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Circolare

Circolare numero 271 del 27-11-1991

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce, da un lato, come trattare l’accredito figurativo del servizio militare nelle posizioni CD/CM ai fini del calcolo dell’onere di riscatto; dall’altro, come rideterminare i contributi e le giornate riscattabili per gli iscritti negli elenchi CD/CM che abbiano compiuto i 14 anni nel corso dell’anno di iscrizione. Viene precisato che l’accredito figurativo deve essere definito prima della pratica di riscatto e che, se effettuato nella Gestione speciale CD/CM, deve essere computato nell’incremento di pensione, mentre se avviene in A.G.O. o in altra gestione non va considerato. Per i casi di iscrizione all’intero anno prima del 14° compleanno, i contributi vanno proporzionati al periodo successivo al compimento dell’età minima e anche le giornate riscattabili devono essere ridotte in proporzione.

Accreditamento contributi figurativi per servizio militare e rettifica contributi CD/CM per iscrizioni ante 14 anni

Accreditamento dei contributi figurativi per servizio militare e computo ai fini del riscatto

La circolare interviene su due questioni operative relative alla Gestione speciale CD/CM: il trattamento dell’accredito figurativo per servizio militare quando sia stata presentata anche domanda di riscatto, e la determinazione dei contributi riscatta-bili per i soggetti iscritti negli elenchi CD/CM in anni in cui non avevano ancora compiuto 14 anni.

Servizio militare: ordine di trattazione e individuazione della gestione competente

Le richieste di accreditamento figurativo del servizio militare devono essere definite prima della lavorazione delle pratiche di riscatto. Le sedi devono quindi verificare preliminarmente se l’accredito vada effettuato nella Gestione speciale CD/CM oppure in altra gestione.

Il criterio indicato è il seguente:

  • se l’interessato è iscritto anche nell’assicurazione generale obbligatoria, l’accredito figurativo va sempre effettuato in tale assicurazione;
  • se l’assicurato non risulta titolare di posizione in A.G.O. ma è iscritto in più gestioni speciali dei lavoratori autonomi, la gestione competente va individuata ai sensi dell’art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, cioè nella gestione in cui, nell’anno solare in cui ricade il servizio militare, risultano versati contributi obbligatori, oppure, se nell’anno non vi sono contributi, nella gestione presso la quale risulta l’ultima contribuzione obbligatoria in ordine cronologico;
  • se il servizio militare è collocato in un periodo anteriore all’inizio dell’assicurazione, l’accredito deve essere effettuato nella gestione in cui ha inizio l’assicurazione stessa.

Incidenza dei contributi figurativi sul calcolo dell’onere di riscatto

La circolare distingue in modo netto gli effetti dei contributi figurativi a seconda della gestione in cui vengono accreditati.

Se i contributi figurativi sono accreditati:

  • nell’assicurazione generale obbligatoria, oppure
  • in una gestione speciale diversa da quella CD/CM,

essi non devono essere computati ai fini del calcolo dell’incremento della quota di pensione annua derivante dall’operazione di riscatto, in coerenza con quanto già precisato dalla circolare n. 223 del 16 settembre 1991.

Viceversa, se i contributi figurativi sono accreditati nella Gestione speciale CD/CM, essi devono essere presi in considerazione nel calcolo del suddetto incremento pensionistico.

Per il contributo base e per il valore reddituale da attribuire a ciascuna settimana figurativa accreditata nella Gestione, la circolare rinvia alle istruzioni contenute nel paragrafo IV della circolare n. 6306 R.C.V. - n. 60077 A.G.O. - n. 11750 O./173 del 24 luglio 1982 e al punto 3 della circolare n. 242 del 10 ottobre 1991.

Adempimenti richiesti agli interessati

Per consentire un corretto calcolo dell’onere di riscatto, le sedi devono invitare gli interessati che non abbiano già presentato, prima o contestualmente alla domanda di riscatto, la domanda di accredito figurativo, a dichiarare se siano in grado di far valere periodi da accreditare figurativamente. In caso affermativo, deve essere presentata la relativa domanda, debitamente documentata.

Iscrizione negli elenchi CD/CM prima del compimento dei 14 anni

La circolare esamina poi il caso dei soggetti iscritti negli elenchi CD/CM per periodi anteriori al compimento del 14° anno di età, emerso in sede di esame di domande di riscatto relative al periodo 1957/61.

