’allegato III.

Obblighi di risultato per gli Stati membri

Gli articoli 2 e 3 contengono il nucleo degli obblighi di risultato. Gli Stati membri non possono rifiutare l’omologazione CE o nazionale, né l’immatricolazione, la vendita, la messa in circolazione o l’uso dei trattori, per motivi attinenti ai tergicristalli, se questi rispettano le prescrizioni dell’allegato I.

Si tratta di una tipica clausola di libera circolazione tecnica: la conformità alle prescrizioni armonizzate impedisce agli Stati di mantenere barriere nazionali basate sui requisiti oggetto della direttiva.

Prescrizioni tecniche sull’area di visibilità

L’allegato I contiene la parte più dettagliata della disciplina. Vengono anzitutto fornite le definizioni tecniche di:

  • campo di visibilità;
  • punto di riferimento;
  • emiciclo di visibilità;
  • effetto di schermo;
  • settore di visibilità;
  • raggio d’azione dei tergicristalli.

La prescrizione generale stabilisce che il trattore deve essere costruito ed equipaggiato in modo da garantire al conducente un campo di visibilità sufficiente nelle normali condizioni di circolazione e di lavoro. Il campo è considerato sufficiente quando il conducente può vedere, per quanto possibile, una parte di ciascuna ruota anteriore e quando sono rispettati i criteri specifici dell’allegato.

Controllo del campo di visibilità ed effetti di schermo

L’allegato I disciplina un metodo tecnico di verifica basato sulla delimitazione degli effetti di schermo prodotti dagli elementi costruttivi che ostruiscono la vista. Il sistema di controllo prevede l’uso di due sorgenti luminose puntiformi, collocate simmetricamente rispetto al punto di riferimento, e la misurazione delle zone d’ombra sull’emiciclo di visibilità.

I principali limiti previsti sono i seguenti:

  • ciascun effetto di schermo non deve superare 700 mm;
  • per elementi costruttivi vicini, larghi oltre 80 mm, la distanza tra i centri di due effetti di schermo deve essere almeno 2 200 mm, misurata come corda dell’emiciclo;
  • sull’intero emiciclo di visibilità non possono esservi più di sei effetti di schermo;
  • nel settore di visibilità non possono esservi più di due effetti di schermo;
  • fuori dal settore di visibilità, se la conformazione non consente diverso trattamento, è ammesso un effetto di schermo fino a 1 500 mm; in ciascuna parte esterna al settore, possono sussistere complessivamente due effetti di schermo, con combinazioni alternative di ampiezza massima previste dal testo.

Non si considerano, se inevitabili per motivi di fabbricazione, le limitazioni della visibilità dovute a retrovisori di modello autorizzato.

Calcolo matematico e procedure equivalenti

In alternativa al controllo materiale, l’ammissibilità di singoli effetti di schermo può essere calcolata matematicamente per la visione binoculare, con distanza fra gli occhi di 65 mm. In tal caso il testo prevede una formula di calcolo che utilizza la distanza tra ostacolo e punto di riferimento e la larghezza dell’ostacolo.

È inoltre previsto che le procedure di controllo possano essere sostituite da altre procedure, purché ne sia dimostrata l’equivalenza. Ciò lascia un margine tecnico agli operatori e alle autorità competenti, ma solo entro il perimetro dell’equivalenza dimostrata.

Area trasparente del parabrezza e tergicristalli

Ai fini della misurazione degli ostacoli nel settore della visibilità, la cornice del parabrezza e altri ostacoli possono, alle condizioni indicate, essere considerati come un solo effetto di schermo, se la distanza tra i punti più esterni non supera 700 mm.

Per quanto riguarda i tergicristalli, se il trattore è munito di parabrezza, questo deve essere dotato di uno o più tergicristalli azionati da motore. Il loro campo d’azione deve garantire una visibilità netta verso l’avanti corrispondente a una corda di almeno 8 m sull’emiciclo di visibilità all’interno del settore di visibilità. La velocità minima di funzionamento deve essere di almeno 20 cicli al minuto.

