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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1922

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1922 della Commissione del 4 novembre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1517 della Commissione recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) 2018/581 del Consiglio recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune su alcune merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili

Normativa europea32021R1922

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1922 aggiorna il quadro applicativo della sospensione temporanea dei dazi autonomi su alcune merci aeronautiche. In particolare, riconosce come equivalente al modulo 1 AESA anche il certificato "CAA Form 1" rilasciato dalla Civil Aviation Authority del Regno Unito e inserisce tale documento nell’elenco dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1517. La modifica opera con efficacia dal 1º gennaio 2021 per garantire certezza del diritto agli operatori economici e si applica in tutti gli Stati membri.

Modifica l’elenco dei certificati equivalenti ai fini della sospensione dei dazi autonomi su talune merci destinate ad aeromobili, includendo il certificato "CAA Form 1" rilasciato dalla Civil Aviation Authority del Regno Unito.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori economici dell’Unione che importano merci destinate a essere incorporate o utilizzate in aeromobili e che intendono beneficiare della sospensione temporanea dei dazi autonomi prevista dal regolamento (UE) 2018/581. L’intervento riguarda in particolare la documentazione doganale/certificativa riconosciuta come equivalente al certificato di riammissione in servizio, modulo 1 AESA, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1517. L’effetto è rilevante per i certificati CAA Form 1 rilasciati dalla CAA del Regno Unito, con applicazione retroattiva dal 1º gennaio 2021; non sono previste altre esclusioni specifiche nel testo fornito.

Modifica del regime di equivalenza dei certificati per merci aeronautiche

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1922 interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2018/1517, che detta le modalità di applicazione di alcune disposizioni del regolamento (UE) 2018/581 sulla sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per talune merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili. L’intervento è motivato dall’entrata in vigore dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito e dall’esigenza di assicurare continuità e certezza giuridica agli operatori economici.

Quadro normativo e finalità

Il regolamento (UE) 2018/581 consente la sospensione temporanea dei dazi autonomi su specifiche merci aeronautiche, subordinandola al rispetto di determinate condizioni documentali. Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1517 individua, tra l’altro, i certificati ritenuti equivalenti al certificato di riammissione in servizio, modulo 1 AESA, utilizzabili dagli operatori dell’Unione in sede di importazione in regime di sospensione.

Riconoscimento del certificato CAA Form 1 del Regno Unito

Alla luce della cooperazione in materia di sicurezza aerea prevista dall’accordo UE-Regno Unito, il regolamento considera equivalenti i certificati "CAA Form 1" rilasciati dalla Civil Aviation Authority del Regno Unito. Per effetto della modifica dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1517, tali certificati sono inseriti nell’elenco dei documenti accettati come equivalenti al modulo 1 AESA.

Condizioni materiali di applicazione

Il testo specifica che i certificati CAA Form 1 rilasciati dalla CAA per prodotti sviluppati e certificati prima del 31 dicembre 2020 sono sufficienti affinché le merci elencate nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1517 possano beneficiare della sospensione dei dazi all’importazione prevista dall’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/581. Il riferimento temporale al 31 dicembre 2020 delimita l’ambito dei prodotti/certificati interessati dal riconoscimento.

Entrata in vigore e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente dal 1º gennaio 2021. La retroattività è espressamente giustificata dall’esigenza di tutelare la certezza del diritto per gli operatori economici. L’atto è inoltre direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Inserimento del certificato CAA Form 1 nell’allegato II

L’articolo 1 modifica l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1517 aggiungendo una nuova riga per la "United Kingdom Civil Aviation Authority" e per il certificato di riammissione in servizio "CAA Form 1 (Modulo CAA 1)". Tale certificato è quindi considerato equivalente al certificato di riammissione in servizio, modulo 1 AESA, ai fini dell’importazione in regime di sospensione.

Riconoscimento dell’equivalenza per il Regno Unito

Il regolamento si fonda sull’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito e sulle disposizioni dell’allegato 30 "Aeronavigabilità e certificazione ambientale", in particolare l’articolo 15, lettera a), e l’articolo 21, paragrafi 1 e 2. I certificati CAA Form 1 rilasciati dalla CAA per prodotti sviluppati e certificati prima del 31 dicembre 2020 sono considerati sufficienti per consentire alle merci elencate nell’allegato I del regolamento (UE) 2018/1517 di beneficiare della sospensione dei dazi all’importazione ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/581.

Applicazione retroattiva e urgenza

L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1º gennaio 2021. La retroattività è giustificata dal considerando relativo alla certezza del diritto per gli operatori economici.

Natura vincolante e applicazione generale

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, secondo la formula conclusiva standard dell’atto.

Come è indicizzato

Materiedazi doganalidoganetrasporti aereirelazioni commerciali ue-regno unito

Testo integrale

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