Regolamento (UE) 2024/1436
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1436 della Commissione, del 24 maggio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto di Ligustrum ovalifolium e Ligustrum vulgare originarie del Regno Unito e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 per quanto riguarda le misure fitosanitarie per l’introduzione di tali piante da impianto nel territorio dell’Unione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento, adottato sulla base di un parere scientifico EFSA, ritiene che il rischio fitosanitario delle piante da impianto di Ligustrum ovalifolium e Ligustrum vulgare originarie del Regno Unito sia ridotto a un livello accettabile. Di conseguenza, tali piante vengono rimosse dall'elenco delle piante ad alto rischio di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 e vengono assoggettate a prescrizioni fitosanitarie specifiche nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213. Le condizioni riguardano in particolare l'assenza di Diaprepes abbreviatus e controlli ufficiali sul sito di produzione e sulle partite, con specifiche dichiarazioni nei certificati fitosanitari.
Modifica gli elenchi e le misure fitosanitarie UE per alcune piante da impianto di Ligustrum ovalifolium e Ligustrum vulgare originarie del Regno Unito, escludendole dall'elenco delle piante ad alto rischio e sottoponendole a specifiche condizioni d'importazione.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle piante da impianto di Ligustrum ovalifolium e Ligustrum vulgare di massimo sette anni, non innestate e con diametro massimo di 40 mm alla base del fusto, originarie del Regno Unito; per effetto della nota richiamata nei considerando, ai fini del regolamento il riferimento al Regno Unito non comprende l'Irlanda del Nord. Incide inoltre sulle autorità fitosanitarie e sugli operatori che importano tali piante nel territorio dell'Unione, in quanto modifica le condizioni previste per l'introduzione nell'UE. Rimangono fermi i riferimenti al quadro generale del regolamento (UE) 2016/2031 e dei regolamenti di esecuzione (UE) 2018/2019, 2020/1213 e 2019/2072.
Modifica delle misure fitosanitarie per Ligustrum ovalifolium e Ligustrum vulgare originarie del Regno Unito
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1436 della Commissione interviene nel quadro della disciplina UE sulla protezione contro gli organismi nocivi per le piante, sulla base dell'articolo 42, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) 2016/2031. La Commissione prende atto del parere scientifico EFSA del 1° febbraio 2024 e conclude che il rischio fitosanitario connesso all'introduzione nell'Unione di specifiche piante da impianto di Ligustrum ovalifolium e Ligustrum vulgare provenienti dal Regno Unito è accettabile, purché siano rispettate determinate prescrizioni.
Contesto e valutazione del rischio
I considerando richiamano il sistema di controllo introdotto dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, che istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio, e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213, che disciplina le misure fitosanitarie per le merci rimosse da tale elenco ma non ancora pienamente valutate. Il Regno Unito ha presentato il 31 marzo 2023 una domanda di esportazione nell'Unione per piante da impianto di Ligustrum ovalifolium e Ligustrum vulgare di massimo sette anni, non innestate e con diametro massimo di 40 mm alla base del fusto; la domanda era corredata da fascicoli tecnici.
L'EFSA ha individuato come organismi nocivi pertinenti Bemisia tabaci (popolazioni europee), Diaprepes abbreviatus e Scirtothrips dorsalis. Sulla base di tale parere, la Commissione considera il rischio ridotto a un livello accettabile. Inoltre, viene precisato che Bemisia tabaci (popolazioni europee) figura già tra gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e Scirtothrips dorsalis tra quelli rilevanti per l'Unione, mentre per Diaprepes abbreviatus è ritenuta necessaria una successiva valutazione completa ai fini di un eventuale inserimento negli elenchi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 secondo l'allegato I del nuovo atto. In concreto, nella tabella relativa alla voce "Ligustrum L." viene integrata l'esclusione già esistente per le piante da impianto di Ligustrum delavayanum e Ligustrum japonicum, aggiungendo anche le piante da impianto di Ligustrum ovalifolium e Ligustrum vulgare di massimo sette anni, non innestate e con diametro massimo di 40 mm alla base del fusto, originarie del Regno Unito.
