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Circolare

Circolare numero 269 del 26-11-1991

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna le istruzioni sulla contabilizzazione e sulla gestione delle indennita' dovute ai conduttori per l'avviamento commerciale ai sensi della legge n. 392/1978, come modificata dal D.L. n. 832/1986 convertito in legge n. 15/1987. Vengono richiamati gli importi spettanti in base alla data di scadenza del contratto e ai casi di rilascio per esigenze istituzionali, oltre alle regole applicabili ai contratti ex art. 27 in scadenza dal 30 luglio 1990. La circolare indica anche i capitoli di bilancio su cui gravano gli oneri, raccomanda l'azione legale in caso di mancata accettazione dell'indennita' e suggerisce di valutare l'offerta reale e, se possibile, la domanda di indennita' di occupazione e danni.

Indennita' per avviamento commerciale e rilascio immobili ad uso diverso dall'abitazione

Indennita' per avviamento commerciale e rilascio di immobili ad uso diverso dall'abitazione

La circolare integra e richiama le istruzioni gia' impartite in materia di contabilizzazione e gestione delle indennita' dovute ai conduttori per l'avviamento commerciale. Essa chiarisce i criteri di determinazione dell'importo, le ipotesi applicabili ai contratti di locazione in scadenza e le conseguenze operative nel caso in cui il conduttore non accetti la somma offerta.

Quadro normativo richiamato

Il documento si collega alla disciplina dell'art. 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392, come modificato dall'art. 1 del D.L. 9 dicembre 1986, n. 832, convertito nella legge 6 febbraio 1987, n. 15. Viene inoltre richiamato l'art. 29 della legge n. 392/1978 per i casi di rilascio per motivi riconducibili alle esigenze dell'Istituto, nonche' l'art. 34 della medesima legge per i contratti relativi ad immobili ad uso diverso dall'abitazione.

Misura dell'indennita' dovuta

La circolare precisa che l'indennita' per avviamento commerciale e' complessivamente pari a:

  • 18 mensilita' del canone corrente di mercato, se la scadenza del contratto e' anteriore all'11 dicembre 1986;
  • 24 mensilita' del canone corrente di mercato, se la scadenza del contratto e' successiva a tale data.

Per i casi di rilascio dell'immobile ai sensi dell'art. 29 della legge n. 392/1978, per l'Istituto il motivo rilevante e' l'utilizzo dell'immobile per il perseguimento delle proprie finalita' istituzionali. Anche in questo caso, se la scadenza contrattuale e' anteriore all'11 dicembre 1986, l'indennita' dovuta resta pari a 18 mensilita'.

Contratti ad uso diverso dall'abitazione in scadenza dal 30 luglio 1990

Viene inoltre evidenziato che, a partire dal 30 luglio 1990, maturano le scadenze dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 27 della legge n. 392/1978. Per tali rapporti, in caso di rilascio dell'immobile da parte del conduttore, l'indennita' dovuta e' pari a 18 mensilita' dell'ultimo canone corrisposto, ai sensi dell'art. 34 della legge stessa.

Imputazione dell'onere e contabilizzazione

L'onere derivante dal pagamento delle indennita' deve gravare sui capitoli n. 10683 e n. 10687, secondo le disposizioni gia' indicate nella precedente circolare del 14 maggio 1987. Il richiamo conferma che la contabilizzazione deve avvenire secondo l'impostazione amministrativo-contabile gia' definita.

Gestione del rilascio e azione legale

La circolare raccomanda che, qualora il conduttore non accetti la misura dell'indennita', l'azione legale per il rilascio degli immobili sia promossa senza ritardi. Poiche' l'esecuzione del provvedimento di rilascio e' subordinata alla corresponsione dell'indennita', deve essere valutata, con il supporto degli uffici legali competenti, la possibilita' di effettuare l'offerta reale dell'indennita' prima di procedere in via esecutiva.

