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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1917

Regolamento (UE) 2021/1917 della Commissione del 3 novembre 2021 che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione della sostanza 2-(4-metilfenossi)-N-(1H-pirazol-3-il)-N-(tiofen-2-ilmetil)acetammide nell'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R1917

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 inserendo nell’elenco dell’Unione una nuova sostanza aromatizzante, la 2-(4-metilfenossi)-N-(1H-pirazol-3-il)-N-(tiofen-2-ilmetil)acetammide (FL 16.133). L’autorizzazione deriva dal parere favorevole dell’EFSA, che ha ritenuto la sostanza sicura entro specifici limiti di uso e soltanto in alimenti opachi e confezionati al riparo dalla luce. Sono inoltre previste restrizioni alla vendita ai consumatori finali e obblighi di etichettatura supplementare per prevenire fenomeni di fotolisi.

Modifica l'elenco UE delle sostanze aromatizzanti per autorizzare la sostanza 2-(4-metilfenossi)-N-(1H-pirazol-3-il)-N-(tiofen-2-ilmetil)acetammide (FL 16.133) con condizioni d'uso e di etichettatura specifiche.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore alimentare che immettono sul mercato e utilizzano aromi e sostanze aromatizzanti negli e sugli alimenti nell'Unione europea. Riguarda in particolare la sostanza FL 16.133, autorizzata solo per le categorie di alimenti elencate nell'allegato e solo alle condizioni ivi indicate, con esclusione della vendita ai consumatori finali. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Autorizzazione di una nuova sostanza aromatizzante nell’Unione

Il regolamento modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 per includere la sostanza 2-(4-metilfenossi)-N-(1H-pirazol-3-il)-N-(tiofen-2-ilmetil)acetammide, identificata come FL 16.133, nell’elenco UE delle sostanze aromatizzanti autorizzate. La misura si fonda sulla procedura uniforme prevista dal regolamento (CE) n. 1331/2008 e sul parere dell’EFSA, che ha ritenuto l’uso della sostanza sicuro entro limiti e condizioni d’impiego specifici.

Origine della misura e valutazione di sicurezza

La Commissione precisa che l’elenco dell’Unione delle sostanze aromatizzanti è contenuto nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 ed è aggiornabile su iniziativa della Commissione o su domanda di uno Stato membro o di un soggetto interessato. La domanda relativa alla FL 16.133 è stata presentata il 7 dicembre 2015 e trasmessa all’Autorità europea per la sicurezza alimentare. Nel parere del 12 settembre 2018, l’EFSA ha concluso che l’impiego della sostanza non desta preoccupazioni per la sicurezza se limitato ai livelli massimi specificati per diverse categorie alimentari; ha tuttavia evidenziato che tale conclusione non vale per bevande non opache, nelle quali la sostanza potrebbe subire fotolisi.

Ambito materiale e categorie di alimenti interessate

L’autorizzazione riguarda esclusivamente alimenti opachi e confezionati in imballaggi o recipienti opachi. Le categorie interessate e i rispettivi limiti sono:

  • categoria 1.4: prodotti opachi aromatizzati a base di latte fermentato, compresi i prodotti trattati termicamente, fino a 3 mg/kg;
  • categoria 3.0: gelati commestibili opachi, compresi i sorbetti, fino a 3 mg/kg;
  • categoria 5.1: prodotti opachi di cacao e di cioccolato, compresi imitazioni e succedanei, fino a 15 mg/kg;
  • categoria 5.2: prodotti di confetteria, comprese caramelle dure e gommose e torroni, diversi da quelli delle categorie 05.1, 05.3 e 05.4, fino a 15 mg/kg;
  • categoria 5.3: gomme da masticare opache, fino a 150 mg/kg;
  • categoria 5.4: decorazioni opache, ricoperture non a base di frutta e salse dolci, fino a 15 mg/kg;
  • categoria 12.5: zuppe, minestre e brodi opachi, fino a 3 mg/kg;
  • categoria 12.6: salse opache e prodotti simili, fino a 15 mg/kg;
  • categoria 14.1.4: bevande aromatizzate opache, limitatamente alle bevande a base di latte e derivati, fino a 3 mg/kg;
  • categoria 16: dessert opachi, esclusi i prodotti delle categorie 1, 3 e 4, fino a 3 mg/kg.

Divieto di vendita al consumatore finale

Il regolamento esclude espressamente la vendita della sostanza aromatizzante ai consumatori finali. Tale divieto è formulato sia nell’articolo 2 sia nell’allegato, coerentemente con la natura tecnica e industriale della sostanza autorizzata.

Etichettatura e precauzioni contro la fotolisi

Poiché la sostanza presenta proprietà modificative degli aromi e può essere soggetta a fotolisi, il regolamento impone obblighi informativi aggiuntivi. Oltre alle prescrizioni generali dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1334/2008 per gli aromi non destinati alla vendita ai consumatori finali, l’etichettatura degli imballaggi o recipienti deve riportare:

  • “Contiene la sostanza FL 16.133. Tenere al riparo dalla luce per evitare fenomeni di fotolisi.”;
  • l’avvertenza “Conservare al riparo dalla luce.” Inoltre, i recipienti devono essere opachi.

Dati identificativi della sostanza

L’allegato riporta per la sostanza autorizzata il numero FL 16.133, il numero CAS 1374760-95-8 e una purezza minima del 99% misurata come area del picco (UPLC-UV, 254 nm). Tali elementi sono rilevanti per l’identificazione della sostanza e per il controllo della conformità.

Entrata in vigore e natura giuridica

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per gli atti regolamentari dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Inserimento nell’elenco UE delle sostanze aromatizzanti

L’articolo 1 modifica l’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 per inserire la sostanza FL 16.133 nell’elenco dell’Unione delle sostanze aromatizzanti autorizzate.

Condizioni d’uso e limiti per categorie di alimenti

L’allegato autorizza l’uso della sostanza solo in specifiche categorie di alimenti opachi confezionati in imballaggi/recipienti opachi, con limiti massimi di impiego: 3 mg/kg per prodotti lattiero-caseari fermentati opachi (cat. 1.4), gelati commestibili opachi e sorbetti (cat. 3.0), zuppe/minestre/brodi opachi (cat. 12.5), bevande aromatizzate opache a base di latte e derivati (cat. 14.1.4), dessert opachi (cat. 16); 15 mg/kg per prodotti opachi di cacao e cioccolato (cat. 5.1), confetteria (cat. 5.2), decorazioni/ricoperture e salse dolci opache (cat. 5.4), salse opache e prodotti simili (cat. 12.6); 150 mg/kg per gomme da masticare opache (cat. 5.3).

Divieto di vendita al consumatore finale

L’articolo 2 dispone che la vendita della sostanza aromatizzante FL 16.133 ai consumatori finali non è autorizzata. La medesima limitazione è ribadita nell’allegato.

Obblighi di etichettatura e avvertenze

L’articolo 3 impone, oltre alle prescrizioni generali dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1334/2008, un’informazione supplementare in etichetta: “Contiene la sostanza FL 16.133. Tenere al riparo dalla luce per evitare fenomeni di fotolisi.”. È inoltre richiesta l’avvertenza “Conservare al riparo dalla luce.” e, nell’allegato, si precisa che i recipienti devono essere opachi.

Specifiche della sostanza

L’allegato indica la sostanza autorizzata con numero FL 16.133, numero CAS 1374760-95-8 e purezza minima del 99% (area del picco, UPLC-UV, 254 nm).

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 4 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarearomi alimentarietichettatura alimentaremercato interno

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