Regolamento (UE) 2017/1184
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e la comunicazione dei prezzi di mercato di talune categorie di carcasse e di animali vivi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce le modalità operative per applicare le tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e per rilevare e comunicare i relativi prezzi di mercato. Disciplina inoltre i controlli in loco, i requisiti minimi delle verifiche, la comunicazione dei risultati della classificazione ai fornitori e il sistema di controllo dell’Unione. Contiene regole tecniche sui coefficienti correttori, sulle categorie e classi di riferimento e sulle modalità di calcolo e notifica dei prezzi settimanali.
Modalità di applicazione per la classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e per la rilevazione e comunicazione dei prezzi di mercato di carcasse e animali vivi nel quadro dell’OCM unica.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, ai macelli, alle agenzie responsabili della classificazione, agli addetti qualificati, agli organismi indipendenti incaricati dei controlli in loco, nonché ai soggetti che rilevano e comunicano i prezzi di mercato per carcasse e animali vivi nei settori bovino, suino e ovino. Riguarda in particolare la classificazione di bovini di età non inferiore a otto mesi, suini e ovini, la rilevazione dei prezzi di carcasse di bovini, suini e ovini e di taluni animali vivi (vitelli maschi, bovini magri, suinetti). Si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal 11 luglio 2018; il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Prevede disposizioni specifiche per il Regno Unito, diviso ai fini della rilevazione dei prezzi in almeno due regioni (Gran Bretagna e Irlanda del Nord).
Modalità di applicazione per la classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e per la rilevazione dei prezzi di mercato
Il regolamento disciplina il funzionamento operativo delle tabelle unionali di classificazione delle carcasse nel settore delle carni bovine, suine e ovine, nonché la comunicazione e la comparabilità dei prezzi di mercato delle carcasse e di taluni animali vivi. Il testo si inserisce nel quadro del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento (UE) n. 1306/2013, con l’obiettivo di assicurare uniformità applicativa, trasparenza nei confronti dei fornitori e dati di mercato affidabili nell’Unione.
Ambito e finalità
Le norme riguardano i macelli, le agenzie di classificazione, gli addetti qualificati, gli organismi indipendenti di controllo e i soggetti incaricati della rilevazione dei prezzi. Il regolamento copre la classificazione delle carcasse di bovini di età non inferiore a otto mesi, suini e ovini, oltre alla rilevazione dei prezzi di mercato di carcasse di bovini, suini, bovini di età inferiore a otto mesi, ovini di età inferiore a dodici mesi e di alcuni animali vivi (vitelli maschi, bovini magri e suinetti di circa 25 kg).
Comunicazione dei risultati della classificazione
L’articolo 1 impone ai macelli, alle agenzie responsabili della classificazione e agli addetti qualificati di comunicare al fornitore il risultato della classificazione degli animali consegnati alla macellazione. La comunicazione, cartacea o elettronica, deve indicare per ogni carcassa:
- il risultato della classificazione tramite lettere e cifre corrispondenti alle tabelle dell’allegato IV del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- il peso della carcassa determinato ai sensi dell’articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2017/1182, specificando se peso a caldo o a freddo;
- la presentazione della carcassa al momento della pesatura e della classificazione al gancio;
- l’eventuale uso di una tecnica di classificazione automatizzata.
Gli Stati membri possono chiedere che la comunicazione includa anche le sottoclassi, se disponibili.
Controlli in loco sulla classificazione
L’articolo 2 prevede controlli in loco in tutti i macelli soggetti a classificazione obbligatoria. Tali controlli devono essere effettuati senza preavviso da un organismo indipendente dai macelli, dalle agenzie responsabili della classificazione e dagli addetti qualificati; l’esigenza di indipendenza non vale se il controllo è svolto dalle autorità competenti dello stesso Stato membro. Quando l’organismo di controllo non dipende dall’autorità competente, quest’ultima deve almeno una volta l’anno verificare fisicamente che i controlli siano correttamente eseguiti.
Requisiti minimi dei controlli e valutazione del rischio
L’articolo 3 distingue due ipotesi. Se lo Stato membro adotta una valutazione dei rischi, frequenza dei controlli e numero minimo di carcasse da esaminare sono determinati sulla base di tale valutazione, tenendo conto in particolare del numero di capi abbattuti e degli esiti dei controlli precedenti. In assenza di valutazione del rischio, il regolamento fissa minimi vincolanti:
- almeno due controlli ogni tre mesi nei macelli che abbattono almeno 150 bovini di età non inferiore a otto mesi come media settimanale annua, con almeno 40 carcasse controllate per visita o tutte le carcasse se disponibili in numero inferiore;
- almeno due controlli ogni tre mesi nei macelli che abbattono almeno 500 suini come media settimanale annua;
- per i macelli con volumi inferiori o per i macelli che classificano ovini, gli Stati membri stabiliscono frequenza e numero minimo delle carcasse.
