Sentenza del 04/06/2019 n. 722 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Indebito utilizzo del credito IVA - Omesse dichiarazioni IVA - Legittima l'irrogazione della sanzione - Fatture prodotte con memoria in 1° grado - Ammissibile la loro impugnazione da parte dell'Ufficio in sede di appello.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Ufficio ha contestato l’utilizzo indebito di un credito IVA, rilevando l’assenza di dichiarazioni IVA sia per l’anno oggetto di verifica sia per gli anni precedenti e la mancanza di documentazione contabile. Il contribuente ha prodotto alcune fatture nel giudizio di primo grado per dimostrare l’esistenza del credito. La controversia riguardava la legittimità dell’accertamento, l’applicabilità della sanzione prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 471/1997 e l’ammissibilità, in appello, della contestazione da parte dell’Ufficio della valenza probatoria delle fatture.
La decisione
La pretesa dell’Amministrazione è stata ritenuta legittima. In presenza della contestazione dell’inesistenza del credito IVA, spettava al contribuente dimostrare l’esistenza delle condizioni sostanziali per il suo riconoscimento, onere non assolto mediante la sola produzione delle fatture. È stata ritenuta applicabile la sanzione dell’art. 13 del D.Lgs. 471/1997. L’Ufficio poteva contestare anche in appello l’idoneità probatoria della documentazione prodotta in primo grado, poiché l’effetto devolutivo dell’appello attribuisce al giudice superiore la piena cognizione della controversia entro i limiti dei motivi dedotti.
Norme richiamate
Art. 13 del D.Lgs. 471/1997
La disposizione, nel disciplinare il credito IVA inesistente, introduce uno specifico regime sanzionatorio applicabile all’indebito utilizzo del credito.
Principio dell’onere della prova in materia di credito IVA
Quando l’Amministrazione contesta l’inesistenza del credito, grava sul contribuente l’onere di provare le condizioni sostanziali che ne legittimano la formazione e l’utilizzo.
Principio dell’effetto devolutivo dell’appello
L’appello devolve al giudice superiore la cognizione della controversia nei limiti dei motivi specificamente dedotti, consentendo anche la contestazione della valenza probatoria dei documenti già prodotti in primo grado.
Massime di principio
- In assenza di dichiarazioni IVA e di una contabilità verificabile, la contestazione di un credito IVA pone sul contribuente un onere probatorio particolarmente gravoso.
- La semplice produzione di fatture non dimostra necessariamente l’esistenza del credito: occorre provare anche l’effettività delle operazioni, la loro corretta registrazione e il rispetto delle condizioni sostanziali previste dalla normativa IVA.
- Quando il credito è qualificato come inesistente, può trovare applicazione lo specifico regime sanzionatorio previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 471/1997.
- I documenti prodotti in primo grado possono essere valutati e contestati anche in appello, purché la questione rientri nei motivi specificamente devoluti al giudice superiore.
- Per ridurre il rischio di contestazioni, il contribuente deve conservare e produrre dichiarazioni IVA, registri, fatture, contratti, documenti di pagamento e ogni altro elemento idoneo a dimostrare concretamente la genesi e l’utilizzabilità del credito.
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