Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1165

Regolamento delegato (UE) 2017/1165 della Commissione, del 20 aprile 2017, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di taluni tipi di frutta

Normativa europea32017R1165

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento proroga e rimodula misure eccezionali di sostegno per il comparto frutticolo europeo colpito dal divieto di importazione imposto dalla Russia. Le misure consistono in ritiri dal mercato, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione, con regole diverse per organizzazioni di produttori e produttori non aderenti. Sono stabiliti quantitativi massimi per Stato membro, importi massimi di aiuto, controlli, modalità di domanda, notifiche periodiche e termini di applicazione. Il sistema è temporaneo e finalizzato alla stabilizzazione dei prezzi e alla riduzione delle turbative di mercato.

Misure eccezionali e temporanee di sostegno finanziario dell’Unione per i produttori di taluni tipi di frutta, in particolare mele, pere, prugne, agrumi, pesche, ciliegie e cachi, colpiti dal divieto russo di importazione.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle organizzazioni di produttori del settore della frutta riconosciute ai sensi dell’articolo 154 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e ai produttori che non appartengono a tali organizzazioni. Riguarda esclusivamente i prodotti destinati al consumo fresco elencati all’articolo 1, paragrafo 2, e le operazioni di ritiro dal mercato, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione. L’ambito temporale copre le operazioni effettuate dalla data di entrata in vigore del regolamento fino all’esaurimento dei quantitativi assegnati a ciascuno Stato membro o, se anteriore, fino al 30 giugno 2018; le spese sono ammissibili solo se sostenute entro il 30 settembre 2018. Sono previste esclusioni e limitazioni: alcuni prodotti non sono compresi perché i quantitativi ritirati nel 2016 erano troppo bassi; gli Stati membri possono non applicare le misure per categorie o per il quantitativo aggiuntivo di 2 000 tonnellate quando il ricorso sia stato minimo; per i produttori non aderenti sono introdotte condizioni più restrittive per la raccolta prima della maturazione e la mancata raccolta.

Misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per taluni tipi di frutta

Il regolamento nasce nel contesto del divieto di importazione imposto dalla Federazione russa dal 7 agosto 2014 su taluni prodotti agroalimentari dell’Unione, divieto prorogato fino alla fine del 2017. La Commissione, constatata una persistente turbativa del mercato per alcune colture permanenti, ha ritenuto necessario prorogare per un ulteriore anno le misure di sostegno eccezionali, limitandole però ai prodotti che continuano a risentire maggiormente della crisi.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento si applica alle organizzazioni di produttori riconosciute nel settore della frutta ai sensi dell’articolo 154 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e ai produttori che non appartengono a tali organizzazioni. Le misure finanziate dall’Unione riguardano tre tipologie di intervento: ritiro dal mercato, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione. I prodotti interessati sono esclusivamente quelli destinati al consumo fresco indicati dall’articolo 1, paragrafo 2: mele, pere, prugne, arance dolci, clementine, mandarini e simili ibridi di agrumi, limoni, pesche e pesche noci, ciliegie dolci e cachi.

Durata e carattere temporaneo

Le operazioni sono ammissibili solo se effettuate dalla data di entrata in vigore del regolamento fino all’esaurimento dei quantitativi assegnati a ciascuno Stato membro, e comunque non oltre il 30 giugno 2018. La Commissione si riserva il potere di modificare o abrogare il regolamento qualora muti la situazione delle importazioni verso la Russia prima di tale data. Le spese sostenute dagli Stati membri restano ammissibili all’aiuto dell’Unione solo se effettuate entro il 30 settembre 2018.

Quantitativi assegnati agli Stati membri e facoltà di rinuncia

L’articolo 2 distribuisce agli Stati membri quantitativi massimi di prodotto elencati nell’allegato I e consente un quantitativo supplementare fino a 2 000 tonnellate per Stato membro, per uno o più dei prodotti interessati. Gli Stati membri possono ripartire tali quantitativi tra ritiri per distribuzione gratuita, ritiri con altre destinazioni e superfici equivalenti per mancata raccolta/raccolta prima della maturazione. È prevista la possibilità per uno Stato membro di non utilizzare il quantitativo assegnato per una determinata categoria se nel periodo 1 luglio 2016-30 giugno 2017 i ritiri sono stati inferiori al 5 % del quantitativo attribuito; in tal caso la decisione deve essere notificata alla Commissione entro il 31 ottobre 2017. La stessa facoltà vale per il quantitativo aggiuntivo di 2 000 tonnellate.