Adeguamento al progresso tecnico

L’articolo 4 rinvia alla procedura dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2003/37/CE per le modifiche necessarie ad adeguare al progresso tecnico le prescrizioni dell’allegato I. La direttiva, dunque, non fissa in modo immutabile le specifiche tecniche, ma prevede un meccanismo di aggiornamento attraverso la procedura comitologica prevista dal quadro di omologazione dei trattori.

Abrogazione della direttiva precedente e riferimenti

L’articolo 6 abroga la direttiva 74/347/CEE, come successivamente modificata, ma senza pregiudicare i termini di attuazione e di applicazione già previsti per le direttive elencate nell’allegato II, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata devono intendersi riferiti alla nuova direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato III.

Entrata in vigore e applicazione

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile dal 1º maggio 2008. Il testo non contiene un autonomo termine generale di recepimento, ma richiama la continuità degli obblighi derivanti dalle precedenti direttive e dai relativi termini di attuazione e applicazione indicati nell’allegato II.

Rilievo operativo per i professionisti

Per avvocati e commercialisti che assistano operatori del settore agricolo o della componentistica, la direttiva rileva soprattutto in sede di omologazione, produzione e commercializzazione dei trattori. La verifica della conformità ai requisiti tecnici dell’allegato I è decisiva per evitare rifiuti di omologazione o restrizioni alla messa in circolazione nei mercati nazionali dell’Unione.

Disposizioni principali

Oggetto e definizioni di trattore interessato

L’articolo 1 definisce il trattore agricolo o forestale e limita l’ambito ai veicoli su pneumatici con velocità massima di costruzione tra 6 e 40 km/h.

Divieto di rifiuto dell’omologazione per motivi relativi ai tergicristalli

L’articolo 2 impone agli Stati membri di non rifiutare né l’omologazione CE né l’omologazione nazionale se i tergicristalli rispettano le prescrizioni dell’allegato I.

Divieto di restrizioni alla commercializzazione e all’uso

L’articolo 3 vieta agli Stati membri di rifiutare l’immatricolazione o di vietare vendita, messa in circolazione o uso dei trattori per motivi attinenti ai tergicristalli, se conformi all’allegato I.

Adeguamento tecnico

L’articolo 4 stabilisce che le modifiche necessarie ad adeguare l’allegato I al progresso tecnico sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2003/37/CE.

Obbligo di comunicazione alla Commissione

L’articolo 5 obbliga gli Stati membri a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Abrogazione della direttiva 74/347/CEE e regole transitorie

L’articolo 6 abroga la direttiva 74/347/CEE, come modificata, senza pregiudicare gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione indicati nell’allegato II, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato III.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 7 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione dal 1º maggio 2008.

Destinatari

L’articolo 8 dispone che gli Stati membri sono destinatari della direttiva.

Prescrizioni tecniche sul campo di visibilità

L’allegato I definisce campo di visibilità, punto di riferimento, emiciclo di visibilità, effetto di schermo, settore di visibilità e raggio d’azione dei tergicristalli, e impone che il trattore garantisca al conducente un campo visivo sufficiente nelle normali condizioni di circolazione e di lavoro.

Limiti agli effetti di schermo e metodi di controllo

L’allegato I disciplina il metodo di misurazione degli effetti di schermo, i limiti massimi consentiti, il numero massimo di ostacoli e la possibilità di usare un calcolo matematico alternativo o procedure equivalenti, purché equivalenti alle verifiche previste.

Requisiti dei tergicristalli

L’allegato I richiede, se il trattore è munito di parabrezza, uno o più tergicristalli azionati da motorino con raggio d’azione sufficiente a garantire una visibilità netta verso l’avanti su una corda di almeno 8 m nell’emiciclo di visibilità, e una velocità di funzionamento di almeno 20 cicli al minuto.

Come è indicizzato

Materietrasportiomologazione dei veicolisicurezza stradaleagricolturaindustria automobilistica

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