Regolamento (UE) 2021/1925
Regolamento (UE) 2021/1925 della Commissione del 5 novembre 2021 che modifica alcuni allegati del regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le prescrizioni per l’immissione sul mercato di determinati prodotti a base di insetti e l’adattamento di un metodo di contenimento (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro applicativo del regolamento (UE) n. 142/2011 per rispondere allo sviluppo del settore degli insetti e per armonizzare a livello UE la gestione del frass. Introduce una definizione normativa di "frass", ne disciplina l’immissione sul mercato, estende un metodo di contenimento a carcasse di pollame e lagomorfi e autorizza il baco da seta tra le specie utilizzabili per proteine animali trasformate destinate ai mangimi. Contemporaneamente, adegua alcuni riferimenti al Regno Unito alla luce del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord e aggiorna una tabella sugli stabilimenti e punti di ingresso relativi alla gelatina fotografica.
Modifica alcuni allegati del regolamento (UE) n. 142/2011 introducendo la nozione di "frass", estendendo taluni metodi di contenimento a nuove specie animali e autorizzando i bachi da seta per la produzione di proteine animali trasformate, oltre ad adeguare riferimenti legati all’Irlanda del Nord e alle importazioni di gelatina fotografica.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e alle autorità competenti nel settore dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati non destinati al consumo umano, con particolare riguardo alla produzione, trasformazione, immissione sul mercato ed esportazione di prodotti derivati ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 e del regolamento (UE) n. 142/2011. Riguarda in modo specifico il commercio e il trattamento del frass, i metodi di contenimento di carcasse di animali d’allevamento non ruminanti, la produzione di proteine animali trasformate da insetti, nonché alcune discipline di importazione di gelatina fotografica. Include adeguamenti territoriali connessi all’Irlanda del Nord; prevede inoltre un periodo transitorio per gli operatori in Stati membri che applicano misure nazionali sul frass fino all'8 novembre 2022.
Modifica di alcuni allegati del regolamento (UE) n. 142/2011 per i prodotti a base di insetti e il metodo di contenimento
Il regolamento interviene sul regolamento (UE) n. 142/2011, che detta norme sanitarie e di polizia sanitaria per l’immissione sul mercato e l’esportazione di prodotti derivati di origine animale non destinati al consumo umano. L’intervento risponde, in particolare, alla crescita del settore degli insetti, all’esigenza di armonizzare la disciplina del frass nell’Unione e alla necessità di adeguare talune disposizioni al quadro dell’Irlanda del Nord dopo il recesso del Regno Unito.
Ambito e finalità della modifica
Le modifiche riguardano gli allegati I, IX, X, XI e XIV del regolamento (UE) n. 142/2011. Il fondamento giuridico è il regolamento (CE) n. 1069/2009, richiamato dalla Commissione per l’adozione di norme di applicazione in materia di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati. Il regolamento è quindi di interesse per gli operatori del settore dei sottoprodotti, per i mangimisti, per gli stabilimenti di trasformazione e per le autorità veterinarie e competenti degli Stati membri.
Definizione di frass
Nell’allegato I viene inserita una definizione espressa di "frass". Si tratta di una miscela di:
- escrementi derivati da insetti d’allevamento,
- substrato alimentare,
- parti di insetti d’allevamento,
- uova morte.
La definizione include un limite quantitativo per gli insetti d’allevamento morti: non più del 5 % in volume e non più del 3 % in peso. La scelta di tipizzare il frass consente di allineare il relativo trattamento giuridico a quello già previsto per lo stallatico trasformato.
Metodi di contenimento e smaltimento di carcasse di animali d’allevamento
Nell’allegato IX, capo V, sezione 2, il regolamento aggiorna i metodi di contenimento autorizzati per carcasse di animali d’allevamento non ruminanti.
Per il processo di maturazione aerobica e stoccaggio con successivo incenerimento o coincenerimento, l’elenco degli Stati membri interessati resta limitato a Francia, Irlanda, Lettonia e Portogallo; il testo precisa tuttavia che, ai fini dell’allegato, il riferimento agli Stati membri si intende esteso anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.
Per il processo di idrolisi con successivo smaltimento, la novità principale è l’estensione dell’ambito soggettivo e oggettivo:
- il metodo può essere impiegato in Irlanda, Spagna, Lettonia, Portogallo e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord;
- le materie prime ammesse sono materiali di categoria 2 di cui all’articolo 9, lettera f), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1069/2009, e materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, lettera h), dello stesso regolamento;
- il metodo è applicabile esclusivamente allo smaltimento di animali della specie suina, di pollame o di lagomorfi d’allevamento provenienti dalla stessa azienda;
- l’azienda non deve essere soggetta a un divieto dovuto a focolaio sospetto o confermato di una grave malattia trasmissibile che colpisca tali animali;
- gli animali non devono essere stati uccisi a fini di controllo delle malattie.