Ripartizione ai produttori e criteri di attribuzione

L’articolo 3 affida agli Stati membri la distribuzione dei quantitativi tra organizzazioni di produttori e produttori non aderenti secondo il criterio del primo arrivato, primo servito. È però consentito adottare un criterio diverso, purché fondato su parametri oggettivi e non discriminatori; tra gli elementi valutabili, il regolamento menziona l’intensità degli effetti prodotti sul singolo operatore dal divieto russo.

Regole specifiche per le organizzazioni di produttori

Per le organizzazioni riconosciute, il regolamento introduce una disciplina derogatoria rispetto alla normativa ordinaria. Il sostegno per le operazioni in questione può essere concesso anche se tali interventi non sono previsti nei programmi operativi o nelle strategie nazionali. Inoltre, le spese relative alle misure temporanee rientrano nel fondo di esercizio e non si applicano alcuni limiti ordinari di spesa, tra cui il limite di un terzo della spesa previsto dall’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e il limite del 25 % sull’aumento del fondo di esercizio previsto dall’articolo 66 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Ritiri dal mercato: importi e percentuali di sostegno

Per i ritiri effettuati dalle organizzazioni di produttori, il limite massimo del 5 % previsto dalla disciplina ordinaria non si applica. Gli importi massimi del sostegno sono quelli indicati nell’allegato II. Per i ritiri con destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita, l’aiuto finanziario dell’Unione corrisponde al 75 % dell’importo massimo previsto per tali destinazioni.

Per i produttori non aderenti, gli importi massimi per i ritiri destinati alla distribuzione gratuita coincidono con quelli dell’allegato II; per i ritiri con altre destinazioni l’importo è pari al 50 % di quelli indicati nell’allegato II. In linea generale, il produttore non aderente deve concludere un contratto con un’organizzazione di produttori per l’intero quantitativo da consegnare. L’organizzazione riceve il pagamento e trattiene i costi effettivi del ritiro, dimostrati da fatture. In via eccezionale, lo Stato membro può autorizzare la notifica diretta all’autorità competente, che versa il sostegno direttamente al produttore.

Mancata raccolta e raccolta prima della maturazione

Per le organizzazioni di produttori, gli Stati membri fissano gli importi per ettaro in modo che il sostegno complessivo non superi il 90 % degli importi previsti per i ritiri con altre destinazioni nell’allegato II. L’aiuto UE per queste operazioni è pari al 75 % degli importi fissati dallo Stato membro. La raccolta prima della maturazione è ammessa solo per prodotti fisicamente presenti nei campi e effettivamente raccolti prima della maturazione. La mancata raccolta può essere autorizzata anche se la produzione commerciale è già stata prelevata dalla zona durante il normale ciclo produttivo, ma in tal caso il sostegno deve essere ridotto proporzionalmente.

Per i produttori non aderenti, la raccolta prima della maturazione è ammessa solo se la raccolta normale non è iniziata; la mancata raccolta non è applicabile se la produzione commerciale è stata già prelevata durante il normale ciclo produttivo; le due misure non possono comunque essere combinate sulla stessa coltura e sulla stessa superficie. L’aiuto è pari al 50 % degli importi fissati dallo Stato membro per le organizzazioni di produttori, e il pagamento è effettuato direttamente dall’autorità competente nazionale.

Controlli e verifiche

Il regolamento impone un sistema di controlli articolato. Per i ritiri, i controlli di primo livello devono coprire almeno il 10 % dei quantitativi ritirati e almeno il 10 % delle organizzazioni beneficiarie; per i ritiri effettuati dai produttori non aderenti tramite il meccanismo speciale dell’articolo 6, paragrafo 3, i controlli di primo livello riguardano il 100 % dei quantitativi. I controlli di secondo livello devono coprire almeno il 40 % delle imprese sottoposte ai controlli di primo livello e almeno il 5 % dei quantitativi ritirati.

Per mancata raccolta e raccolta prima della maturazione si applicano le regole dell’articolo 110 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, salvo la deroga sul requisito della mancata raccolta parziale. I controlli devono riguardare almeno il 25 % delle zone di produzione interessate; per le operazioni dei produttori non aderenti ai sensi dell’articolo 8, i controlli devono coprire il 100 % delle zone interessate.

