Regolamento (UE) 2021/1907
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1907 della Commissione del 3 novembre 2021 recante modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna rapidamente la delimitazione geografica delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana nell’Unione, in risposta ai recenti sviluppi epidemiologici, in particolare a un nuovo focolaio in Polonia. La modifica riguarda l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, che disciplina le zone I, II e III da applicare nelle aree colpite o a rischio. L’obiettivo è ridurre il rischio di ulteriore diffusione della malattia mediante una nuova regionalizzazione dei territori interessati.
Modifica l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 aggiornando le zone soggette a restrizioni per la peste suina africana in vari Stati membri.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e alle aree territoriali elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, come sostituito dal presente atto, con particolare riferimento alle zone soggette a restrizioni I, II e III per la gestione della peste suina africana. Incide sugli operatori e sulle autorità competenti coinvolti nel movimento di suini detenuti e selvatici e dei relativi prodotti nelle aree interessate, nonché sui regimi di controllo e contenimento applicabili nei territori indicati. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 sulla peste suina africana
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1907 della Commissione interviene in modo puntuale sul sistema europeo di contenimento della peste suina africana, aggiornando l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. La modifica risponde all’evoluzione della situazione epidemiologica nell’Unione e, in particolare, al nuovo focolaio rilevato in Polonia nell’ottobre 2021, con l’obiettivo di adeguare senza ritardo le zone soggette a restrizioni e limitare il rischio di diffusione della malattia.
Contesto normativo e criteri di intervento
La base giuridica richiamata è il regolamento (UE) 2016/429, in particolare l’articolo 71, paragrafo 3, che consente l’adozione di misure speciali di controllo in materia di sanità animale. La Commissione ricorda che la regionalizzazione delle zone soggette a restrizioni deve poggiare su criteri epidemiologici, sul livello di rischio di propagazione, su principi scientifici e sugli orientamenti unionali concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi; devono inoltre essere considerate le norme internazionali dell’OIE e le giustificazioni fornite dalle autorità competenti nazionali.
Contenuto della modifica
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento (UE) 2021/605. Il nuovo allegato ridefinisce le aree classificate come zone soggette a restrizioni I, II e III, con elenchi molto dettagliati per singolo Stato membro e, all’interno di ciascuno, per regione, provincia, distretto, comune o porzione di territorio delimitata da infrastrutture viarie, corsi d’acqua o altri confini geografici.
Le zone interessate comprendono, tra le altre:
- zone I in Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia e Slovacchia;
- zone II in Bulgaria, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia e Slovacchia;
- zone III in Bulgaria, Italia, Lettonia, Polonia, Romania e Slovacchia.
Per l’Italia, la zona soggetta a restrizioni III corrisponde a tutto il territorio della Sardegna.
Focus sul caso polacco
Nei considerando la Commissione evidenzia il nuovo focolaio in suini detenuti nella regione della Santacroce in Polonia, in un’area non ancora ricompresa nell’elenco delle restrizioni. Tale evento è ritenuto indicativo di un aumento del rischio, tale da giustificare l’inclusione dell’area nella zona soggetta a restrizioni III e la definizione di una nuova zona soggetta a restrizioni I. Per effetto di ciò, la delimitazione delle aree polacche è stata riesaminata e aggiornata, anche per tenere conto della dinamica epidemiologica nelle aree circostanti.
Entrata in vigore e portata applicativa
L’articolo 2 stabilisce l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti immediati sulle aree territoriali elencate nell’allegato sostituito, determinando il quadro di restrizioni da applicare nei movimenti di animali e prodotti nelle zone interessate.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) 2021/605
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 con il testo allegato al presente regolamento, ridefinendo le zone soggette a restrizioni I, II e III per gli Stati membri interessati.
Motivazione epidemiologica e criteri di delimitazione
I considerando indicano che le modifiche si fondano sulla situazione epidemiologica della peste suina africana, sul livello di rischio di ulteriore diffusione, su principi scientificamente validi, sugli orientamenti dell’Unione concordati in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e sulle norme internazionali dell’OIE. Viene richiamato il recente focolaio in suini detenuti in Polonia, che giustifica la creazione o l’estensione di nuove zone soggette a restrizioni.
Nuove delimitazioni territoriali nelle zone I, II e III
L’allegato sostituito elenca in modo dettagliato, per Stato membro e per suddivisione amministrativa, le aree classificate come zone soggette a restrizioni I, II e III. Sono coinvolti, tra gli altri, Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Bulgaria, Italia e Romania, con specifiche delimitazioni territoriali talora riferite a comuni, distretti, province, regioni o porzioni di territorio delimitate da strade, fiumi e altri confini geografici.
Entrata in vigore e applicazione immediata
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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