Cassazione Penale, Sentenza n. 19394/2025 del 23/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la condanna, resa in giudizio abbreviato, per due furti in abitazione (unificati per continuazione) e la contravvenzione di cui all'art. 707 c.p. I difensori deducono: (i) carenza e illogicità della motivazione sulla valutazione della condotta e degli elementi indiziari; (ii) mancato riconoscimento, con prevalenza, delle attenuanti generiche sulla recidiva; (iii) nullità per difetto di capacità del magistrato ausiliario che ha composto il collegio, in violazione di artt. 33 e 178 c.p.p. e art. 12 d.lgs. n.116/2017 (uso “stabilizzato” del giudice ausiliario); (iv) vizio nella valutazione della prognosi negativa che ha determinato il rigetto delle richieste di pene sostitutive brevi (lavoro di pubblica utilità o detenzione domiciliare).
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha respinto la richiesta di rinvio a data successiva al 31/10/2025. Ha ritenuto legittima l'assegnazione del giudice ausiliario alla I sezione penale della Corte d'appello di Bari, alla luce della normativa che ha introdotto i giudici ausiliari e della sentenza della Corte costituzionale n. 41/2021 che ha consentito la temporanea prosecuzione degli incarichi fino al 31/10/2025. Ha dichiarato inammissibile il motivo che riproponeva pedissequamente censure già disattese in appello. Ha motivatamente confermato la valutazione di merito che non ha attribuito prevalenza alle attenuanti generiche rispetto alla recidiva (valutazione discrezionale non manifestamente illogica). Ha ritenuto corretta e non manifestamente illogica la valutazione negativa della prognosi circa l'ottemperanza alle prescrizioni, alla base del rigetto delle pene sostitutive, anche in ragione di precedenti trasgressioni a misure cautelari. Condanna alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 707 cod. pen.
Norma che punisce specifica contravvenzione contestata; utilizzata per definire uno dei reati imputati all'imputato.
artt. 33 e 178, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Richiamati dalla difesa per censurare la capacità del magistrato componenti il collegio; la Corte ha ritenuto la censura inapplicabile nel caso del giudice ausiliario delle Corti d'appello.
art. 12 d.lgs. n. 116/2017
Norma sulla destinazione dei giudici onorari di pace; la Corte ha osservato che essa non si applica alla figura del giudice ausiliario delle Corti d'appello, per cui la censura basata su tale norma è infondata.
d.l. 21/06/2013 n. 69 (conv. L. 9/8/2013 n.98) e ss.mm. e ii.
Ha introdotto la figura del giudice ausiliario per le Corti d'appello; successivi interventi (d.l. 34/2020, art.256) e la sentenza della Corte cost. n.41/2021 hanno autorizzato l'impiego temporaneo dei giudici ausiliari anche in funzione penale fino al riordino previsto (termine 31/10/2025).
Sentenza Corte Costituzionale n. 41/2021
Ha dichiarato incostituzionali alcune disposizioni nella parte in cui non limitavano l'impiego dei magistrati ausiliari a carattere transitorio, consentendo tuttavia la temporanea continuità dell'impiego fino al completamento del riordino (termine differito al 31/10/2025). Ciò legittima l'assegnazione del giudice ausiliario nella fattispecie.
art. 62-bis cod. pen.
Norma che disciplina le attenuanti generiche; la Corte ha ricordato che il riconoscimento delle attenuanti è distinto dalla comparazione con le aggravanti ai fini della determinazione della pena e dalla valutazione sulla prevalenza.
art. 58 L. n. 689/1981 (modificato dal d.lgs. n. 150/2022)
«Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.»
Stabilisce il potere discrezionale del giudice nell'applicazione delle pene sostitutive; la Corte ha ritenuto che il rifiuto delle pene sostitutive sia congruamente motivato con riferimento all'art.133 c.p. e alla condotta pregressa del ricorrente.
art. 133 cod. pen.
Criteri direttivi per la determinazione della pena e per valutare l'idoneità delle misure: utilizzato dalla Corte per valutare la personalità e la prognosi del reo nella decisione sulle pene sostitutive.
art. 53 L. 24/11/1981 n. 689
Prevede le sanzioni sostitutive della pena detentiva breve; la Corte ha richiamato che l'accertamento circa le condizioni per applicarle è valutazione di fatto, non sindacabile in Cassazione salvo manifesta illogicità.
Massime di principio
- La legittimità dell'impiego del giudice ausiliario nelle Corti d'appello deve essere valutata alla luce delle norme che hanno istituito tale figura e della giurisprudenza costituzionale; se l'assegnazione rientra nella disciplina transitoria autorizzata dalla Corte costituzionale, l'eccezione di incompetenza/invalidità del giudice è, di regola, infondata.
- Le censure sulla carenza o illogicità della motivazione in Cassazione richiedono l'evidenziazione di specifiche incongruenze logiche o omissioni: la mera reiterazione di argomentazioni già disattese dai giudici di merito è inammissibile.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche è distinto dalla valutazione comparativa con le aggravanti (es. recidiva): un giudice può riconoscere le attenuanti ma comunque ritenere che non prevalgano sulla recidiva per ragioni di adeguatezza della pena; tale valutazione è discrezionale e difficilmente censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.
- Il diniego delle pene sostitutive può fondarsi su una prognosi negativa circa il rispetto delle prescrizioni: la presenza di precedenti o violazioni di misure cautelari può legittimare il rigetto se la decisione è motivata in modo non manifestamente illogico. Il solo fatto di avere precedenti non basta automaticamente a escludere i benefici, ma costituisce elemento valutabile nel bilancio prognostico.
- Richieste di rinvio collegate a riorganizzazioni normative o a termini imposti da decisioni costituzionali (es. termine del 31/10/2025) non sono automaticamente decisive: la compatibilità con lo status processuale e le ragioni poste a fondamento della declaratoria differita deve essere valutata caso per caso.
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