Domande, pagamenti e notifiche

Le organizzazioni di produttori devono presentare la domanda di pagamento entro il 31 luglio 2018; entro la stessa data i produttori non aderenti e senza contratto con un’organizzazione riconosciuta devono presentare la domanda direttamente alle autorità competenti designate dagli Stati membri. La domanda deve essere documentata e accompagnata da una dichiarazione di assenza di doppio finanziamento o di cumulo con indennizzi assicurativi.

Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione notifiche mensili, il primo giorno di ogni mese fino al 1° ottobre 2018, indicando i quantitativi ritirati, le superfici equivalenti e la spesa sostenuta. Alla prima notifica devono essere comunicati anche gli importi di sostegno fissati a livello nazionale, utilizzando i modelli contenuti negli allegati III e IV.

Dati sugli importi e sugli allegati

L’allegato I ripartisce i quantitativi massimi tra gli Stati membri interessati. L’allegato II stabilisce gli importi massimi del sostegno ai ritiri dal mercato, espressi in EUR/100 kg, differenziando tra distribuzione gratuita e altre destinazioni. Gli allegati III e IV forniscono i modelli di notifica e le tabelle da trasmettere con la prima comunicazione alla Commissione, distinguendo tra ritiri, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione.

Disposizioni principali

Oggetto, beneficiari e prodotti ammessi

L’articolo 1 istituisce norme per l’aiuto finanziario dell’Unione a favore delle organizzazioni di produttori riconosciute nel settore della frutta e dei produttori non aderenti. Le misure riguardano ritiri, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione. I prodotti ammissibili sono mele, pere, prugne, arance dolci, clementine, mandarini e simili ibridi di agrumi, limoni, pesche e pesche noci, ciliegie dolci e cachi, tutti destinati al consumo fresco e identificati dai relativi codici NC.

Durata della misura e potere di modifica

Le misure si applicano alle operazioni svolte dalla data di entrata in vigore del regolamento fino all’esaurimento dei quantitativi assegnati allo Stato membro interessato, o comunque non oltre il 30 giugno 2018. Se la situazione delle importazioni verso la Russia muta prima di tale data, la Commissione può modificare o abrogare il regolamento.

Quantitativi massimi per Stato membro e facoltà di rinuncia

L’articolo 2 attribuisce agli Stati membri quantitativi massimi di prodotto di cui all’allegato I. È inoltre previsto un quantitativo supplementare fino a 2 000 tonnellate per Stato membro per uno o più prodotti dell’articolo 1, paragrafo 2. Gli Stati membri possono ripartire i quantitativi tra ritiri per distribuzione gratuita, ritiri con altre destinazioni e superficie equivalente per mancata raccolta/raccolta prima della maturazione. Sono previste facoltà di non utilizzo quando nel periodo 1 luglio 2016-30 giugno 2017 i ritiri erano inferiori al 5 % del quantitativo assegnato per quella categoria, con notifica alla Commissione entro il 31 ottobre 2017; analoga facoltà vale per il quantitativo aggiuntivo di 2 000 tonnellate, sempre con notifica entro il 31 ottobre 2017.

Attribuzione dei quantitativi ai produttori

L’articolo 3 impone agli Stati membri di distribuire i quantitativi tra organizzazioni di produttori e produttori non aderenti secondo il criterio del primo arrivato, primo servito, salvo adozione di un sistema alternativo oggettivo e non discriminatorio. È espressamente consentito considerare l’entità degli effetti del divieto russo sui produttori interessati.

Regole comuni per le organizzazioni di produttori

L’articolo 4 chiarisce che il sostegno per ritiri, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione è concesso anche se tali operazioni non sono previste nei programmi operativi o nelle strategie nazionali. Le spese sostenute ai sensi degli articoli 5 e 7 rientrano nel fondo di esercizio. Non si applicano il limite di un terzo della spesa di cui all’articolo 33, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 né il limite del 25 % per l’aumento del fondo di esercizio previsto dall’articolo 66, paragrafo 3, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Se il riconoscimento di un’organizzazione è sospeso, i suoi aderenti sono trattati come produttori non aderenti ai fini degli articoli 6 e 8.

Aiuto per ritiri a favore delle organizzazioni di produttori

L’articolo 5 disapplica il limite massimo del 5 % previsto dall’articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dall’articolo 79, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Gli importi massimi sono quelli dell’allegato II. Per i ritiri con destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita, l’aiuto finanziario dell’Unione è pari al 75 % dell’importo massimo previsto per tali destinazioni.