I controlli verificano in particolare la categoria delle carcasse di bovini e ovini, la classificazione, la pesatura e la bollatura, l’accuratezza dei metodi automatizzati, la presentazione delle carcasse, eventuali prove funzionali giornaliere e i rapporti di controllo giornalieri previsti dal regolamento delegato (UE) 2017/1182.
Relazioni e conseguenze delle irregolarità
Ai sensi dell’articolo 4, l’autorità competente deve redigere e conservare le relazioni sui controlli. Se emergono numerosi errori o non conformità, le licenze o le autorizzazioni relative agli addetti qualificati o ai sistemi di classificazione automatizzata possono essere revocate. In caso di errore sulla categoria, sulla conformazione o sullo stato di ingrassamento, l’organismo di controllo può chiedere la correzione sulla bolla della carcassa e nella relativa documentazione.
Presentazione delle carcasse e coefficienti correttori
L’articolo 5 affronta il tema della presentazione della carcassa al momento della pesatura e della classificazione. Se la presentazione effettiva differisce da quella di riferimento, il peso a caldo deve essere rettificato mediante coefficienti correttori. Per suini, bovini di età inferiore a otto mesi e ovini tali coefficienti sono fissati dagli Stati membri; per i bovini di età non inferiore a otto mesi sono invece indicati nell’allegato del regolamento.
Le rettifiche possono essere effettuate su base nazionale se uniformi nel territorio dello Stato membro, oppure per singolo macello se variano da impianto a impianto.
Divisione territoriale e classi di mercato
L’articolo 6 consente agli Stati membri di considerare il proprio territorio come una sola regione o di suddividerlo in più regioni, tenendo conto delle dimensioni territoriali, di eventuali suddivisioni amministrative e delle variazioni geografiche dei prezzi. Per il Regno Unito, ai fini della rilevazione dei prezzi delle carcasse di bovini, il regolamento richiede almeno due regioni: Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
Gli articoli 7, 9 e 11 definiscono le classi di riferimento per la rilevazione dei prezzi:
- per i bovini di età non inferiore a otto mesi, classi di conformazione e ingrassamento differenziate per categoria e fascia di età;
- per i suini, classi di peso delle carcasse pari o superiori a 60 kg ma inferiori a 120 kg, e pari o superiori a 120 kg ma inferiori a 180 kg;
- per gli ovini di età inferiore a dodici mesi, distinzione tra agnelli leggeri sotto i 13 kg e agnelli pesanti pari o superiori a 13 kg.
Soggetti tenuti a rilevare i prezzi di mercato
Per le carcasse di bovini di età non inferiore a otto mesi, l’articolo 8 individua come soggetti rilevatori i gestori di macelli che abbattano annualmente almeno 20.000 capi e le persone fisiche o giuridiche che inviino annualmente alla macellazione almeno 10.000 bovini; sotto tali soglie possono essere designati dallo Stato membro altri soggetti. Gli Stati membri devono inoltre garantire che i prezzi siano rilevati per almeno il 25% delle macellazioni nelle regioni che coprono almeno il 75% delle macellazioni nazionali e per almeno il 30% dei bovini macellati nel territorio nazionale.
Per le carcasse di suini e bovini di età inferiore a otto mesi, per gli ovini di età inferiore a dodici mesi e per gli animali vivi, la rilevazione avviene in mercati rappresentativi da parte dello Stato membro o di soggetti da esso designati.
Metodo di calcolo dei prezzi e trattamento degli acquisti forfettari
L’articolo 13 stabilisce che, in assenza di rilevazione nei mercati rappresentativi o da parte dei soggetti indicati agli articoli 10, 11 e 12, i prezzi sono rilevati da camere dell’agricoltura, centri di quotazione, cooperative agricole o sindacati degli agricoltori. È possibile, inoltre, utilizzare i prezzi determinati da un comitato regionale composto in modo equilibrato da acquirenti e venditori, se lo Stato membro lo ha istituito per la regione interessata.
Se oltre il 35% del totale dei bovini di età non inferiore a otto mesi macellati in uno Stato membro è rappresentato da acquisti pagati forfettariamente, lo Stato membro può fissare criteri per escludere dal calcolo le partite che influenzino sproporzionatamente i prezzi. Se tali acquisti rappresentano meno del 35%, lo Stato membro può decidere di non considerarli nel calcolo dei prezzi. In questi casi, l’autorità competente calcola un prezzo nazionale rappresentativo per ciascuna classe, tenendo conto dei coefficienti previsti dal regolamento delegato (UE) 2017/1182 e dall’articolo 5 del presente regolamento.
