Sentenza del 09/03/2021 n. 6395 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia impugnava la decisione della C.T.R. che aveva escluso la possibilità di opporre, nel giudizio sul silenzio-rifiuto del rimborso IVA, l'eccezione di compensazione relativa a crediti erariali diversi dalla obbligazione originaria oggetto del thema decidendum. L'Ufficio aveva sollevato l'eccezione sin dal primo grado e l'aveva poi specificata in appello quantificando l'importo; la controversia verteva dunque sulla ammissibilità processuale dell'eccezione di compensazione e, secondariamente, sulla fondatezza della compensazione (anche in relazione alla possibile incompatibilità con l'art.56 L. Fall. per crediti sorti prima o dopo il fallimento).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia, ritenendo erronea la decisione della C.T.R. che aveva escluso la proponibilità dell'eccezione di compensazione. Ha affermato che l'eccezione, se tempestivamente e ritualemente proposta (anche con successiva precisazione in appello), è ammissibile e va esaminata nel merito; ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla C.T.R. competente in diversa composizione per un nuovo esame. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza di legittimità che individua un principio di alternatività tra garanzia per rimborso (art.38-bis DPR 633/1972) e misure di sospensione (fermo amministrativo art.69 R.D. 2440/1923).
Norme richiamate
Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 23
Consente all'Amministrazione di proporre in giudizio eccezioni di merito come la compensazione; l'eccezione di compensazione proposta tempestivamente è ammissibile e non costituisce indebito ampliamento dell'oggetto del giudizio.
Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 57
Norma richiamata nell'ambito della disciplina processuale tributaria; la Corte l'ha considerata nel quadro delle regole processuali che regolano l'eccezione di merito.
Regio Decreto n. 2440 del 1923, articolo 69
Prevede il fermo amministrativo/sospensione a tutela del credito erariale; la misura può essere adottata dall'Amministrazione in alternativa alla richiesta di garanzia per bloccare il rimborso e salvaguardare una possibile compensazione.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 38-bis
Prevede la prestazione di una garanzia per l'esecuzione del rimborso IVA; la Corte ha richiamato il principio di alternatività tra garanzia e sospensione (fermo), che condiziona l'operatività delle misure cautelari.
Articolo 56 Legge Fallimentare
Richiamato come questione di merito circa la compensabilità di un credito fiscale ceduto da procedura concorsuale con crediti erariali anteriori; la Corte ha ritenuto che si tratti di problema sostanziale da esaminare nel merito in sede di rinvio, e non di ostacolo all'ammissibilità processuale dell'eccezione di compensazione.
Codice di procedura civile, articolo 360 n.4
Fondamento giuridico del motivo di cassazione per violazione di norme processuali e di diritto sostanziale richiamate nel ricorso.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater
Norma procedurale richiamata in relazione all'obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente incidentale, ove dovuto.
Massime di principio
- L'eccezione di compensazione proposta dall'Amministrazione finanziaria nel giudizio relativo al diniego o silenzio-rifiuto di un rimborso IVA è ammissibile se è stata proposta tempestivamente e in forma rituale, anche se riguarda crediti diversi dall'obbligazione originaria oggetto del ricorso.
- La specificazione o precisazione dell'eccezione in sede di appello (emendatio) non ne impedisce l'ammissibilità, purché l'eccezione sia stata comunque introdotta nei termini e con tempestività nel processo.
- Esiste un principio di alternatività tra la prestazione della garanzia per il rimborso (art.38-bis DPR 633/1972) e le misure di sospensione/fermo (art.69 R.D. 2440/1923): se non è prestata la garanzia, l'Amministrazione può adottare misure cautelari per tutelare l'eventuale compensazione.
- Se il provvedimento di sospensione è impugnato, il giudice deve esaminare non solo la legittimità formale del provvedimento ma anche il merito dell'eccezione di compensazione cui il provvedimento è strumentale.
- La questione della compensabilità dei crediti in presenza di una procedura concorsuale (art.56 L.F.) è un profilo di merito da valutare in concreto e non può essere confuso con l'ammissibilità processuale dell'eccezione di compensazione.
- La prova degli importi e dell'esistenza dei crediti opposti in compensazione è rilevante e potrà essere valutata nel merito in sede di rinvio; la semplice dichiarazione dell'esistenza di carichi pendenti senza documentazione può essere ritenuta insufficiente.
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