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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08827/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine dalla notifica al contribuente di un preavviso di fermo amministrativo fondato su più cartelle di pagamento relative a tributi e accessori (Irpef, Iva, Irap, canoni televisivi, sanzioni pecuniarie e interessi di mora). Il contribuente aveva impugnato l’atto sostenendo che le cartelle presupposte non gli fossero state validamente notificate, con conseguente assenza di un valido titolo per la pretesa esattoriale, oltre a dedurre prescrizione del credito e decadenza del potere impositivo. In Cassazione ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 26 d.P.R. 602/1973, dell’art. 60 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 140 c.p.c., sostenendo che le notifiche eseguite a mezzo posta non si fossero perfezionate perché mancava la prova della ricezione dell’avviso di deposito e non erano state rispettate le formalità previste per l’irreperibilità relativa; con il secondo ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza di appello per motivazione apparente ex art. 36 d.lgs. 546/1992 e art. 111 Cost., in relazione alla ritenuta regolarità delle notifiche.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la sentenza della CTR, pur richiamando l’accertamento di primo grado, conteneva una sufficiente autonoma valutazione della questione della notificazione delle cartelle e quindi non presentava un vizio di motivazione costituzionalmente rilevante. Ha dichiarato il primo motivo inammissibile per difetto di autosufficienza, perché il ricorrente non aveva fornito adeguata documentazione delle notifiche contestate, e comunque in parte infondato nel merito: per le notifiche delle cartelle effettuate direttamente dall’ente impositore o dall’agente della riscossione ai sensi dell’art. 26 d.P.R. 602/1973, non occorre l’invio di una seconda raccomandata né la prova della sua ricezione; inoltre il procedimento notificatorio semplificato si regge sulle norme del servizio postale ordinario e non sulle formalità proprie delle notifiche eseguite dall’ufficiale giudiziario. Quanto alla specifica cartella per la quale si contestava la relata, la censura è stata ritenuta inammissibile perché il ricorrente non aveva riportato né allegato il testo della relata, impedendo il controllo di legittimità. Nulla sulle spese, poiché le intimate non hanno svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro della censura per violazione di legge relativa alla disciplina della notificazione delle cartelle.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Usato per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    Consente la notificazione diretta della cartella a mezzo posta; in tale ipotesi si applicano le regole del servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890/1982; non è necessaria la seconda raccomandata.

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    Richiamato come disciplina delle notificazioni degli atti tributari, ma non prevalente rispetto alla specialità dell’art. 26 d.P.R. 602/1973, che lo richiama solo per quanto non regolato.

  • art. 140 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere l’incompletezza del procedimento notificatorio in caso di irreperibilità relativa.

  • art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 546/1992

    Richiamato come norma sul contenuto della sentenza tributaria e sul requisito motivazionale.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a fondamento del vizio di motivazione apparente, quale garanzia del minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme alle norme processuali tributarie per il requisito della motivazione della sentenza.

  • L. n. 890/1982, art. 14

    La Corte osserva che la disciplina della notificazione a mezzo posta ivi contenuta fa salvo il disposto dell’art. 26 d.P.R. 602/1973.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, in conseguenza del rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato come base di calcolo dell’ulteriore importo del contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la motivazione è censurabile in cassazione solo quando manchi del tutto, sia meramente apparente o presenti un contrasto irriducibile tale da integrare una violazione del minimo costituzionale, non quando sia soltanto sintetica o non pienamente esaustiva.
  • La motivazione per relationem è legittima se consente di individuare in modo chiaro, univoco ed esaustivo le ragioni della decisione e se la valutazione resta imputabile all’organo giudicante.
  • La notifica diretta della cartella di pagamento ex art. 26 d.P.R. 602/1973 a mezzo posta segue la disciplina del servizio postale ordinario e non richiede, in linea generale, le formalità proprie della notifica tramite ufficiale giudiziario né l’invio di una seconda raccomandata.
  • La specialità dell’art. 26 d.P.R. 602/1973 prevale sulle regole generali o su richiami meramente residui ad altre discipline notificatorie, operando il rinvio all’art. 60 d.P.R. 600/1973 solo per quanto non espressamente regolato.
  • In sede di legittimità, le censure sulla regolarità della notificazione devono essere sorrette da una compiuta indicazione e produzione degli atti rilevanti; in mancanza, la doglianza è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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