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Sentenza

Sentenza del 03/11/2021 n. 1313 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Per il periodo d'imposta 2016 XX Srl aveva commissionato a una start up innovativa, XY Srl, due progetti di ricerca e sviluppo. XX ha fruito del credito d'imposta per R&S "extra muros" (aliquota 50%) ai sensi dei requisiti di cui all'art. 3 comma 6, lett. c) D.L. 145/2013. La Guardia di Finanza, pur non contestando la natura della ricerca, ha ritenuto che, in presenza della coincidenza proprietaria (il Sig. Tizio titolare di XX sarebbe titolare al 100% di XY), l'attività fosse in realtà "intra-muros" (aliquota 25%), e l'Agenzia ha riqualificato e recuperato il credito con sanzioni. In primo grado la CTP di Padova ha riconosciuto l'attività di ricerca ma con l'aliquota ridotta come intra-muros (accoglimento parziale, domanda subordinata dell'appellante). XX ha quindi proposto appello per ottenere il riconoscimento come extra-muros e per contestare la valutazione sulla relazione proprietaria; l'Ufficio ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per mancanza di interesse, dato che la CTP aveva accolto la domanda subordinata proposta dall'attore.

La decisione

La Corte d'appello ha dichiarato l'appello inammissibile per difetto di interesse: la CTP aveva accolto la domanda subordinata proposta da XX (riconoscimento dell'attività come intra-muros), e l'appellante non aveva formulato l'impugnazione condizionata all'accoglimento del gravame principale (cioè non aveva riservato espressamente la possibilità di rimettere in discussione la decisione favorevole sulla domanda subordinata). Richiamando l'art. 100 c.p.c. e la giurisprudenza (Cass. n.13602/2013), il Collegio ha ritenuto che la soccombenza necessaria per l'impugnazione non sussista. L'appello è dichiarato inammissibile e le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • D.L. n. 145/2013 art. 3 comma 6 lett. c)

    Norma richiamata per qualificare i requisiti che consentono al committente di utilizzare il credito d'imposta per ricerca e sviluppo "extra muros"; qui la norma funge da parametro per valutare se le prestazioni della start up possano essere considerate esterne.

  • art. 100 c.p.c.

    "Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse"

    Principio applicato per giudicare l'ammissibilità dell'appello: l'interesse all'impugnazione richiede che la parte sia rimasta effettivamente soccombente su quella specifica domanda; se il giudice di primo grado ha accolto la domanda subordinata proposta dalla parte, questa perde l'interesse a impugnare quel punto a meno di condizionare l'impugnazione all'accoglimento del gravame principale.

  • Corte di Cassazione, sentenza n. 13602/2013

    Giurisprudenza di riferimento che statuisce che quando in primo grado sono state proposte domande principali e subordinate incompatibili, l'accoglimento della subordinata comporta un accertamento alternativo dei fatti; chi è parzialmente vittorioso deve impugnare condizionando l'accoglimento della subordinata all'accoglimento del gravame sulla domanda principale per ottenere revisione dell'accertamento.

Massime di principio

  • Se in primo grado si proposero domande alternative o subordinate, e il giudice ha accolto la domanda subordinata, la parte che vuole contestare tale accoglimento deve impugnare condizionando l'impugnazione all'accoglimento del gravame principale (es. usare formule come "salvo gravame" o impugnare espressamente l'accoglimento subordinato), altrimenti manca l'interesse e l'appello può essere dichiarato inammissibile.
  • Ai fini della qualificazione "extra muros" vs "intra muros", la mera coincidenza proprietaria non è automaticamente decisiva: l'Amministrazione può ritenere che il lavoro sia interno se emerge dipendenza effettiva, ma il contribuente deve provare l'autonomia, l'effettiva esternalità, la struttura tecnico-organizzativa, la titolarità dei risultati e la sussistenza di contratti e documentazione che evidenzino autonomia della prestazione.
  • Quando l'accertamento si fonda principalmente su un processo verbale di constatazione (P.V.C.) e su presunzioni collegate alla titolarità delle quote, il contribuente deve produrre documentazione probatoria chiara e coerente (contratti, ordini, pagamenti, responsabilità tecnica, deliverable, autonomia decisionale) per ribaltare la ricostruzione.
  • In materia tributaria è particolarmente importante formulare in primo grado e in appello formule cautelative che preservino l'interesse ad impugnare (ad esempio riserve o impugnazioni condizionate), specie quando si propongono domande alternative.
  • Il giudice può disporre la compensazione delle spese in materie particolari o complesse; tuttavia è buona prassi prevedere nella strategia processuale richieste alternative e la specifica indicazione delle riserve per non precludere l'appello.

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