Aiuto per ritiri a favore dei produttori non aderenti

L’articolo 6 prevede che, per i produttori non appartenenti a un’organizzazione riconosciuta, gli importi massimi per i ritiri destinati alla distribuzione gratuita coincidono con quelli dell’allegato II, mentre per i ritiri con altre destinazioni l’importo è pari al 50 % degli importi dell’allegato II. Di regola il produttore non aderente deve concludere un contratto con un’organizzazione di produttori per l’intero quantitativo da consegnare; l’aiuto viene pagato dall’organizzazione, che trattiene i costi effettivi documentati con fatture. In alternativa, per motivi giustificati e in modo non discriminatorio, lo Stato membro può autorizzare una notifica diretta all’autorità competente, che allora paga direttamente al produttore.

Aiuto per mancata raccolta e raccolta prima della maturazione a favore delle organizzazioni di produttori

L’articolo 7 consente agli Stati membri di fissare importi per ettaro comprensivi del contributo UE e del contributo dell’organizzazione, fino al 90 % degli importi per i ritiri con altre destinazioni di cui all’allegato II. Per la raccolta prima della maturazione il sostegno riguarda solo prodotti fisicamente nei campi ed effettivamente raccolti prima della maturazione. L’aiuto UE è pari al 75 % degli importi fissati dallo Stato membro. La mancata raccolta può essere ammessa anche se la produzione commerciale è stata già prelevata dalla zona durante il normale ciclo produttivo, ma in tal caso il sostegno è ridotto proporzionalmente.

Aiuto per mancata raccolta e raccolta prima della maturazione a favore dei produttori non aderenti

L’articolo 8 stabilisce che, per i produttori non aderenti, la raccolta prima della maturazione riguarda solo prodotti fisicamente nei campi e non ancora avviati alla raccolta normale; la mancata raccolta non è applicabile se la produzione commerciale è stata già prelevata durante il normale ciclo produttivo; la raccolta prima della maturazione e la mancata raccolta non possono essere cumulate sullo stesso prodotto e sulla stessa superficie. L’aiuto è pari al 50 % degli importi fissati dallo Stato membro ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1. Il pagamento avviene direttamente da parte dell’autorità competente nazionale.

Controlli

L’articolo 9 prevede controlli di primo e secondo livello per i ritiri di cui agli articoli 5 e 6: almeno il 10 % del quantitativo ritirato e almeno il 10 % delle organizzazioni beneficiarie per i controlli di primo livello; per i ritiri di cui all’articolo 6, paragrafo 3, i controlli di primo livello riguardano il 100 % del quantitativo. I controlli di secondo livello devono coprire almeno il 40 % delle imprese soggette ai controlli di primo livello e almeno il 5 % del quantitativo ritirato. Per mancata raccolta e raccolta prima della maturazione si applicano i controlli dell’articolo 110 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, con copertura minima del 25 % delle zone interessate; per le operazioni dell’articolo 8 i controlli coprono il 100 % delle zone interessate.

Domande di pagamento e dichiarazioni

L’articolo 10 impone alle organizzazioni di produttori di presentare domanda di pagamento entro il 31 luglio 2018 per gli aiuti degli articoli 5 e 7. Entro la stessa data, i produttori non aderenti e senza contratto con un’organizzazione riconosciuta devono presentare la domanda direttamente alle autorità competenti. La domanda deve essere accompagnata dalla documentazione giustificativa e da una dichiarazione che escluda ogni doppio finanziamento UE o nazionale e ogni indennizzo assicurativo per le operazioni sovvenzionate.

Notifiche periodiche alla Commissione

L’articolo 11 prevede che gli Stati membri notifichino mensilmente alla Commissione, fino al 1° ottobre 2018, i quantitativi ritirati per distribuzione gratuita e per altre destinazioni, la superficie equivalente di mancata raccolta/raccolta prima della maturazione e la spesa totale sostenuta. Alla prima notifica devono inoltre essere comunicati gli importi di sostegno fissati dallo Stato membro ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e degli articoli da 5 a 8, mediante i modelli degli allegati III e IV.

Ammissibilità delle spese e entrata in vigore

L’articolo 12 stabilisce che le spese degli Stati membri sono ammissibili all’aiuto finanziario dell’Unione solo se sostenute entro il 30 settembre 2018. L’articolo 13 dispone l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e conferma la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatiaiuti di stato e sostegni pubblicigestione delle crisi di mercatoortofrutta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.