Cassazione Penale, Ordinanza n. 27839/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo un solo motivo: violazione dell'art. 603 c.p.p. e vizio di motivazione per la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, in particolare per il mancato esame di un teste indicato come necessario dalla difesa. La sentenza di merito aveva ritenuto non necessaria la rinnovazione perché il quadro probatorio era già chiaro e la persona offesa era stata valutata come attendibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla rinnovazione istruttoria, osservando che la Corte di appello aveva dato conto, con motivazione sintetica ma non illogica, delle ragioni per cui l'esame del teste non era necessario, in presenza di un quadro probatorio già completo e di attendibilità della persona offesa. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 603 c.p.p.
La rinnovazione dell'istruttoria in appello è istituto eccezionale, utilizzabile solo quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti; la relativa motivazione può anche essere implicita e desumibile dalla struttura argomentativa della sentenza di secondo grado.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, se vi è colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello ha natura eccezionale e non è dovuta automaticamente: richiede che il giudice ritenga non decidibile la causa allo stato degli atti.
- Il diniego della rinnovazione istruttoria è sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o incoerenza della motivazione, non per una diversa lettura del compendio probatorio.
- La motivazione sul mancato rinnovo può essere anche implicita, purché risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza di appello che il giudice ha ritenuto sufficiente il materiale probatorio già acquisito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni riconducibili a colpa del ricorrente, è dovuta anche la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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