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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20551/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il primo motivo sollecitava una non consentita rilettura del compendio fattuale e probatorio, mentre il secondo si confrontava con una motivazione immune da vizi logici sul diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Torino, che aveva solo parzialmente riformato la decisione di primo grado limitatamente al trattamento sanzionatorio, confermando la condanna per una pluralità di reati contro il patrimonio. In particolare, ha dedotto: 1) vizio di motivazione sulla riferibilità alla sua persona della condotta di detenzione di materiale o strumenti rilevanti ex art. 455 c.p., sostenendo che la valutazione dei fatti sarebbe stata errata; 2) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, estranea al giudizio di legittimità, e il secondo manifestamente infondato perché la motivazione del diniego delle attenuanti era adeguata e non illogica.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato quale norma di concorso di persone nel reato per il capo A; non oggetto di autonoma questione di diritto.

  • art. 455 c.p.

    richiamato come titolo di responsabilità per più capi di imputazione; la censura difensiva mirava a contestare la riferibilità della condotta di detenzione all'imputato.

  • art. 81 c.p.

    richiamato per la continuazione tra più fatti-reato; non specificamente discusso nel merito dalla Corte.

  • art. 56 c.p.

    richiamato con riferimento al capo E come tentativo; non oggetto di autonoma trattazione decisoria.

  • art. 640 c.p.

    richiamato per il capo D come fattispecie di truffa; la sentenza non sviluppa una specifica questione interpretativa sul reato.

  • art. 62-bis c.p.

    circostanze attenuanti generiche

    il diniego è stato ritenuto legittimamente motivato, potendo il giudice valorizzare gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti senza dover esaminare espressamente ogni elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti.

  • art. 616 c.p.p.

    impone, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 606 c.p.p.

    richiamato implicitamente quanto ai limiti del sindacato di legittimità, non essendo consentita la rivalutazione del fatto e della prova.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che, sotto la veste del vizio di motivazione, miri a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione delle prove già compiuta dal giudice di merito.
  • La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito quando la motivazione impugnata sia logicamente coerente e giuridicamente corretta.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito indica gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti ai fini del giudizio, senza dover prendere in esame analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffaCircostanze del reato
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioParte generale
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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