Cassazione Penale, Sentenza n. 08842/2026 del 06/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza con cui il G.I.P. aveva restituito gli atti al pubblico ministero ritenendo emersa, all'esito del giudizio abbreviato, una fattispecie diversa rispetto a quella originariamente contestata (reato di occupazione abusiva). Il difensore deduceva violazione di legge e abnormità del provvedimento, sostenendo che dalle dichiarazioni dell'imputato era emerso un fatto riconducibile alla notizia di reato comunicata e che, quindi, il giudice avrebbe dovuto pronunciare sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 521 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il provvedimento impugnato (la restituzione degli atti al P.M. per diversità del fatto) è ritenuto non impugnabile per carenza di interesse: è un provvedimento meramente processuale che non incide sul merito del giudizio, sulla competenza del giudice né sullo "status libertatis" dell'imputato e non pregiudica la possibilità di difesa nell'eventuale nuovo procedimento. La Corte ha inoltre richiamato precedenti giurisprudenziali che escludono l'impugnabilità anche per abnormità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 521, comma 2, cod. proc. pen.
Il ricorrente invocava questo articolo per sostenere che il fatto emerso rientrasse nella stessa contestazione e quindi determinasse una pronuncia di assoluzione; tuttavia la Corte non ha ritenuto risolutiva tale doglianza ai fini dell'impugnabilità dell'ordinanza di restituzione degli atti.
art. 616, cod. proc. pen.
Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Sez. 6, n. 11624 del 14/05/2019 (Benza)
Giurisprudenza richiamata che afferma che l'ordinanza del giudice del dibattimento che dispone la trasmissione degli atti al P.M. per diversità del fatto è provvedimento processuale non impugnabile per carenza di interesse, in quanto non incide sul merito, sulla competenza o sullo "status libertatis" dell'imputato.
Sez. 3, n. 17197 del 25/03/2010 (Mangione)
Giurisprudenza richiamata che esclude l'impugnabilità dell'ordinanza o della sentenza di restituzione degli atti al P.M. anche sotto il profilo dell'abnormità.
Massime di principio
- L'ordinanza del giudice che dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero per diversità del fatto è, di regola, un provvedimento processuale non impugnabile per carenza di interesse in Cassazione.
- La non impugnabilità vale anche quando il ricorrente deduca abnormità del provvedimento: tale motivo non apre automaticamente la strada alla cassazione contro la restituzione degli atti.
- Il rimedio corretto non è la cassazione immediata dell'ordinanza di restituzione, ma il confronto nel successivo procedimento che dovrà occuparsi del "fatto diverso"; il diritto di difesa rimane preservato nella nuova sede.
- Chi propone ricorso avverso provvedimenti non impugnabili si espone a declaratorie di inammissibilità e alla condanna alle spese e, conformemente all'art. 616 c.p.p., al versamento in favore della Cassa delle ammende.
- In situazioni analoghe conviene valutare alternative difensive (es. istanze al giudice procedente, richieste di chiarimenti o segnalazioni al P.M.) o attendere l'instaurazione del nuovo giudizio per far valere la tesi sulla identità del fatto.
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