Risoluzione n. 57 del 4/05/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce l’applicazione immediata delle novità del D.L. n. 50/2017 su visto di conformità, limiti alla compensazione e uso dei servizi telematici per gli F24. Precisa che il nuovo limite di euro 5.000 vale per le dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017, mentre per quelle già trasmesse restano fermi i precedenti vincoli; il controllo sui servizi telematici per i titolari di partita IVA decorre dal 1° giugno 2017.
Visti di conformità e compensazione crediti tributari
Visti di conformità e deleghe di pagamento ex art. 3 D.L. n. 50/2017
La risoluzione esamina le modifiche introdotte dal D.L. n. 50 del 24 aprile 2017 in materia di compensazione dei crediti tributari e utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. L’obiettivo è chiarire da quando operano le nuove regole e a quali dichiarazioni si applicano.
Novità normative introdotte dal decreto
L’articolo 3 del D.L. n. 50/2017 interviene su più disposizioni previgenti, modificando il regime dei controlli e delle modalità di compensazione dei crediti.
- Viene ridotto da euro 15.000 a euro 5.000 il limite oltre il quale, per compensare crediti relativi a IVA, imposte dirette, IRAP e ritenute alla fonte di qualunque tipologia, è necessario il visto di conformità sulla dichiarazione da cui emergono i crediti.
- In alternativa al visto, per i contribuenti di cui all’articolo 2409-bis c.c., è possibile la sottoscrizione della dichiarazione da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile.
- L’utilizzo improprio dei crediti, in assenza del visto o della sottoscrizione richiesta, oppure con visto/sottoscrizione apposti da soggetti non abilitati, comporta il recupero delle somme mediante atto di contestazione ai sensi dell’articolo 1, comma 421, della L. n. 311/2004, con applicazione di interessi e sanzioni.
- Le somme dovute a seguito dell’atto di contestazione non possono essere pagate tramite compensazione, per effetto della modifica all’articolo 1, comma 422, della L. n. 311/2004.
- Per i titolari di partita IVA, la compensazione di crediti IVA, crediti da imposte sui redditi e addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive, IRAP e crediti d’imposta indicati nel quadro RU deve avvenire mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, qualunque sia l’importo.
Decorrenza delle nuove disposizioni
Poiché il decreto non contiene una disciplina transitoria specifica, la risoluzione richiama il principio generale di irretroattività della legge, desumendone che le nuove norme si applicano ai comportamenti successivi alla loro entrata in vigore.
- Il D.L. n. 50/2017 entra in vigore il 24 aprile 2017, giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
- Le nuove regole si applicano alle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017 in poi.
- Per le dichiarazioni già presentate entro il 23 aprile 2017, prive di visto di conformità, restano validi i precedenti limiti e vincoli.
- Non devono quindi essere scartate le deleghe di pagamento presentate dopo il 24 aprile 2017 se utilizzano crediti emergenti da dichiarazioni già trasmesse, purché riferite a importi inferiori a euro 15.000 secondo la disciplina previgente.
Dichiarazioni non ancora presentate al 24 aprile 2017
Per le dichiarazioni non ancora presentate alla data di entrata in vigore del decreto, si applicano le nuove soglie e i nuovi obblighi.
- È necessario apporre il visto di conformità se si intende compensare crediti superiori a euro 5.000.
- Rientrano in tale regola, ad esempio, il modello IVA 2017 presentato con ritardo non superiore a 90 giorni e le dichiarazioni integrative da presentare ai sensi degli articoli 2 e 8 del D.P.R. n. 322/1998.
Decorrenza del controllo sui servizi telematici
La risoluzione precisa inoltre un termine differito per l’attivazione dei controlli informatici relativi all’obbligo di utilizzo dei servizi telematici da parte dei titolari di partita IVA.
- Per le deleghe F24 presentate da titolari di partita IVA che intendono compensare crediti ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, il controllo sull’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate inizierà dal 1° giugno 2017.
- Il differimento è motivato dai tempi tecnici necessari per l’adeguamento delle procedure informatiche.
Indicazioni operative finali
La risoluzione conclude demandando alle Direzioni regionali la vigilanza sulla corretta osservanza dei principi e delle istruzioni fornite, affinché siano applicati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
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