Cassazione Penale, Sentenza n. 29239/2025 del 07/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione contestava l'ordinanza del 27/02/2025 del Tribunale della Libertà che aveva respinto il riesame avverso la misura della custodia cautelare in carcere. Venivano dedotti due motivi principali: 1) motivazione apparente e/o contraddittoria (art. 606 lett. c) c.p.p. e art. 111 Cost.) per presunta travisamento e introduzione di elementi nuovi rispetto all'ordinanza genetica, con specifica allegazione di errata valutazione delle intercettazioni, dei sopralluoghi e dei filmati in ordine al tentato omicidio e alla detenzione di armi; 2) motivazione mancante/contraddittoria/manifestamente illogica con riferimento alla configurabilità dell'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (capo D), contestando l'insufficienza del mero richiamo a una conversazione e la mancata dimostrazione della continuità e frequenza dei rapporti tra i presunti sodali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Nel dispositivo la Corte ha ritenuto che, nei giudizi di legittimità sulle misure cautelari, non sia consentito riesaminare la ricostruzione fattuale o rivedere l'apprezzamento delle intercettazioni salvo che la motivazione del giudice di merito sia manifestamente illogica o irragionevole. Sulla base di ciò la Corte ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi: per i capi A) e B) (tentato omicidio e detenzione illegale di armi) il Tribunale aveva adeguatamente valutato intercettazioni, filmati e sommarie informazioni e desunto l’animus necandi anche dalla direzione dei colpi; per il capo D) (associazione di tipo mafioso/dedita al narcotraffico ex art. 74 d.P.R. 309/1990) la Corte ha confermato che è sufficiente anche una struttura minima ma stabile, riscontrata dalle intercettazioni, dal rinvenimento di stupefacenti e bilancino, da prassi operative, da cassa comune e dalla continuità dei rapporti. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
La Corte accoglie l'orientamento secondo cui per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico è sufficiente una struttura minima, anche rudimentale, purché stabile e capace di realizzare una serie indeterminata di episodi di spaccio; non è necessaria una struttura articolata o ruoli dettagliati.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Richiamato come normativa di riferimento per i reati 'scopo' contestati; la Corte conferma che l'accertamento dei reati scopo si valuta congiuntamente agli elementi probatori complessivi.
art. 274 lett. c) cod. proc. pen.
Riferimento alle esigenze cautelari per il concreto e attuale pericolo di reiterazione criminosa; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente valutato la sussistenza di tale pericolo e l'idoneità della custodia in carcere.
art. 111 Cost.
Invocato dal ricorrente per profili di motivazione; la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei giudici di merito, ammettendo la censura solo se manifesta illogicità o irragionevolezza.
art. 606 lett. c) cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (difetto o contraddittorietà della motivazione); la Corte ne ha valutato l'applicazione e l'ha ritenuta insussistente nei motivi proposti.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla sintesi richiesta nelle conclusioni del ricorso per cassazione; la Corte ha proceduto alla verifica nei limiti della natura del giudizio di legittimità.
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato in tema di controllo della gravità del quadro indiziario; la Corte verifica la congruenza e la logica della motivazione dei giudici di merito nella valutazione degli elementi indiziari.
Massime di principio
- Il sindacato di legittimità non consente una rivisitazione dei fatti o una diversa valutazione delle intercettazioni se la motivazione di merito è logica e congrua; le censure devono evidenziare manifesta illogicità o irragionevolezza per essere accolte.
- Per la configurazione dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) è sufficiente una struttura minima e stabile, la ripetizione delle condotte illecite, la presenza di prassi operative comuni e elementi materiali (stupefacenti, bilancini, cassa comune) che riscontrino le intercettazioni.
- La gravità indiziaria ai fini della custodia cautelare può essere ricavata dalla convergenza di intercettazioni, filmati e riscontri oggettivi (sequestri, ferite, direzione dei colpi): il giudice deve argomentare la connessione degli elementi ma non è tenuto a riscrivere la ricostruzione fornita dalla difesa.
- Per contrastare efficacemente provvedimenti cautelari in sede di legittimità conviene dimostrare omissioni specifiche nella motivazione, incoerenze manifeste o elementi nuovi che rendano irragionevole la valutazione di merito, e non limitarsi a una mera diversa interpretazione dei fatti.
- Il pericolo di reiterazione deve essere concreto e attuale; il giudice di merito deve motivare tale valutazione e la Corte di cassazione controlla la congruenza logico-giuridica della motivazione, non la fondatezza fattuale in senso pieno.
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