Insetti autorizzati per la produzione di proteine animali trasformate
Nell’allegato X, capo II, sezione 1, lettera A, punto 2, viene aggiunto il baco da seta (Bombyx mori) all’elenco delle specie autorizzate per la produzione di proteine animali trasformate destinate alla fabbricazione di mangimi per animali d’allevamento. Il considerando richiama il parere scientifico EFSA del 2015, evidenziando che il baco da seta si alimenta esclusivamente con foglie di gelso e non presenta il rischio di contaminazione da mangimi di origine animale, non autorizzati per l’alimentazione degli insetti.
Immissione sul mercato del frass
L’allegato XI, capo I, sezione 2, viene riformulato per includere espressamente il frass insieme al guano di pipistrelli, allo stallatico trasformato e ai prodotti derivati dallo stallatico trasformato.
L’immissione sul mercato di guano di pipistrelli, stallatico trasformato e prodotti derivati continua a essere subordinata alle condizioni indicate nelle lettere da a) a e) della sezione. Per il guano di pipistrelli è inoltre richiesta l’approvazione dello Stato membro di destinazione ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009.
Per il frass, invece, il regolamento stabilisce che l’immissione sul mercato è subordinata alle condizioni di cui alle lettere a), b), d) ed e) della stessa sezione. Il considerando precisa che gli Stati membri che applicano attualmente misure nazionali sulla trasformazione del frass devono allinearsi al metodo armonizzato previsto dall’allegato XI, con un periodo transitorio di 12 mesi.
Adeguamenti connessi all’Irlanda del Nord e importazioni di gelatina fotografica
Il regolamento apporta anche correzioni di coordinamento derivanti dall’accordo di recesso del Regno Unito e dal protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord. In particolare, i riferimenti al Regno Unito vengono soppressi o sostituiti nei punti pertinenti degli allegati IX e XIV, in modo da riferirli al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.
Nell’allegato XIV, capo II, sezione 11, tabella 3, la disciplina sulle importazioni di gelatina fotografica viene sostituita con una nuova tabella che aggiorna:
- il paese terzo di origine;
- gli impianti di origine;
- lo Stato membro di destinazione;
- il posto di ispezione frontaliero del primo punto d’ingresso nell’Unione.
Entrata in vigore e disciplina transitoria
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. In via transitoria, gli operatori riconosciuti o registrati in uno Stato membro che applica misure nazionali per la trasformazione del frass possono continuare ad applicarle fino all'8 novembre 2022 per l’immissione sul mercato del frass nello Stato membro interessato.
Disposizioni principali
Introduzione della definizione di frass
Nell’allegato I del regolamento (UE) n. 142/2011 viene inserita la definizione di "frass" come miscela di escrementi derivati da insetti d’allevamento, substrato alimentare, parti di insetti d’allevamento e uova morte, con un contenuto di insetti d’allevamento morti non superiore al 5 % in volume e non superiore al 3 % in peso.
Estensione dei metodi di contenimento nell’allegato IX
Nel capo V, sezione 2, dell’allegato IX: il processo di maturazione aerobica e stoccaggio con successivo incenerimento o coincenerimento resta applicabile in Francia, Irlanda, Lettonia, Portogallo e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord; il processo di idrolisi con successivo smaltimento viene esteso anche a carcasse di pollame e lagomorfi d’allevamento, oltre che ai suini, in Irlanda, Spagna, Lettonia, Portogallo e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord. Sono precisate le categorie di materiali utilizzabili e le condizioni di azienda d’origine e di assenza di divieti sanitari.
Autorizzazione del baco da seta per le proteine animali trasformate
Nell’allegato X, capo II, sezione 1, lettera A, punto 2, viene aggiunto il baco da seta (Bombyx mori) all’elenco delle specie di insetti autorizzate per la produzione di proteine animali trasformate destinate alla fabbricazione di mangimi per animali d’allevamento.
Applicazione delle regole sul frass all’immissione sul mercato
Nell’allegato XI, capo I, sezione 2, il titolo viene esteso a includere anche il frass. L’immissione sul mercato di guano di pipistrelli, stallatico trasformato e prodotti derivati resta subordinata alle condizioni indicate nelle lettere da a) a e); per il guano di pipistrelli continua a essere richiesta anche l’approvazione dello Stato membro di destinazione ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009. Per il frass si applicano le condizioni di cui alle lettere a), b), d) ed e).
Adeguamento dei riferimenti all’Irlanda del Nord e tabella sulle importazioni
Nell’allegato IX e nell’allegato XIV vengono soppressi o sostituiti i riferimenti al Regno Unito in quanto Stato membro, sostituendoli con il riferimento al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, in coerenza con il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord. Nell’allegato XIV, capo II, sezione 11, la tabella 3 sulle importazioni di gelatina fotografica viene sostituita con una nuova tabella che aggiorna i Paesi terzi di origine, gli impianti di origine, lo Stato membro di destinazione e il posto di ispezione frontaliero del primo punto d’ingresso nell’Unione.
Periodo transitorio per le misure nazionali sul frass
Gli operatori riconosciuti o registrati in uno Stato membro che applica misure nazionali per la trasformazione del frass possono continuare ad applicare tali misure nazionali per l’immissione sul mercato del frass nello Stato membro interessato fino all'8 novembre 2022.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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