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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1437

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1437 della Commissione, del 24 maggio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto di Prunus L. originarie della Moldova

Normativa europea32024R1437

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul regime UE delle piante ad alto rischio, aggiornando l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019. Sulla base del parere scientifico EFSA e della valutazione del rischio fitosanitario, la Commissione considera accettabile l’introduzione nell’Unione di alcune piante da impianto di Prunus L. originarie della Moldova, purché siano rispettate le prescrizioni particolari previste dal regolamento (UE) 2019/2072. La modifica opera tramite sostituzione della voce relativa a "Prunus L." nell’allegato del regolamento del 2018. Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Modifica l’elenco provvisorio delle piante ad alto rischio per includervi alcune piante da impianto di Prunus L. originarie della Moldova, con conseguente esclusione dall’elenco di divieto previo rispetto di specifiche condizioni fitosanitarie.

Ambito di applicazione

Si applica alle piante da impianto del genere Prunus L. originarie della Moldova indicate nel regolamento, in particolare a determinate specie e ibridi di massimo due anni, a radice nuda, privi di foglie e con diametro massimo di 17 mm alla base del fusto. L’effetto è quello di modificare l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, che contiene l’elenco provvisorio delle piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio ai sensi del regolamento (UE) 2016/2031. Restano ferme le esclusioni già previste per alcune piante di Prunus originarie dell’Ucraina e della Turchia. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri a partire dal terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Modifica dell’elenco provvisorio delle piante ad alto rischio per alcune Prunus originarie della Moldova

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1437 della Commissione aggiorna il regime UE sulle piante ad alto rischio disciplinato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019. L’intervento discende dalla valutazione scientifica dell’EFSA e mira a consentire l’ingresso nell’Unione di specifiche piante da impianto di Prunus L. originarie della Moldova, ritenute a rischio fitosanitario accettabile se accompagnate dalle pertinenti misure di mitigazione.

Contesto normativo e base giuridica

La Commissione richiama il regolamento (UE) 2016/2031, in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, primo comma, che consente l’adozione di misure in relazione alle piante, ai prodotti vegetali e agli altri oggetti ad alto rischio. Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 istituisce infatti un elenco provvisorio di tali categorie sulla base di una valutazione preliminare dei rischi.

Valutazione del rischio e ruolo dell’EFSA

Il 4 marzo 2020 la Moldova ha presentato una domanda di esportazione nell’Unione riguardante determinate piante da impianto di Prunus armeniaca, Prunus avium, Prunus cerasus, Prunus domestica, Prunus dulcis e Prunus persica, nonché di alcuni portainnesti di specie di Prunus e relativi ibridi, tutti di massimo due anni, a radice nuda, privi di foglie e con diametro massimo di 17 mm alla base del fusto.

Il 1° febbraio 2024 l’EFSA ha adottato un parere scientifico sulla valutazione del rischio di queste piante. Nel parere sono stati individuati come organismi nocivi rilevanti:

  • Erwinia amylovora,
  • Xanthomonas arboricola pv. pruni,
  • Xiphinema rivesi (popolazioni non UE).

Tali organismi sono già contemplati nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 come organismi nocivi da quarantena o regolamentati non da quarantena, a seconda dei casi.

Effetto della modifica sull’allegato del regolamento 2018/2019

L’articolo 1 dispone la sostituzione, nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, della voce relativa a "Prunus L." nella tabella di cui al punto 1, seconda colonna («Descrizione»).

La nuova formulazione mantiene in generale la categoria "Prunus L." tra quelle soggette al regime dell’alto rischio, ma ne esclude alcune tipologie di materiale vegetale, tra cui le piante da impianto originarie della Moldova che rispondono ai requisiti tecnici indicati. In particolare, l’esclusione riguarda le piante da impianto di:

  • Prunus armeniaca,
  • Prunus avium,
  • Prunus canescens,
  • Prunus cerasifera,
  • Prunus cerasus,
  • Prunus davidiana,
  • Prunus domestica,
  • Prunus dulcis,
  • Prunus fontanesiana,
  • Prunus persica,
  • Prunus salicina,
  • Prunus tomentosa,
  • ibridi tra tali specie.

Le piante devono essere di massimo due anni, a radice nuda, prive di foglie e con un diametro massimo di 17 mm alla base del fusto.

Altre esclusioni già previste

La voce aggiornata conserva anche le esclusioni già esistenti per:

  • piante da impianto di Prunus domestica a radice nuda, in riposo vegetativo e prive di foglie, innestate su portainnesti di Prunus cerasifera, originarie dell’Ucraina;
  • talee senza radici di Prunus persica e Prunus dulcis di massimo due anni, in riposo vegetativo e prive di foglie, originarie della Turchia;
  • piante da impianto di Prunus persica, Prunus dulcis, Prunus armeniaca e Prunus davidiana di massimo due anni, a radice nuda, in riposo vegetativo e prive di foglie, originarie della Turchia.

Condizioni fitosanitarie applicabili

Secondo il considerando 6, il rischio fitosanitario derivante dall’introduzione nel territorio dell’Unione delle piante in questione è accettabile solo se sono rispettate le prescrizioni particolari previste dagli allegati VII e X del regolamento (UE) 2019/2072. Il regolamento non introduce, nel testo analizzato, nuove sanzioni o procedure operative ulteriori, ma si innesta nel quadro tecnico-fitosanitario già vigente.

Entrata in vigore e efficacia

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’elenco delle piante ad alto rischio

L’articolo 1 modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, sostituendo la voce relativa a "Prunus L." nella tabella di cui al punto 1, seconda colonna («Descrizione»).

Inclusione delle piante da impianto di Prunus originarie della Moldova

Nella nuova formulazione dell’allegato vengono escluse dall’elenco ad alto rischio le piante da impianto di Prunus armeniaca, Prunus avium, Prunus canescens, Prunus cerasifera, Prunus cerasus, Prunus davidiana, Prunus domestica, Prunus dulcis, Prunus fontanesiana, Prunus persica, Prunus salicina, Prunus tomentosa e gli ibridi tra tali specie, purché di massimo due anni, a radice nuda, privi di foglie e con un diametro massimo di 17 mm alla base del fusto, originari della Moldova.

Conferma delle altre esclusioni già esistenti

La voce "Prunus L." continua a essere esclusa dall’elenco ad alto rischio per: piante da impianto di Prunus domestica a radice nuda, in riposo vegetativo e prive di foglie, innestate su portainnesti di Prunus cerasifera, originarie dell’Ucraina; talee senza radici di Prunus persica e Prunus dulcis di massimo due anni, in riposo vegetativo e prive di foglie, originarie della Turchia; piante da impianto di Prunus persica, Prunus dulcis, Prunus armeniaca e Prunus davidiana di massimo due anni, a radice nuda, in riposo vegetativo e prive di foglie, originarie della Turchia.

Base scientifica e condizioni fitosanitarie

La Commissione fonda la modifica sul parere EFSA del 1° febbraio 2024, che individua quali organismi nocivi pertinenti Erwinia amylovora, Xanthomonas arboricola pv. pruni e Xiphinema rivesi (popolazioni non UE). Il rischio è considerato accettabile solo a condizione che siano rispettate le prescrizioni particolari di cui agli allegati VII e X del regolamento (UE) 2019/2072.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiefitosanitarioprotezione delle pianteimportazione di vegetalisicurezza alimentarecommercio di prodotti vegetali

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