Regolamento (UE) 2021/1926
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1926 della Commissione del 5 novembre 2021 che riconosce i controlli di conformità alle norme di commercializzazione per gli ortofrutticoli effettuati dal Regno Unito e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento riconosce i controlli di conformità alle norme di commercializzazione per gli ortofrutticoli effettuati dal Regno Unito ai fini dell’importazione nell’Unione. Definisce l’autorità competente britannica e gli organismi di controllo per Inghilterra e Galles, Scozia e Irlanda del Nord, chiarendo il trattamento dell’Irlanda del Nord alla luce dell’accordo di recesso e del protocollo. Modifica inoltre l’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e abroga il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2020/2102.
Riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione per gli ortofrutticoli effettuati dal Regno Unito e aggiornamento dell’elenco dei paesi terzi riconosciuti nel regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Ambito di applicazione
Si applica ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione per gli ortofrutticoli effettuati dal Regno Unito prima dell’importazione nell’Unione europea. Rileva per gli operatori del settore ortofrutticolo e per le autorità/organismi di controllo del Regno Unito indicati nel regolamento. L’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 viene sostituito per includere il Regno Unito tra i paesi terzi riconosciuti, distinguendo tra Gran Bretagna e Irlanda del Nord; per l’Irlanda del Nord operano le specifiche regole richiamate dall’accordo di recesso e dal protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord.
Riconoscimento dei controlli di conformità del Regno Unito per gli ortofrutticoli
Il regolamento interviene nel quadro della disciplina UE sugli ortofrutticoli freschi e trasformati, e in particolare dell’articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che consente alla Commissione di riconoscere i controlli di conformità svolti da un paese terzo prima dell’importazione nell’Unione. La misura tiene conto del recesso del Regno Unito dall’Unione e della necessità di chiarire il regime applicabile, anche alla luce dell’accordo di recesso e del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama la precedente decisione di riconoscimento adottata con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2102, nonché le specificità derivanti dal protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord. In particolare, viene evidenziato che, pur applicandosi il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 anche nel e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, i riferimenti agli Stati membri non si estendono automaticamente al Regno Unito con riguardo al riconoscimento di valutazioni, certificati, approvazioni e autorizzazioni rilasciati da autorità o organismi del Regno Unito, salvo quanto previsto dal protocollo.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda esclusivamente i controlli di conformità alle norme di commercializzazione per gli ortofrutticoli effettuati dal Regno Unito prima dell’importazione nell’Unione. La disciplina si estende alla definizione dell’autorità competente e degli organismi di controllo per le diverse parti del Regno Unito: Inghilterra e Galles, Scozia e Irlanda del Nord. Nell’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 il Regno Unito viene inserito tra i paesi terzi riconosciuti, con distinzione tra Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
Autorità competente e organismi di controllo
Ai sensi dell’articolo 2, l’autorità competente britannica sotto la responsabilità della quale sono effettuati i controlli riconosciuti è il "Secretary of State for the Department for Environment, Food & Rural Affairs". Gli organismi di controllo designati sono:
- per l’Inghilterra e il Galles: "Horticulture Marketing Inspectorate";
- per la Scozia: "Scottish Government’s Horticulture and Marketing Unit";
- per l’Irlanda del Nord: "Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs".
Modifica dell’elenco dei paesi terzi riconosciuti
L’articolo 3 sostituisce l’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. L’allegato aggiornato elenca i paesi terzi i cui controlli di conformità sono stati riconosciuti ai sensi dell’articolo 15 e i prodotti interessati. Per il Regno Unito la voce è articolata in:
- Gran Bretagna;
- Irlanda del Nord, per la quale il richiamo alle disposizioni del protocollo specifica la particolare disciplina applicabile ai fini del regolamento.
L’allegato riporta inoltre gli altri paesi terzi già riconosciuti, tra cui Svizzera, Marocco, Sud Africa, Israele, India, Nuova Zelanda, Senegal, Kenya e Turchia, con la precisazione per Israele relativa all’esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967.
Abrogazione del regolamento precedente
Per ragioni di chiarezza e certezza del diritto, il regolamento abroga espressamente il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2102. Ne consegue che il nuovo testo sostituisce integralmente il precedente regime di riconoscimento per il Regno Unito.
Entrata in vigore e effetti
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento di esecuzione, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincola integralmente i suoi destinatari.
Disposizioni principali
Riconoscimento dei controlli di conformità
L’articolo 1 riconosce i controlli di conformità alle norme di commercializzazione per gli ortofrutticoli effettuati dal Regno Unito prima dell’importazione nell’Unione.
Autorità competente e organismi di controllo del Regno Unito
L’articolo 2 individua quale autorità competente il "Secretary of State for the Department for Environment, Food & Rural Affairs". Stabilisce inoltre gli organismi di controllo: per Inghilterra e Galles l’"Horticulture Marketing Inspectorate", per la Scozia la "Scottish Government’s Horticulture and Marketing Unit", e per l’Irlanda del Nord il "Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs".
Modifica dell’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011
L’articolo 3 sostituisce integralmente l’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, aggiornando l’elenco dei paesi terzi i cui controlli di conformità sono riconosciuti ai sensi dell’articolo 15 e i prodotti interessati.
Abrogazione del regolamento precedente
L’articolo 4 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2102, per ragioni di chiarezza e certezza del diritto.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 5 prevede che il regolamento entri in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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