Regolamento (UE) 2021/1909
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1909 del Consiglio del 4 novembre 2021 che attua l'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2021/1909 aggiorna l'elenco delle persone soggette a misure restrittive in relazione alla Libia, inserendo una nuova persona nell'allegato II del regolamento (UE) 2016/44. L'intervento discende da una decisione del comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 25 ottobre 2021. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Modifica l'allegato II del regolamento (UE) 2016/44 per inserire una persona nell'elenco delle misure restrittive connesse alla situazione in Libia.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea ed è direttamente applicabile; incide sui soggetti e sulle entità già sottoposti alle misure restrittive previste dal regolamento (UE) 2016/44. In concreto, l'effetto è l'aggiunta di una persona fisica all'elenco dell'allegato II, con conseguente applicazione delle misure di divieto di viaggio e congelamento dei beni richiamate dalla risoluzione ONU 1970 (2011).
Modifica delle misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1909 interviene sul regime sanzionatorio unionale relativo alla Libia, aggiornando l'allegato II del regolamento (UE) 2016/44. L'atto recepisce a livello UE una nuova designazione disposta dal comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 25 ottobre 2021, nell'ambito del quadro sanzionatorio fondato sulla risoluzione 1970 (2011).
Contesto e finalità
Dal preambolo emerge che il Consiglio ha ritenuto opportuno adeguare l'elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive in conseguenza della decisione ONU. Il regolamento è quindi uno strumento di aggiornamento puntuale dell'allegato nominativo, senza introdurre un nuovo regime autonomo, ma facendo confluire nel diritto dell'Unione la designazione già effettuata in sede internazionale.
Ambito di applicazione
L'atto riguarda gli Stati membri dell'Unione, ai quali si applica direttamente. Sul piano materiale, incide esclusivamente sull'elenco delle persone soggette a misure restrittive ai sensi del regolamento (UE) 2016/44, con effetti su divieto di viaggio e congelamento dei beni per il soggetto inserito nell'allegato II.
Contenuto dell'inserimento nell'allegato
L'allegato del regolamento aggiunge la persona identificata come Osama Al Kuni Ibrahim, con vari alias, nato il 4 aprile 1976 a Tripoli e cittadino libico, residente a Zawiya. La scheda lo qualifica come gestore del centro di detenzione al-Nasr a Zawiya e precisa che l'inserimento nell'elenco è avvenuto il 25 ottobre 2021.
Ragioni della designazione
La motivazione riportata nell'allegato è particolarmente rilevante: la persona interessata, in qualità di gestore di fatto del centro di detenzione al-Nasr, avrebbe commesso o sostenuto, direttamente e/o tramite subordinati, atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani applicabile o che costituiscono abusi dei diritti umani in Libia. È inoltre indicato che avrebbe agito per conto, a nome o sotto la direzione di due soggetti già inseriti in elenco, Mohamed Kashlaf (LYi.025) e Abdulrahman al Milad (LYi.026), collegati alla rete di Zawiya e alla tratta di esseri umani.
Misure richiamate
Nel testo dell'allegato sono espressamente richiamati i punti 15 e 17 della risoluzione 1970, che comportano il divieto di viaggio e il congelamento dei beni. Vengono inoltre richiamati il punto 11, lettere a) ed f), della risoluzione 2213 (2015) e il punto 11 della risoluzione 2441 (2018), come basi ulteriori della designazione.
Entrata in vigore
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore nel giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'allegato II del regolamento (UE) 2016/44
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato II del regolamento (UE) 2016/44 secondo quanto indicato nell'allegato del regolamento di esecuzione. L'effetto sostanziale è l'inserimento di una persona fisica nell'elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive.
Base fattuale dell'inserimento nell'elenco
Il considerando richiama la decisione del 25 ottobre 2021 del comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito ai sensi della risoluzione 1970 (2011), che ha aggiunto una persona all'elenco dei soggetti designati. Il regolamento UE recepisce tale aggiornamento a livello unionale.
Identificazione del soggetto inserito
Nell'allegato è inserita la persona Osama Al Kuni Ibrahim, alias indicati, nato il 4 aprile 1976 a Tripoli (Libia), cittadino libico, con indirizzo a Zawiya (Libia), qualificato come gestore del centro di detenzione al-Nasr a Zawiya. La scheda segnala anche il suo inserimento nell'elenco il 25 ottobre 2021.
Motivazione e misure collegate
L'allegato indica che la persona inserita ha commesso o sostenuto atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o costituiscono abusi dei diritti umani in Libia, agendo anche per conto o sotto la direzione di soggetti già designati e legati alla rete di Zawiya. Sono richiamate le misure di divieto di viaggio e congelamento dei beni previste dalle pertinenti risoluzioni ONU.
Entrata in vigore e efficacia diretta
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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