Comunicazione dei prezzi all’autorità competente e alla Commissione
L’articolo 14 prevede che i prezzi rilevati nel periodo da lunedì a domenica siano comunicati all’autorità competente entro il termine fissato dallo Stato membro, oppure resi disponibili presso il macello o i locali del soggetto rilevatore. L’articolo 15 stabilisce che la comunicazione alla Commissione e le notifiche si effettuano secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185, salvo alcune notifiche specifiche previste dal regolamento delegato (UE) 2017/1182. I prezzi notificati si riferiscono sempre alla settimana precedente.
Comitato di controllo dell’Unione e ispezioni in loco
Il capo III istituisce il comitato di controllo dell’Unione, incaricato delle ispezioni in loco sulla corretta applicazione delle tabelle di classificazione, sulla rilevazione dei prezzi e, per le carni bovine, anche sulla classificazione, identificazione e bollatura nell’ambito degli acquisti all’intervento pubblico. Il comitato è composto da tre esperti della Commissione, uno dei quali presiede, un esperto dello Stato membro interessato e otto esperti degli altri Stati membri. Gli esperti devono essere indipendenti e competenti; non possono utilizzare a fini personali o divulgare le informazioni acquisite.
Le ispezioni si svolgono presso macelli, mercati delle carni, centri di intervento, centri di quotazione e servizi centrali e regionali responsabili dell’applicazione delle disposizioni. Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione, almeno 60 giorni prima, un programma indicativo delle ispezioni. La Commissione può chiedere modifiche e informa gli Stati membri delle variazioni del programma e del suo svolgimento.
Relazioni sulle ispezioni e follow-up
Alla fine di ogni visita, il comitato e i rappresentanti dello Stato membro visitato valutano i risultati. Il presidente redige una relazione che contiene le conclusioni sull’applicazione delle tabelle e sulla rilevazione dei prezzi; la relazione è trasmessa dapprima allo Stato membro visitato e poi agli altri Stati membri. Per le relazioni relative alle ispezioni in uno Stato membro, la Commissione fornisce un progetto di relazione per eventuali osservazioni dell’autorità competente, tenute in considerazione nella versione finale e pubblicate insieme ad essa.
Se la relazione evidenzia carenze o formula raccomandazioni, lo Stato membro deve informare la Commissione entro tre mesi dalla trasmissione della relazione sulle modifiche previste o già attuate.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento è entrato in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 11 luglio 2018. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Allegato: coefficienti correttori per i bovini
L’allegato stabilisce i coefficienti correttori, espressi in percentuale del peso della carcassa, da aggiungere o sottrarre per i bovini di età non inferiore a otto mesi. I coefficienti riguardano diverse asportazioni o componenti della carcassa, tra cui rognoni, grasso di rognoni, grasso di bacino, fegato, diaframma, coda, midollo spinale, grasso mammario, testicoli, grasso scrotale, corona della fesa e vena giugulare con grasso adiacente. Sono inoltre previste maggiorazioni per specifiche asportazioni di grasso esterno, del grasso della punta di petto e del grasso della pancia adiacente al grasso scrotale, con valori differenziati in funzione delle classi di stato di ingrassamento.
Disposizioni principali
Comunicazione dei risultati della classificazione
I macelli, le agenzie di classificazione o gli addetti qualificati devono comunicare al fornitore i risultati della classificazione delle carcasse, su supporto cartaceo o elettronico. La comunicazione deve indicare, per ciascuna carcassa, il risultato della classificazione, il peso determinato ai sensi dell’articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2017/1182, la presentazione della carcassa applicata e, se del caso, se la classificazione è stata effettuata con tecnica automatizzata. Gli Stati membri possono richiedere anche l’indicazione delle sottoclassi, se disponibili.
Controlli in loco e requisiti minimi
I controlli in loco si effettuano in tutti i macelli soggetti a classificazione obbligatoria. Essi sono svolti senza preavviso da un organismo indipendente; l’indipendenza non è richiesta se i controlli sono effettuati dalle autorità competenti dello stesso Stato membro. È prevista almeno una verifica annuale di supervisione fisica da parte dell’autorità competente quando l’organismo di controllo non ne dipende. Se lo Stato membro usa una valutazione dei rischi, frequenza e numero minimo di carcasse da controllare sono fissati in base a tale valutazione; in mancanza, si applicano frequenze minime e soglie specifiche, ad esempio per i macelli che abbattono almeno 150 bovini o almeno 500 suini in media settimanale annua. I controlli verificano categoria, classificazione, pesatura, bollatura, accuratezza dei metodi automatizzati, presentazione e documentazione giornaliera.