Indennita' di occupazione e danni

Per ciascun caso, ove sussistano i presupposti legali e processuali, deve essere esaminata anche l'opportunita' di chiedere al giudice la determinazione dell'indennita' di occupazione e/o degli eventuali danni. La circolare indica come esempi le ipotesi in cui esistano elementi sufficienti per quantificare tali importi, quali richieste di affitto con indicazione del canone oppure la necessita' per l'Istituto di assumere in locazione immobili di terzi per sopperire alle esigenze di spazio degli uffici in attesa del rilascio dei locali di proprieta'.

Principi operativi e responsabilita' dirigenziale

Il documento conclude raccomandando la puntuale applicazione delle disposizioni impartite, nel rispetto dei principi di legalita', tempestivita' ed economicita'. Viene infine richiamata la responsabilita' dei dirigenti, considerata la delicatezza della materia relativa alla gestione del patrimonio immobiliare, soprattutto per prevenire perdite di reddito derivanti da una vigilanza omessa o non continua sulle situazioni contrattuali.

Punti principali

Richiamo alla disciplina sull'avviamento commerciale

La circolare si collega alle istruzioni gia' impartite con la precedente circolare del 14 maggio 1987 sulla contabilizzazione dei compensi o indennita' per l'avviamento commerciale dovuti ai conduttori ai sensi dell'art. 69 della legge n. 392/1978, nel testo modificato dal D.L. n. 832/1986 convertito nella legge n. 15/1987.

Misura dell'indennita' in base alla scadenza del contratto

L'indennita' dovuta e' pari a 18 o 24 mensilita' del canone corrente di mercato a seconda che la scadenza del contratto sia anteriore o posteriore all'11 dicembre 1986, data di entrata in vigore del decreto legge. Nei casi di rilascio per uno dei motivi previsti dall'art. 29 della legge n. 392/1978, per l'Istituto rileva soltanto l'uso dell'immobile per il conseguimento delle proprie finalita' istituzionali; se pero' la scadenza e' anteriore all'11 dicembre 1986, l'indennita' resta di 18 mensilita'.

Contratti di immobili ad uso diverso dall'abitazione

Per i contratti stipulati ai sensi dell'art. 27 della legge n. 392/1978, divenuti in scadenza a decorrere dal 30 luglio 1990, l'indennita' dovuta in caso di rilascio da parte del conduttore e' pari a 18 mensilita' dell'ultimo canone corrisposto, in applicazione dell'art. 34 della stessa legge.

Copertura contabile dell'onere

L'onere derivante dall'erogazione delle indennita' deve essere imputato ai capitoli n. 10683 e n. 10687, secondo le disposizioni gia' richiamate nella circolare del 14 maggio 1987.

Tutela in caso di mancata accettazione dell'indennita'

Se i conduttori non accettano la misura dell'indennita', deve essere esperita senza indugio l'azione legale per il rilascio degli immobili. Poiche' l'esecuzione del rilascio e' subordinata alla corresponsione dell'indennita', va valutata con gli uffici legali la possibilita' di effettuare preventivamente l'offerta reale dell'indennita' prima di avviare l'azione esecutiva.

Richiesta di indennita' di occupazione e danni

Per ciascun caso deve essere valutata l'opportunita', ove ne ricorrano i presupposti legali e processuali, di chiedere al giudice anche la determinazione dell'indennita' di occupazione e/o degli eventuali danni, quando vi siano elementi sufficienti per quantificarli, ad esempio sulla base di richieste di affitto con indicazione del canone o della necessita' per l'Istituto di locare immobili di terzi in attesa del rilascio dei propri locali.

Raccomandazioni organizzative e responsabilita'

La circolare richiama alla puntuale applicazione delle istruzioni nel rispetto dei principi di legalita', tempestivita' ed economicita'. Viene inoltre sottolineata la responsabilita' dei dirigenti nella gestione del patrimonio immobiliare, soprattutto per evitare perdite di reddito dovute a omessa o non continua vigilanza sulle situazioni contrattuali.

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