L'effetto pratico è la rimozione di tali piante dall'elenco delle piante ad alto rischio, con conseguente superamento del regime più restrittivo previsto per quelle specie incluse nell'elenco provvisorio.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 e prescrizioni di importazione
L'articolo 2 modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 inserendo una voce autonoma per le piante da impianto di Ligustrum ovalifolium e Ligustrum vulgare di massimo sette anni, non innestate e con diametro massimo di 40 mm alla base del fusto, originarie del Regno Unito. A tali merci si applicano i codici NC ex 0602 90 45, ex 0602 90 46 ed ex 0602 90 48.
Le misure richieste sono articolate come segue:
- dichiarazione ufficiale attestante che le piante sono indenni da Diaprepes abbreviatus;
- attestazione che il sito di produzione è risultato indenne da Diaprepes abbreviatus mediante ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo;
- ispezione ufficiale immediatamente prima dell'esportazione delle partite, con un campione di dimensioni tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dell'1 % con un grado di affidabilità del 99 %;
- indicazione, nella rubrica "Dichiarazione supplementare" del certificato fitosanitario, della frase: "La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione";
- inserimento dell'indicazione relativa ai siti di produzione registrati.
Campo territoriale e precisazioni sul Regno Unito
In una nota richiamata nei considerando si specifica che, ai fini del regolamento, il riferimento al Regno Unito non comprende l'Irlanda del Nord, in coerenza con l'accordo di recesso e con il Quadro di Windsor. Ciò è rilevante per la delimitazione geografica delle merci interessate e per la corretta applicazione delle misure fitosanitarie.
Entrata in vigore e applicazione
L'articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Esclusione dall'elenco delle piante ad alto rischio
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 è modificato in modo da escludere dall'elenco delle piante ad alto rischio le piante da impianto di Ligustrum ovalifolium e Ligustrum vulgare di massimo sette anni, non innestate e con un diametro massimo di 40 mm alla base del fusto, originarie del Regno Unito. Restano escluse, nella stessa voce, anche le piante da impianto di Ligustrum delavayanum e Ligustrum japonicum di massimo 20 anni, in substrato colturale e con diametro massimo di 18 cm alla base del fusto, originarie del Regno Unito.
Nuove misure fitosanitarie per l'importazione
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 è modificato inserendo una voce specifica per le piante da impianto di Ligustrum ovalifolium e Ligustrum vulgare di massimo sette anni, non innestate e con diametro massimo di 40 mm alla base del fusto, originarie del Regno Unito. Per l'importazione sono richieste misure basate su dichiarazione ufficiale e ispezioni, con riferimento al rischio rappresentato da Diaprepes abbreviatus.
Prescrizioni della dichiarazione ufficiale
Le autorità competenti devono attestare che: i) le piante sono indenni da Diaprepes abbreviatus; ii) il sito di produzione è risultato indenne da tale organismo nocivo durante ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo; iii) immediatamente prima dell'esportazione, le partite sono state ispezionate ufficialmente con un campione sufficiente a consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dell'1 % con un grado di affidabilità del 99 %.
Indicazioni aggiuntive sui certificati fitosanitari
Sui certificati fitosanitari delle piante deve figurare, nella rubrica 'Dichiarazione supplementare', la frase 'La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione' e l'indicazione relativa ai siti di produzione registrati.
Fondamento scientifico e valutazione del rischio
La modifica si basa sulla domanda di esportazione presentata dal Regno Unito il 31 marzo 2023 e sul parere scientifico EFSA del 1° febbraio 2024, che ha individuato come organismi nocivi pertinenti Bemisia tabaci (popolazioni europee), Diaprepes abbreviatus e Scirtothrips dorsalis. La Commissione considera il rischio complessivo ridotto a un livello accettabile e ritiene sufficienti le misure descritte nei fascicoli tecnici.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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