Relazioni e possibili revoche
L’autorità competente deve elaborare e conservare relazioni sui controlli in loco. In caso di numero considerevole di errori o di non conformità, le licenze o autorizzazioni relative agli addetti qualificati o alla classificazione automatizzata possono essere revocate. In presenza di errori sulla categoria, conformazione o stato di ingrassamento, l’organismo di controllo può chiedere la correzione sulla bolla della carcassa e nella documentazione.
Presentazione delle carcasse e coefficienti correttori
Se la presentazione della carcassa al momento della pesatura e classificazione differisce dalla presentazione di riferimento prevista, il peso a caldo va rettificato con coefficienti correttori. Per suini, bovini di età inferiore a otto mesi e ovini i coefficienti sono determinati dagli Stati membri; per bovini di età non inferiore a otto mesi sono stabiliti nell’allegato del regolamento. Le rettifiche possono essere calcolate a livello nazionale se uniformi, oppure per singolo macello se variano localmente.
Divisione territoriale per la rilevazione dei prezzi
Gli Stati membri decidono se il proprio territorio debba costituire un’unica regione o più regioni, tenendo conto delle dimensioni del territorio, di eventuali suddivisioni amministrative e delle variazioni geografiche dei prezzi. Per il Regno Unito la rilevazione dei prezzi per le carcasse di bovini deve riguardare almeno due regioni: Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
Classi di riferimento per bovini, suini e ovini
Per i bovini sono fissate classi specifiche di conformazione e stato di ingrassamento in funzione dell’età e della categoria dell’animale; per i suini sono individuate classi di peso delle carcasse (60-120 kg e 120-180 kg) con corrispondenti classi; per gli ovini di età inferiore a dodici mesi la rilevazione distingue agnelli leggeri sotto i 13 kg e agnelli pesanti pari o superiori a 13 kg.
Soggetti tenuti alla rilevazione dei prezzi
Per le carcasse di bovini di età non inferiore a otto mesi la rilevazione spetta ai gestori dei macelli o a persone fisiche o giuridiche che inviano alla macellazione un certo numero annuo di capi, con soglie di 20.000 bovini per i macelli e 10.000 bovini per i conferenti; gli Stati membri possono designare soggetti anche sotto tali soglie. Per suini e bovini di età inferiore a otto mesi, per ovini di età inferiore a dodici mesi e per gli animali vivi, la rilevazione avviene in mercati rappresentativi da parte dello Stato membro o dei soggetti da esso designati.
Copertura minima dei prezzi rilevati e metodo di calcolo
Per i bovini di età non inferiore a otto mesi lo Stato membro deve assicurare la rilevazione di prezzi per almeno il 25% delle macellazioni effettuate nelle regioni che complessivamente coprono almeno il 75% delle macellazioni nazionali, nonché per almeno il 30% dei bovini macellati nel proprio territorio. I prezzi si riferiscono al periodo di rilevazione e al peso della carcassa a freddo; per ciascuna classe va indicato il peso medio della carcassa e se i prezzi sono stati rettificati con i coefficienti applicabili. Se vi sono acquisti pagati forfettariamente in misura superiore al 35% delle macellazioni, lo Stato membro può escludere dal calcolo partite che alterino in modo sproporzionato i prezzi.
Comunicazione dei prezzi all’autorità competente e alla Commissione
I prezzi rilevati tra lunedì e domenica devono essere comunicati all’autorità competente o resi disponibili presso il macello o i locali del soggetto rilevatore, entro il termine fissato dallo Stato membro. La comunicazione e le notifiche alla Commissione seguono il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185, salvo alcune notifiche specifiche del regolamento delegato (UE) 2017/1182. I prezzi notificati si riferiscono alla settimana precedente.
Comitato di controllo dell’Unione e ispezioni in loco
È istituito un comitato di controllo dell’Unione composto da tre esperti della Commissione, un esperto dello Stato membro interessato e otto esperti degli altri Stati membri, con compiti di ispezione su classificazione, rilevazione prezzi e, nel settore delle carni bovine, classificazione, identificazione e bollatura nell’ambito degli acquisti all’intervento pubblico. Le ispezioni si svolgono presso macelli, mercati delle carni, centri di intervento, centri di quotazione e servizi centrali e regionali. Gli Stati membri inviano un programma indicativo almeno 60 giorni prima; la Commissione può richiedere modifiche. Le relazioni finali sono trasmesse allo Stato membro e agli altri Stati membri; se emergono carenze, lo Stato membro deve informare la Commissione entro tre mesi sulle misure previste o adottate.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dall’11 luglio 2018. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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