Direttiva 2008/3
Direttiva 2008/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008 , recante modifica della direttiva 2003/54/CE per quanto riguarda l’applicazione di talune disposizioni all’Estonia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva interviene in modo puntuale sulla disciplina del mercato interno dell’energia elettrica per confermare e correggere sul piano giuridico una deroga temporanea concessa all’Estonia. In ragione delle specificità del settore dell’argillite petrolifera e delle esigenze di sicurezza dell’approvvigionamento, l’Estonia è autorizzata a rinviare fino al 31 dicembre 2012 la piena applicazione di alcune regole sull’apertura del mercato. La direttiva fissa inoltre una soglia minima di apertura del 35 % al 1o gennaio 2009 e impone comunicazioni annuali alla Commissione. Tutti gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 23 gennaio 2008.
Modifica della direttiva 2003/54/CE per concedere all’Estonia una deroga temporanea sull’apertura del mercato dell’energia elettrica fino al 31 dicembre 2012.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri quanto all’obbligo di recepimento e, sul piano materiale, incide esclusivamente sulla posizione dell’Estonia nel mercato interno dell’energia elettrica. La deroga riguarda l’applicazione dell’articolo 21, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2003/54/CE, con effetti sulla graduale apertura del mercato elettrico estone, sulla quota minima di apertura al 1o gennaio 2009 e sugli obblighi di comunicazione verso la Commissione. Non introduce un regime generale per tutti gli Stati membri, ma una disciplina speciale e temporanea per un solo Stato membro.
Deroga temporanea per l’Estonia nel mercato dell’energia elettrica
La direttiva 2008/3/CE modifica la disciplina europea del mercato interno dell’energia elettrica per confermare, con base giuridica corretta, una deroga già riconosciuta all’Estonia. Il contesto è quello delle particolari caratteristiche del settore estone dell’argillite petrolifera, considerato essenziale per la sicurezza dell’approvvigionamento nazionale e per la ristrutturazione industriale ed ambientale del comparto.
Contesto e motivazione dell’intervento
I considerando richiamano la precedente deroga concessa nell’ambito dell’adesione dell’Estonia e il successivo intervento della direttiva 2004/85/CE, poi annullata dalla Corte di giustizia nella causa C-413/04 per un errore nella scelta della base giuridica. La Corte non ha censurato il contenuto della deroga, ma la sua fondazione giuridica; per questo il legislatore dell’Unione interviene nuovamente mantenendo sostanzialmente la stessa formulazione, ma su base corretta.
Ambito materiale della deroga
La deroga riguarda l’applicazione dell’articolo 21, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2003/54/CE, vale a dire le regole sull’apertura del mercato dell’energia elettrica ai clienti non civili e sulla piena apertura del mercato. L’effetto è limitato all’Estonia e non modifica in via generale il quadro applicabile agli altri Stati membri.
Obblighi specifici posti all’Estonia
L’Estonia beneficia di una deroga temporanea fino al 31 dicembre 2012, ma deve comunque predisporre i provvedimenti necessari per l’apertura del mercato elettrico in modo graduale.
- Entro il 1o gennaio 2009, l’apertura minima del mercato deve raggiungere almeno il 35 % del consumo.
- Entro il 1o gennaio 2013 deve essere raggiunta l’apertura completa.
- L’Estonia deve comunicare annualmente alla Commissione le soglie di consumo che danno diritto all’ammissibilità per il consumatore finale.
Recepimento e obblighi degli Stati membri
La direttiva impone agli Stati membri, compresa l’Estonia sul piano interno, di adottare entro il 23 gennaio 2008 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per la conformità al testo europeo. Le misure di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne accompagnate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse alla scelta degli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari formali sono tutti gli Stati membri, anche se il contenuto sostanziale della modifica riguarda in modo diretto ed esclusivo l’Estonia.
Disposizioni principali
Deroga temporanea per l’Estonia
Sostituisce l’articolo 26, paragrafo 3, della direttiva 2004/85/CE prevedendo che l’Estonia benefici di una deroga temporanea all’applicazione dell’articolo 21, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2003/54/CE fino al 31 dicembre 2012.
Apertura graduale del mercato elettrico estone
L’Estonia deve adottare i provvedimenti necessari per assicurare l’apertura del suo mercato dell’energia elettrica, da realizzarsi in modo graduale nel periodo di riferimento, con l’obiettivo di giungere a un’apertura completa entro il 1o gennaio 2013.
Soglia minima intermedia di apertura
Al 1o gennaio 2009 l’apertura minima del mercato deve rappresentare almeno il 35 % del consumo.
Obbligo di comunicazione alla Commissione
L’Estonia deve comunicare annualmente alla Commissione le soglie di consumo che danno diritto all’ammissibilità per il consumatore finale.
Recepimento da parte degli Stati membri
Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 23 gennaio 2008 e informarne immediatamente la Commissione.
Riferimento alla direttiva nelle norme nazionali
Le misure nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità di tale riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.
Entrata in vigore
La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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