Il chiarimento muove dalla disciplina dell’art. 5, comma 5, della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, secondo cui, all’epoca, gli accreditamenti dei contributi ai CD/CM venivano effettuati sulla base della composizione della famiglia risultante al 31 dicembre dell’anno di riferimento. Tuttavia, tale criterio incontra il limite generale per cui l’obbligo assicurativo non può sorgere prima del compimento del 14° anno di età.

Ne deriva che, per i CD/CM iscritti negli elenchi per l’intero anno in cui hanno compiuto 14 anni, deve essere accreditato un numero di contributi proporzionato solo al periodo che va dalla data del compimento del 14° anno fino al 31 dicembre.

Giornate riscattabili in misura proporzionale

La medesima logica si applica al riscatto delle giornate. Nei casi sopra descritti, il numero di giornate ammissibili a riscatto non può essere quello richiesto per l’intero anno, ma deve essere ridotto in misura proporzionale al periodo compreso tra la data del compimento dei 14 anni e la fine dell’anno solare.

In sostanza, la circolare impone una correzione proporzionale sia dell’accredito contributivo sia delle giornate riscattabili, per evitare che risultino valorizzati periodi anteriori al sorgere dell’obbligo assicurativo.

Punti principali

Servizio militare e calcolo dell’onere di riscatto

Le domande di accredito figurativo per servizio militare devono essere definite prima della lavorazione delle pratiche di riscatto. Le sedi devono verificare, in base alla posizione assicurativa dell’interessato, in quale gestione debba essere effettuato l’accredito. Se l’assicurato è iscritto anche nell’assicurazione generale obbligatoria, l’accredito va sempre fatto in tale assicurazione. Se non è presente in A.G.O. ma è iscritto in più gestioni speciali dei lavoratori autonomi, si applica l’art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, individuando la gestione sulla base della contribuzione obbligatoria versata nell’anno del servizio militare, oppure, in mancanza, dell’ultima contribuzione obbligatoria versata a ritroso. Se il servizio militare precede l’inizio dell’assicurazione, l’accredito va fatto nella gestione in cui inizia l’assicurazione stessa.

Effetti dei contributi figurativi sul riscatto

Se i contributi figurativi sono accreditati nell’assicurazione generale obbligatoria o in una gestione speciale diversa dalla CD/CM, non devono essere computati per il calcolo dell’incremento della quota annua di pensione derivante dal riscatto, in coerenza con la circolare n. 223 del 16 settembre 1991. Se invece l’accredito avviene nella Gestione speciale CD/CM, tali contributi devono essere presi in considerazione nel calcolo dell’incremento della pensione. Per il contributo base e il valore reddituale di ciascuna settimana figurativa si rinvia alle indicazioni delle circolari richiamate.

Obbligo di richiedere l’accredito figurativo

Le sedi devono invitare gli interessati che non abbiano già chiesto, prima o contestualmente alla domanda di riscatto, l’accredito figurativo, a comunicare se possano far valere periodi da accreditare figurativamente e, in caso positivo, a presentare la relativa domanda completa di documentazione. Ciò è necessario per consentire un corretto calcolo dell’onere di riscatto.

Iscrizioni CD/CM anteriori al compimento dei 14 anni

Per i soggetti iscritti negli elenchi CD/CM per l’intero anno in cui hanno compiuto 14 anni, la circolare precisa che l’obbligo assicurativo non può decorrere prima del compimento di tale età, nonostante la regola dell’art. 5, comma 5, della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, che prevedeva l’accredito sulla base della composizione familiare al 31 dicembre dell’anno di riferimento. Di conseguenza, nei casi in cui l’iscrizione risulti riferita all’intero anno, i contributi devono essere accreditati in misura proporzionata al periodo compreso tra la data del 14° compleanno e il 31 dicembre.

Riduzione delle giornate riscattabili

Nei medesimi casi di iscrizione ante 14 anni, anche il numero di giornate da ammettere a riscatto non può corrispondere a quello richiesto per l’intero anno. Le giornate riscattabili devono essere ridotte proporzionalmente al periodo intercorrente tra la data di compimento del 14° anno di età e la fine dell’anno solare.

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