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Sentenza

Sentenza n. 1424/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501412

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., conformemente alla dichiarazione della ricorrente del 29 settembre 2026. Non ha esaminato nel merito le censure contro l’ordinanza. Nulla sulle spese, poiché il Comune e i controinteressati non si sono costituiti.

TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale del 16 settembre 2025, adottata ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006, che individuava la cooperativa e il suo legale rappresentante e liquidatore quali responsabili della rimozione, dello smaltimento o dell’avvio al recupero dei rifiuti e del ripristino dei luoghi, con avviso di esecuzione d’ufficio e denuncia in caso di inottemperanza

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La cooperativa in liquidazione ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza nella parte in cui le attribuiva, tramite il suo legale rappresentante e liquidatore, la responsabilità di rimuovere e gestire i rifiuti e ripristinare le aree individuate nel Comune di Ospitaletto, entro 30 giorni dal dissequestro e dalla rimozione dei sigilli. Ha contestato inoltre l’avviso rivolto al legale rappresentante, indicato come coobbligato in solido, relativo alla denuncia ai sensi dell’art. 650 c.p. e all’esecuzione d’ufficio con rivalsa delle spese. Il testo non espone specifici motivi di illegittimità: la ricorrente ha successivamente dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1 lett. c) c.p.a., conformemente alla menzionata dichiarazione;

    Il ricorso diviene improcedibile quando, in corso di giudizio, sopravviene la carenza di interesse alla decisione, qui dichiarata dalla parte ricorrente.

  • art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006

    dell’ordinanza n. 25 del 16 settembre 2025 emessa dal Comune di Ospitaletto ai sensi dell’art. 192 comma 3 D. Lgs. 152/2006

    La disposizione è indicata quale base giuridica dell’ordinanza comunale di rimozione e gestione dei rifiuti contestata; la sentenza non ne sviluppa un’interpretazione di merito.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione di merito comporta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieRifiuti
RamiAmbiente
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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