Cassazione Civile, Ordinanza n. 01181/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di accesso della Guardia di Finanza nei locali di una attività di ristorazione riconducibile al contribuente, priva di contabilità esibita, l’Ufficio emetteva avviso di accertamento per il 2012 con metodo induttivo sulla base di indagini bancarie ex art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973, recuperando ricavi non dichiarati e maggiori redditi ai fini IRPEF, IVA e IRAP. Il contribuente impugnava la decisione della CTR articolando tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, assumendo che la CTR si fosse limitata a recepire le difese dell’Ufficio senza esaminare le proprie censure; 2) violazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che l’avviso fosse viziato da confusione tra la sua attività individuale e quella di una società di cui era amministratore, nonché tra luoghi e soggetti controllati; 3) violazione dell’art. 12, comma 5, dello Statuto del contribuente, per asserito superamento del termine di permanenza presso la sede del contribuente durante la verifica, con conseguente illegittimità del PVC, dell’accertamento e inutilizzabilità delle prove acquisite.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Ha escluso la nullità per motivazione apparente, osservando che la sentenza di merito rendeva comunque percepibile la ratio decidendi e individuava chiaramente il contribuente come destinatario dell’accertamento relativo alla sua attività individuale. Ha poi ritenuto infondata la censura sulla motivazione dell’avviso, rilevando che l’atto consentiva di comprendere la pretesa fiscale, indicando in modo sufficiente fatti, attività controllata, luogo, mancanza di contabilità e ricostruzione dei maggiori redditi mediante indagini bancarie, senza che rilevasse la distinta attività societaria non oggetto di verifica. Infine, ha escluso che la dedotta violazione del termine di permanenza dei verificatori comportasse invalidità dell’accertamento, perché il termine dell’art. 12, comma 5, si riferisce ai soli giorni di effettiva attività presso la sede, non è desumibile la sola durata complessiva tra inizio e fine delle operazioni, e comunque non ha natura perentoria né determina decadenza dell’Ufficio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione del doppio contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
consente la denuncia di nullità della sentenza per vizi della motivazione solo nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.
la sentenza è nulla solo se manca realmente la motivazione o se essa è solo apparente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiede una motivazione idonea a rendere percepibile il fondamento della decisione, ma non impone originalità espositiva.
art. 111 Cost.
la motivazione deve consentire di comprendere il ragionamento decisorio; è nulla solo l'anomalia motivazionale radicale.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
è utilizzato per dedurre la violazione di norme sostanziali o processuali, ma la censura è respinta perché l'atto impositivo era sufficientemente motivato e la verifica non era illegittima.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
l'avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando consente al contribuente di conoscere con chiarezza la pretesa fiscale, il petitum e la causa petendi, mediante l'indicazione degli elementi di fatto e del fondamento normativo.
art. 32, comma 1, n. 2 d.P.R. n. 600 del 1973
legittima la presunzione fondata sulle risultanze delle indagini bancarie per ricostruire ricavi e redditi non dichiarati, salvo giustificazioni del contribuente.
art. 12, comma 5, L. n. 212 del 2000
il termine di permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente riguarda i soli giorni di effettiva attività svolta presso la sede, non è perentorio e la sua eventuale violazione non comporta di per sé invalidità dell'accertamento.
art. 380-bis.1 c.p.c.
indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio con il rito semplificato previsto per la decisione di legittimità.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
consente l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La motivazione è apparente, e la sentenza è nulla, solo quando il testo non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta la mera sintesi o la sostanziale adesione alle argomentazioni di una parte, se la ratio decidendi è comunque chiara e attribuibile al giudice.
- Nel processo tributario l'avviso di accertamento è validamente motivato quando permette al contribuente di individuare con precisione la pretesa, il suo oggetto e le ragioni fattuali e giuridiche, così da predisporre un'effettiva difesa; non è richiesta la riproduzione integrale di tutti gli atti istruttori.
- Le risultanze delle indagini bancarie possono sorreggere un accertamento induttivo dei maggiori ricavi e redditi non dichiarati, salvo la parte contribuente fornisca giustificazioni specifiche e idonee delle movimentazioni contestate.
- Il termine di permanenza degli organi verificatori presso la sede del contribuente va computato soltanto con riferimento ai giorni di effettiva attività in loco; la sua eventuale violazione, in difetto di espressa previsione, non determina decadenza dell'Amministrazione né invalidità automatica dell'accertamento.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del fatto o delle prove, dovendosi censurare solo errori di diritto o anomalie motivazionali nei limiti stretti del sindacato di cassazione.
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